IL DIRETTORE GENERALE         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e successive modificazioni;  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e  26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanita', con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco conformemente  alle  precrizioni  delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/CEE;  Visto   l'art.  5  del  suindicato  decreto  interministeriale  del 31 luglio  1990,  che dispone la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale  dei  contenuti  di  nicotina  e  condensato  di  tutte  le sigarette commercializzate in Italia al 1o gennaio;  Considerato  che  il  tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate e' stato verificato in base  alla  norma  ISO  8243, come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990;                              Decreta:                               Art. 1.  Risultano  commercializzate, al 1o gennaio 2001, le seguenti marche di  sigarette,  elencate  in  ordine  crescente  dei  relativi valori dichiarati   di  condensato  e  nicotina,  aggiornati  alla  data  di pubblicazione del presente decreto:                    ---->   Vedere elenco  <----
    Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 maggio 2001                                       Il direttore generale: Cutrupi  |