| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., unita' di Foggia. (Decreto n. 29689). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,   n.   510,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. So.Ge.Ser., inoltrata presso il  competente  ufficio  della  Direzione generale della previdenza e assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 21 febbraio  2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 18 dicembre 2000, stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o gennaio 2001,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore  addetti  nei  servizi  di appalto delle Ferrovie dello Stato applicato  - a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo  di lavoratori pari a 71 unita' su un organico complessivo di 72 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 30 dicembre 2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede  in  Bari,  unita'  di Foggia, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 71 unita', su un organico complessivo di 72 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato  -  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser. - a corrispondere il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996,  in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 marzo 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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