| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Compagnia  C.R.E.C.,  unita'  di  Napoli.  (Decreto n. 29690). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Vista l'istanza della societa' S.r.l. Compagnia C.R.E.C., inoltrata presso   la  competente  direzione  regionale  del  lavoro,  come  da protocollo  della stessa, in data 18 novembre 1999, che unitamente al contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 16 dicembre 1998 e 7 maggio   1999,  stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi, decorrente  dal  1o gennaio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria recapito corrispondenza applicato - a 30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 30 unita' su un organico complessivo di 39 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito il parere dell'ufficio regonale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Compagnia C.R.E.C.,  con sede in Napoli, unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di 39 unita'.  |  
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