| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98 |  
| Ripubblicazione  del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 80 del 5 aprile 2001), convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2001, n. 196 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Modifica dei  termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato". |  
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Avvertenza:
      Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.                               Art. 1.
    1.  Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite  dalle  parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".  2.  Nell'articolo  407,  comma  2,  lettera a), n. 4, del codice di procedura  penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite  le  parole:  ",  nonche'  delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;". 
                                         Note all'art. 1:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  406 del codice di          procedura  penale,  come  modificato  dal decreto-legge qui          pubblicato:              "Art.  406  (Proroga  del  termine).  -  1. Il pubblico          ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice          (328),  per  giusta  causa, la proroga del termine previsto          dall'art.  405.  La  richiesta contiene l'indicazione della          notizia   di  reato  e  l'esposizione  dei  motivi  che  la          giustificano.              2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste dal          pubblico  ministero  nei  casi  di particolari complessita'          delle   indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'  di          concluderle entro il termine prorogato (407).              2-bis.  Ciascuna  proroga  puo'  essere autorizzata dal          giudice per un tempo non superiore a sei mesi.              3.  La  richiesta di proroga e' notificata (148 ss.), a          cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare          memorie  entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla          persona  sottoposta  alle  indagini  nonche'  alla  persona          offesa  dal  reato  (90,  91) che, nella notizia di reato o          successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di          volere  essere  informata.  Il giudice provvede entro dieci          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione          delle memorie.              4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga del termine con          ordinanza   (125)  emessa  in  camera  di  consiglio  senza          intervento del pubblico ministero e dei difensori.              5.  Qualora  ritenga  che  allo stato degli atti non si          debba  concedere  la  proroga, il giudice, entro il termine          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data          dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle          indagini  nonche',  nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla          persona  offesa  dal reato. Il procedimento si svolge nelle          forme previste dall'art. 127.              5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  3,  4  e 5 non si          applicano  se  si  procede  per taluno dei delitti indicati          nell'art. 51, comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera          a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con          ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione della          richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.              6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di          proroga,  il  giudice  autorizza  con ordinanza il pubblico          ministero a proseguire le indagini.              7.   Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di          proroga,   il  giudice,  se  il  termine  per  le  indagini          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore          a  dieci  giorni  per  la  formulazione delle richieste del          pubblico ministero a norma dell'art. 405.              8.  Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione          della  richiesta di proroga e prima della comunicazione del          provvedimento   del  giudice  sono  comunque  utilizzabili,          sempre  che,  nel caso di provvedimento negativo, non siano          successivi    alla    data    di   scadenza   del   termine          originariamente previsto per le indagini.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  407 del codice di          procedura  penale,  come  modificato  dal decreto-legge qui          pubblicato:              "Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini          preliminari)  -  1.  Salvo  quanto  previsto dall'art. 393,          comma  4,  la  durata  delle  indagini preliminari non puo'          comunque superare diciotto mesi (553).              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le          indagini preliminari riguardano:                a) i delitti appresso indicati:                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e          422 del codice penale;                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli          575,  628,  terzo  comma,  629,  secondo comma, e 630 dello          stesso codice penale;                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo          stesso articolo;                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'          delitti  di  cui  agli  articoli 270, terzo comma, 270-bis,          secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge          18 aprile 1915, n. 110;                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;                  7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,          comma  1,  600-ter,  comma  1,  601,  609-bis nelle ipotesi          aggravate    previste    dall'art.   609-ter.   609-quater,          609-octies del codice penale;                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone          sottoposte alle indagini o di persone offese;                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti          all'estero (727 ss.);                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma          dell'art. 371.              3.  Salvo  quanto previsto dall'art. 415-bis qualora il          pubblico  ministero  non  abbia  esercitato l'azione penale          (405)  o  richiesto  l'archiviazione  (408,  411,  415) nel          termine  stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli          atti  di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non          possono essere utilizzati.".
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    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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