Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 20 marzo 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, per la sola unita' di Milano. (Decreto n. 29687). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto 1'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Techint Cimimontubi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziedale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta; Visto il decreto direttoriale datato 2 febbraio 2001, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 2000, il suddetto trattamento; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, con sede in Milano, per la sola unita' di Milano, per un massimo di 69 unita' lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 2001, con decorrenza 10 gennaio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2001 Il direttore generale: Daddi |
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