| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 15 maggio 2001 |  
| Modificazioni  allo statuto della Bayerische Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1849). |  
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       L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11  che  prevede  nuovi  termini  per  l'approvazione del bilancio di esercizio;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  20  giugno  1986  di autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e riassicurativa  in  alcuni  rami  danni,  rilasciata  alla Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;  Viste le delibere assunte in data 15 dicembre 2000 e 16 aprile 2001 dalle   assemblee  straordinarie  degli  azionisti  della  Bayerische Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5 22 e 23 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische Assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:                               Art. 2.               Denominazione - Sede - Durata - Oggetto  Variazione  della denominazione stradale ove ha sede l'impresa: via Pampuri  n.  13  - Milano (in luogo della precedente via Ripamonti n. 286/17  -  Milano)  [conseguente  a revisione della toponomastica del comune di Milano].                               Art. 4.               Denominazione - Sede - Durata - Oggetto  Integrazione   dell'oggetto   sociale   con  previsione,  ex  novo, dell'"esercizio diretto delle assicurazioni nel ramo assistenza".                               Art. 5.                          Capitale sociale  Nuova  determinazione  del  capitale  sociale  in  euro: 43.900.000 diviso  in  n.  878.000  azioni  da  euro  50  ciascuna (in luogo del precedente  importo  espresso  in  L. 85.000.000.000,  diviso  in  n. 85.000.000  azioni  dal valore nominale di L. 1000 ciascuna) [aumento gratuito,  ai fini della convenzione in euro, del capitale sociale da L. 85.000.000.000  a  L.  85.002.253.000  mediante  utilizzo parziale della  riserva  legale  per  L.  2.253.000.  Conversione del predetto capitale,  cosi'  aumentato,  in  euro 43.900.000, nonche' del valore unitario delle azioni in euro 50.                              Art. 22.                            S i n d a c i  Riformulazione   dell'articolo   in   materia   di  composizione  e funzionamento  del collegio sindacale: "La societa' e' controllata da un  collegio  sindacale  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due supplenti,  operante  ai  sensi  di  legge  ...  "  (in  luogo  della precedente  previsione  statutaria:  "La  gestione  della societa' e' controllata  da  un  collegio  sindacale,  composto  da  tre  sindaci effettivi due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge").  Nuova disciplina in materia di:    a) durata in carica e rieleggibilita' dei sindaci;    b)  partecipazione dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;    c)  obbligo  di  informativa  al collegio sindacale, da parte del consiglio  di amministrazione: oggetto e modalita', anche in presenza di particolari "necessita'";    d)   scelta   dei  componenti  del  collegio  sindacale:  criteri generali;    e) scelta di almeno uno dei sindaci effettivi e di almeno uno dei sindaci supplenti: iscrizione nel registro dei revisori contabili;    f)  scelta  dei  sindaci  effettivi  e  supplenti  qualora non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera e);    g)  individuazione  delle  materie  e  dei  settori  di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa;    h)    accertamento    della    sussistenza   dei   requisiti   di professionalita'   e   onorabilita'   da   parte   del  consiglio  di amministrazione,  anche  in  presenza  di fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;    i)  nomina  del  collegio  sindacale: organo preposto e modalita' procedurali - sistema delle liste;    l) compenso dei membri del collegio sindacale: criteri;    m)  cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;    n)  declaratoria  di  decadenza  dalla  carica di sindaco: organo preposto e modalita'.                              Art. 23.                      Bilancio e riparto utili  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:    a)  durata  dell'esercizio  sociale:  "Gli esercizi sociali hanno inizio  il  1o  gennaio  e terminano il 31 dicembre di ogni anno" (in luogo  della  precedente previsione statutaria: "Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno";    b)   approvazione  del  bilancio:  "L'approvazione  del  bilancio avviene  entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo a quello cui si riferisce  il  bilancio stesso" (in luogo della precedente previsione statutaria:  "Entro  i  termini  di  cui  all'art. 55 del decreto del Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ... il bilancio ... sara' sottoposto all'approvazione dell'assemblea").  Nuova  disciplina in materia di proroga del termine di approvazione del  bilancio  (al  30  giugno),  qualora  particolari circostanze lo richiedano: effetti e modalita'.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 maggio 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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