| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 193 |  
| Disposizioni   integrative   e  correttive  dei  decreti  legislativi 26 febbraio  1999,  n.  46,  e  13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;  Visto  il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione;  Visto  l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il  quale  dispone  che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei   decreti   legislativi,   possono  essere  emanate  disposizioni integrative e correttive;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.              Modifiche al decreto del Presidente della                Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di decadenza   del   contribuente  dal  beneficio  della  dilazione,  il fidejussore  non  versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione  di  apposito  invito,  contenente  l'indicazione delle generalita'  del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti  di  fatto  e di diritto della pretesa, il concessionario puo'  procedere  ad  espropriazione  forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";    b) nell'articolo   25,   comma  1,  concernente  la  cartella  di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;    c) nell'articolo  26,  comma  1,  concernente notificazione della cartella  di  pagamento,  dopo  la  parola  "comma", sono inserite le seguenti:  "o  dal  portiere  dello  stabile  dove  e'  l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";    d) nell'articolo  47,  comma  1,  in  materia  di gratuita' delle formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";    e) nell'articolo   49,   comma  2,  concernente  le  disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili",  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  "; gli atti relativi  a  tale  procedimento  sono  notificati  con  le  modalita' previste dall'articolo 26";    f)   nell'articolo   50,   comma   2.   concernente  la  notifica dell'intimazione  ad  adempiere,  dopo  le  parole  "preceduta  dalla notifica",  sono  inserite  le  seguenti:  ",  da  effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.";    g) nell'articolo  58,  concernente opposizione di terzi, al comma 2:      1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";      2)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";    h)  nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento  del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal  concessionario",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  prova dell'avvenuto pagamento";    i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni  pignorati,  dopo  la  parola  "contenente",  sono  inserite  le seguenti: "la descrizione dei beni e";    l)   nell'articolo  73,  concernente  pignoramento  di  cose  del debitore  in  possesso  di  terzi,  al  comma  1,  dopo le parole "si dichiara o", e' soppressa la parola "si";    m)  nell'articolo  74,  concernente  vendita  e  assegnazione dei debiti  pignorati,  al  comma  1,  le  parole  "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";    n) nell'articolo  76,  al  comma  1,  concernente  i  limiti  per l'espropriazione  immobiliare,  le  parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";    o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:      1)   al  comma  1,  le  parole  "delle  somme  complessivamente iscritte",  sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";      2)  al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo  non  superano",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";    p) nell'articolo  78,  comma  1,  lettera  e), in materia di dati contenuti  nell'avviso  di  vendita,  le  parole:  da "l'ammontare" a "distinte",  sono  sostituite  dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";    q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati,  e'  sostituito  dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine  di  cui  all'articolo 50,  comma  1,  il concessionario puo' disporre  il  fermo  dei  beni  mobili del debitore o dei coobbligati iscritti   in  pubblici  registri,  dandone  notizia  alla  direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'ammistrazione   competente   per   materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Nota al titolo:              -  Per  l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio          1999,  n.  46  e 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note          alle premesse.          Note alle premesse:              -  Si  riporta  il testo degli articoli 76 e 87, quinto          comma, della Costituzione:              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo          limitato e per oggetti definiti.".              "Art. 87. Il Presidente della Repubblica (omissis).              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              (Omissis).".              -  Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della          legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo          per    il   riordino   della   disciplina   relativa   alla          riscossione",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228          del 30 settembre 1998:              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente          legge,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni          volte  al riordino della disciplina della riscossione e del          rapporto con i concessionari e con i commissari governativi          provvisoriamente  delegati  alla  riscossione,  al  fine di          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione          mediante  ruolo  e  di  rendere piu' efficace ed efficiente          l'attivita'  dei concessionari e dei commissari stessi, con          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:                a) affidamento,   mediante   procedure   ad  evidenza          pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo          delle  entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli          enti  pubblici,  anche  previdenziali,  e  previsione della          facolta',  per  i contribuenti, di effettuare il versamento          diretto   di   tali   entrate   anche  mediante  delega  ai          concessionari stessi;                b) possibilita',  per  gli  enti  diversi dallo Stato          legittimati  a  riscuotere tramite i concessionari e per le          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica agli stessi ogni          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura          non tributaria;                c) eliminazione  dell'obbligo  del  non riscosso come          riscosso gravante sui concessionari;                d) affidamento   in   concessione   del  servizio  di          riscossione  a  societa'  per  azioni, con capitale sociale          interamente  versato  pari ad almeno 5 miliardi di lire, in          possesso  di  adeguati  requisiti tecnici e finanziari e di          affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale          servizio  e  di  compiti  ad  esso connessi o complementari          indirizzati  anche al supporto delle attivita' tributarie e          di  gestione  patrimoniale  degli  enti  impositori diversi          dallo    Stato   e   ridefinizione   delle   modalita'   di          determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,          con  estensione  almeno  provinciale, secondo modalita' che          assicurino     il     conseguimento     di    miglioramenti          dell'efficienza   e  dell'efficacia  della  funzione  e  la          diminuzione   dei   costi.   Resta  comunque  fermo  quanto          stabilito  dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre          1997, n. 446;                e) previsione  di  un  sistema  di compensi collegati          alle  somme  iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla          tempestivita'   della   riscossione   e   ai   costi  della          riscossione,  normalizzati  secondo criteri individuati dal          Ministero    delle   finanze,   nonche'   alla   situazione          socio-economica  degli  ambiti territoriali con il rimborso          delle  spese effettivamente sostenute per la riscossione di          somme   successivamente  sgravate,  o  dovute  da  soggetti          sottoposti a procedure concorsuali;                f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione          a ruolo;                g) previsione  della possibilita' di versamento delle          somme  iscritte  a ruolo tramite il sistema bancario, con o          senza  domiciliazione  dei  pagamenti  su  conto  corrente,          ovvero con procedure di pagamento automatizzate;                h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di          esecuzione   anche   nel   rispetto   del  principio  della          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo          modalita' che prevedano, tra l'altro:                  1)  la  notifica  di  un unico atto con funzioni di          avviso di pagamento e di mora;                  2)  adeguate forme di tutela giurisdizionale per la          riscossione di entrate non tributarie;                  3)  la  preclusione dell'espropriazione immobiliare          per i debiti inferiori ad un determinato importo;                  4)  gli importi dei crediti, congrui in rapporto al          valore  degli  immobili,  al  di  sopra  dei  quali si puo'          procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei          quali  si  provvede  all'iscrizione  di  ipoteca legale sul          bene;                  5)   la   revisione   e  la  semplificazione  delle          procedure  di  vendita  di  beni  immobili  e  beni  mobili          registrati;                  6)  la  facolta',  per  il  concessionario,  di non          procedere,  per  motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare          mediante  accesso alla casa di abitazione del debitore, con          eventuale   utilizzazione   degli   istituti   di   vendite          giudiziarie;                  7)  l'accesso  dei  concessionari, con le opportune          cautele  e  garanzie,  alle informazioni disponibili presso          l'anagrafe  tributaria,  con obbligo di utilizzazione delle          stesse  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle  procedure          esecutive;                  8)  l'obbligo,  per  i concessionari, di utilizzare          sistemi   informativi  collegati  fra  loro  e  con  quelli          dell'amministrazione  finanziaria  e procedure informatiche          uniformi     per     l'espletamento    degli    adempimenti          amministrativo-contabili contemplati dalla legge;                  9)    l'attribuzione    al    Consorzio   nazionale          obbligatorio   tra   i   concessionari   del   servizio  di          riscossione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  44, di compiti di natura          informatica  e  telematica,  nonche' di servizi di supporto          volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a          conseguire   risultati  di  piu'  efficiente  ed  economica          gestione delle entrate;                i) revisione   delle   disposizioni   in  materia  di          notifica  degli  atti esattoriali, tenuto conto anche della          normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge          31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;                l) revisione   delle   attuali   procedure  volte  al          riconoscimento  dell'inesigibilita'  delle somme iscritte a          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico          e dell'effettuazione di controlli effettivi;                m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di          iscrizioni a ruolo non dovute;                n) individuazione  di  procedure  che  consentano  la          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari          governativi  che  ne  facciano  richiesta, delle domande di          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli          stessi  fino  al  31 dicembre  1997  e  giacenti presso gli          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le          quote  di  rimborso  non superiori a cinquecento milioni di          lire,  nonche'  il  rimborso  delle anticipazioni in essere          effettuate  in  virtu'  dell'obbligo  del non riscosso come          riscosso,  secondo  percentuali  non  inferiori all'uno per          cento  ne'  superiori  al 5 per cento correlate al rapporto          fra  l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,          in  misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e          a  lire  1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per          gli  anni  1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini          del  bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1998,          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento          relativo al Ministero medesimo;                o) revisione,  con eventuale modifica della normativa          di  contabilita'  generale dello Stato, dei criteri e delle          procedure  di  contabilizzazione  e  quietanziamento  delle          somme  riscosse  dai  concessionari,  anche  con previsione          dell'utilizzo di strumenti informatici;                p) revisione  delle  sanzioni amministrative a carico          dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi          versamenti,  tenendo  conto  anche  dei tempi necessari per          l'adeguamento    delle   procedure   ad   eventuali   nuove          disposizioni,  e  ridefinizione  delle  ipotesi di revoca e          decadenza   dalla  concessione  per  gli  inadempimenti  di          particolare  gravita',  mantenendo comunque ferma l'ipotesi          di  decadenza  prevista  dall'art. 20, comma 1, lettera e),          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio          1988, n. 43;                q) definizione,  anche  nell'ambito  dei  processi di          ristrutturazione   aziendale  conseguenti  all'applicazione          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi          della presente legge, di procedure volte a:                  1)   consentire  lo  svolgimento,  previa  adeguata          formazione,   di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni          lavorativi,  delle  funzioni di ufficiale della riscossione          da  parte  di  dipendenti delle societa' concessionarie che          abbiano  un'anzianita'  di  servizio non inferiore a cinque          anni;                  2)  realizzare  misure  di  sostegno  del reddito e          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma          28,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale          delle    societa'    concessionarie    della   riscossione,          dell'associazione  nazionale  di  categoria e del Consorzio          nazionale  obbligatorio tra i concessionari del servizio di          riscossione   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;                  3)   utilizzare,   previo  accordo  tra  le  parti,          l'eventuale  avanzo  patrimoniale,  al  netto delle riserve          legali  esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo          di  previdenza  di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e          successive modificazioni;                r) previsione,   nel   rispetto   dei   principi   di          economicita'  di  gestione, di misure dirette a favorire la          continuita'  del  rapporto  di  lavoro dei dipendenti delle          societa'  concessionarie  della  riscossione  dei tributi e          delle  altre  entrate  degli  enti locali, nel caso in cui,          alla  scadenza  delle  concessioni  in atto, il servizio di          riscossione  venga esercitato direttamente dall'ente locale          o  affidato  ad  un  soggetto  terzo;  a  tal  fine  dovra'          prevedersi  che  il nuovo soggetto che esercita il servizio          di   riscossione   possa   riconoscere   priorita',   nelle          assunzioni  di personale adibito alle medesime attivita' di          riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;                s) fissazione   di   un   termine   per   la   durata          dell'incarico  di  commissario governativo provvisoriamente          delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle          spese   di  gestione  dallo  stesso  sostenute  durante  la          gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati          per il precedente concessionario o commissario;                t) previsione  della  possibilita',  per  le societa'          concessionarie,   di  esercitare  l'attivita'  di  recupero          crediti  secondo  le ordinarie procedure civilistiche; tali          attivita'  dovranno  essere svolte e contabilizzate in modo          separato  da  quelle  della  riscossione dei tributi, senza          incidere  sul  regolare svolgimento dell'attivita' primaria          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti          territoriali e degli altri enti pubblici;                u) coordinamento   delle   disposizioni   recate  dai          decreti  legislativi  emanati ai sensi della presente legge          con  quelle  di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto          applicabili;                v) applicazione  della  disciplina recata dai decreti          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai          rapporti  concessori e commissariali in atto per la residua          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i          concessionari  ed  i commissari, di costituire societa' per          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto          del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e          successive  modificazioni,  attribuendo  a  tali societa' i          rapporti  concessori  in  atto; previsione, per i primi due          anni  successivi alla data di entrata in vigore dei decreti          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato          economico   delle   singole  gestioni  dell'ultimo  biennio          precedente,   tenendo   conto   dei maggiori  ricavi  della          riscossione  mediante  ruolo e dei minori costi di gestione          derivanti,    entrambi,   dall'applicazione   della   nuova          disciplina  della  riscossione, anche alla luce dei criteri          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i          soggetti  cui  sia gia' affidato in concessione il servizio          di  riscossione,  del  termine  di  due  anni dalla data di          entrata    in   vigore   dei   decreti   legislativi,   per          l'adeguamento  del  capitale  sociale  alla misura prevista          dalla lettera d).              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei          decreti  legislativi emanati ai sensi della presente legge,          nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi,          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,          disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.              3. - 6. (Omissis).".              -  Il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999  n.  46,          recante   "Riordino   della  disciplina  della  riscossione          mediante   ruolo,   a   norma   dell'art.   1  della  legge          28 settembre  1998,  n.  337", e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario              -  Il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,          recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,          in   attuazione   della   delega   prevista   dalla   legge          28 settembre  1998,  n.  337", e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'          ed  autonomie  locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          30 agosto 1997, n. 202:              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.".          Nota all'art. 1:              -  Si  riporta  il testo degli articoli 19, 25, 26, 47,          49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,          recante  "Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul          reddito",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 ottobre          1973,  n.  268,  supplemento  ordinario  n.  2,  cosi' come          modificati dal presente decreto:              "Art.  19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza          fidejussoria o fidejussione bancaria.              2.  La richiesta, di rateazione deve essere presentata,          a  pena  di  decadenza,  prima  dell'inizio della procedura          esecutiva.              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,          successivamente, di due rate:                a) il  debitore  decade automaticamente dal beneficio          della rateazione;                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica          soluzione;                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato          dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di          ciascun mese.              4-bis.  Se,  in  caso di decadenza del contribuente dal          beneficio   della   dilazione,  il  fidejussore  non  versa          l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione          di   apposito   invito,   contenente   l'indicazione  delle          generalita'  del  fidejussore  stesso,  delle somme da esso          dovute  e  dei  presupposti  di  fatto  e  di diritto della          pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione          forzata  nei  suoi  confronti sulla base dello stesso ruolo          emesso a carico del debitore.".              "Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il          concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al          debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti          dei quali procede.              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si          procedera' ad esecuzione forzata.              2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche          l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso          esecutivo.              3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il          sabato e' considerato giorno festivo.".              "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). -          La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione          o  da  altri  soggetti  abilitati  dal concessionario nelle          forme   previste   dalla  legge  ovvero,  previa  eventuale          convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali          o  dagli  agenti della polizia municipale. La notifica puo'          essere  eseguita  anche  mediante invio di raccomandata con          avviso   di  ricevimento;  in  tal  caso,  la  cartella  e'          notificata  in  plico  chiuso  e  la  notifica si considera          avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso di ricevimento          sottoscritto  da  una  delle  persone  previste dal secondo          comma  o  dal  portiere dello stabile dove e' l'abitazione,          l'ufficio o l'azienda.              Quando  la  notificazione  della  cartella di pagamento          avviene   mediante   consegna   nelle   mani   proprie  del          destinatario  o di persone di famiglia o addette alla casa,          all'ufficio    o   all'azienda,   non   e'   richiesta   la          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura          civile,  la  notificazione  della  cartella di pagamento si          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello          in  cui  l'avviso  del  deposito  e'  affisso nell'albo del          comune.              Il  concessionario  deve  conservare per cinque anni la          matrice   o  la  copia  della  cartella  con  la  relazione          dell'avvenuta  notificazione  o l'avviso del ricevimento ed          ha   l'obbligo   di   farne  esibizione  su  richiesta  del          contribuente o dell'amministrazione.              Per  quanto  non  e'  regolato dal presente articolo si          applicano   le   disposizioni  dell'art.  60  del  predetto          decreto.".              "Art.  47  (Gratuita'  delle trascrizioni, iscrizioni e          cancellazioni   di   pignoramenti   e  ipoteche).  -  1.  I          conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari          eseguono   le   trascrizioni   e   le   cancellazioni   dei          pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche          richieste   dal  concessionario,  nonche'  la  trascrizione          dell'assegnazione  prevista  dall'art.  85  in esenzione da          ogni tributo e diritto.              2.  I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in          carta  libera  e  gratuitamente  al concessionario l'elenco          delle  trascrizioni  ed  iscrizioni relative ai beni da lui          indicati,   contenente   la   specificazione   dei   titoli          trascritti,  dei  crediti  iscritti  e  del  domicilio  dei          soggetti  a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le          iscrizioni.".              "Art.   49   (Espropriazione  forzata).  -  1.  Per  la          riscossione   delle  somme  non  pagate  il  concessionario          procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che          costituisce titolo esecutivo.              2.   Il   procedimento  di  espropriazione  forzata  e'          regolato  dalle  norme ordinarie applicabili in rapporto al          bene  oggetto  di  esecuzione, in quanto non derogate dalle          disposizioni  del presente capo e con esso compatibili; gli          atti  relativi  a  tale procedimento sono notificati con le          modalita' previste dall'art. 26.              3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono          esercitate dagli ufficiali della riscossione.".              "Art.  50  (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.          Il  concessionario procede ad espropriazione forzata quando          e'  inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla          notificazione   della   cartella  di  pagamento,  salve  le          disposizioni  relative  alla  dilazione ed alla sospensione          del pagamento.              2.  Se  l'espropriazione  non e' iniziata entro un anno          dalla     notifica    della    cartella    di    pagamento,          l'espropriazione   stessa   deve   essere  preceduta  dalla          notifica,   da   effettuarsi   con  le  modalita'  previste          dall'art.  26,  di  un avviso che contiene l'intimazione ad          adempiere  l'obbligo  risultante  dal  ruolo  entro  cinque          giorni.              3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle          finanze  e  perde  efficacia  trascorsi  centottanta giorni          dalla data della notifica.".              "Art.  58  (Opposizione  di  terzi). - 1. L'opposizione          prevista  dall'art. 619 del codice di procedura civile deve          essere  promossa  prima  della  data  fissata  per il primo          incanto.              2.  L'opposizione  non  puo'  essere  proposta quando i          mobili  pignorati  nella  casa di abitazione o nell'azienda          del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri          luoghi  a  loro  appartenenti, hanno formato oggetto di una          precedente   vendita   nell'ambito   di  una  procedura  di          espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico          del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.              3.  Il  coniuge,  i  parenti e gli affini fino al terzo          grado  del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per          quanto  riguarda  i  beni  mobili  pignorati  nella casa di          abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o          in  altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la          proprieta'  del  bene  esclusivamente  con  atti pubblici o          scritture private di data certa anteriore:                a) alla   presentazione   della   dichiarazione,   se          prevista e se presentata;                b) al  momento  in cui si e' verificata la violazione          che  ha  dato  origine  all'iscrizione  a  ruolo, se non e'          prevista  la  presentazione  della  dichiarazione  o  se la          dichiarazione non e' comunque stata presentata;                c) al  momento in cui si e' verificato il presupposto          dell'iscrizione  a  ruolo,  nei  casi  non rientranti nelle          ipotesi di cui alle lettere a) e b).".              "Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del          debito).  - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1,          il   procedimento  di  espropriazione  si  estingue  se  il          debitore  o  un  terzo, in qualunque momento anteriore alla          vendita,  paga  all'ufficiale  della  riscossione  la somma          portata  dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero          gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.".              "Art.  66  (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.          Per   procedere   alla   vendita   dei  beni  pignorati  il          concessionario  affigge  alla  casa  comunale,  per  cinque          giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo          incanto,  un  avviso  contenente  la descrizione dei beni e          l'indicazione  del giorno, dell'ora e del luogo del primo e          del secondo incanto.              2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano          decorsi  dieci  giorni dal pignoramento. Il secondo incanto          non  puo'  aver  luogo nello stesso giorno stabilito per il          primo  e  deve  essere  fissato  non oltre il decimo giorno          dalla data del primo incanto.              3.  Su  istanza  del  debitore o del concessionario, il          giudice  puo'  ordinare  che  degli  incanti, ferma la data          fissata  per  gli  stessi,  sia  data notizia al pubblico a          mezzo  di  giornali o con altre idonee forme di pubblicita'          commerciale.   Le   spese   sono   anticipate  dalla  parte          richiedente.".              "Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso          di   terzi).   -  1.  Se  il  terzo,  presso  il  quale  il          concessionario  ha proceduto al pignoramento, si dichiara o          e'  dichiarato  possessore di beni appartenenti al debitore          iscritto   a   ruolo   o   ai   coobbligati,   il   giudice          dell'esecuzione  ordina  la  consegna  dei  beni  stessi al          concessionario,  che  procede alla vendita secondo le norme          del presente titolo.".              "Art.   74   (Vendita   e   assegnazione   dei  crediti          pignorati).  -  1.  Il  concessionario,  per la vendita dei          crediti  pignorati  e  per la riscossione dei crediti a lui          assegnati,  si avvale della procedura prevista nel presente          titolo.              2.  Il  concessionario,  se  diviene assegnatario di un          credito  verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che          supera  di  quattro  anni  la  scadenza  del  contratto  di          concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto          al discarico della quota per inesigibilita'.              3.  Della  cessione  viene  dato  atto  con verbale del          cancelliere.".              "Art.   76   (Espropriazione   immobiliare).  -  1.  Il          concessionario     puo'     procedere    all'espropriazione          immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si          procede  supera  complessivamente tre milioni di lire. Tale          limite  puo'  essere  aggiornato  con decreto del Ministero          delle finanze.              2.  Il  concessionario  non  procede all'espropriazione          immobiliare  se  il  valore  del  bene, determinato a norma          dell'art. 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi          priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore          all'importo indicato nel comma 1.".              "Art.   77   (Iscrizione  di  ipoteca).  -  1.  Decorso          inutilmente  il  termine  di  cui  all'art. 50, comma 1, il          ruolo   costituisce  titolo  per  iscrivere  ipoteca  sugli          immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari          al  doppio  dell'importo complessivo del credito per cui si          procede.              2.  Se  l'importo  complessivo  del  credito per cui si          procede   non   supera  il  cinque  per  cento  del  valore          dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a          norma  dell'art.  79, il concessionario, prima di procedere          all'esecuzione,  deve  iscrivere  ipoteca. Decorsi sei mesi          dall'iscrizione  senza  che il debito sia stato estinto, il          concessionario procede all'espropriazione.".              "Art.  78  (Avviso  di  vendita).  - 1. Il pignoramento          immobiliare  si  esegue  mediante  la trascrizione, a norma          dell'art.  555,  secondo  comma,  del  codice  di procedura          civile, di un avviso contenente:                a) le  generalita'  del  soggetto  nei  confronti del          quale si procede;                b) la  descrizione  degli immobili con le indicazioni          catastali e la precisazione dei confini;                c) l'indicazione  della  destinazione urbanistica del          terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della          legge 28 febbraio 1985, n. 47;                d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo          e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;                e) l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  si          procede,  distinto  per imposta, per periodo d'imposta, per          interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;                f) il prezzo base dell'incanto;                g) la  misura  minima  dell'aumento da apportare alle          offerte;                h) l'avvertenza  che  le spese di vendita e gli oneri          tributari   concernenti  il  trasferimento  sono  a  carico          dell'aggiudicatario;                i) l'ammontare  della cauzione ed il termine entro il          quale deve essere prestata dagli offerenti;                l) il   termine  di  versamento  del  prezzo  di  cui          all'art. 82, comma 1;                m) l'ingiunzione   ad  astenersi  da  qualunque  atto          diretto  a  sottrarre  alla  garanzia  del  credito  i beni          assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.              2.  Entro  cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di          vendita  e'  notificato al soggetto nei confronti del quale          si  procede.  In  mancanza  della  notificazione  non  puo'          procedersi alla vendita.".              "Art.  86  (Fermo  di  beni  mobili  registrati).  - 1.          Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,          il  concessionario  puo'  disporre il fermo dei beni mobili          del   debitore  o  dei  coobbligati  iscritti  in  pubblici          registri,  dandone  notizia  alla direzione regionale delle          entrate ed alla regione di residenza.              2.   Il   fermo   si  esegue  mediante  iscrizione  del          provvedimento  che lo dispone nei registri mobiliari a cura          del  concessionario,  che  ne da' altresi' comunicazione al          soggetto nei confronti del quale si procede.              3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili          sottoposti  al  fermo  e'  soggetto  alla sanzione prevista          dall'art.  214,  comma 8, del decreto legislativo 30 aprile          1992, n. 285.              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto          con  i  Ministri  dell'interno  e dei lavori pubblici, sono          stabiliti  le  modalita',  i  termini  e  le  procedure per          l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
                           |  
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                                         Note all'art. 2:              -  Si  riporta il testo degli articoli 19, 20, 25, 32 e          37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante          "Riordino   della  disciplina  della  riscossione  mediante          ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,          n.  337",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del          5 marzo  1999, supplemento ordinario, cosi' come modificati          dal presente decreto:              "Art.  19  (Disposizioni  applicabili alle sole imposte          sui  redditi). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli          14,  15,  32,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis,          43-ter,  44  e  44-bis  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602, si applicano alle          sole imposte sui redditi.".              "Art.  20  (Disposizioni  applicabili alle sole entrate          tributarie  dello  Stato).  -  1. Le disposizioni contenute          negli  articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'art. 8 del          presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  si  applicano          esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.".              "Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo          dei  crediti  degli  enti  pubblici  previdenziali). - 1. I          contributi  o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali          sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:                a) per i contributi o premi non versati dal debitore,          entro   il  31 dicembre  dell'anno  successivo  al  termine          fissato   per   il   versamento;  in  caso  di  denuncia  o          comunicazione  tardiva o di riconoscimento del debito, tale          termine   decorre   dalla  data  di  conoscenza,  da  parte          dell'ente;                b) per  i  contributi  o  premi  dovuti  in  forza di          accertamenti  effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre          dell'anno    successivo   alla   data   di   notifica   del          provvedimento  ovvero,  per  quelli  sottoposti  a  gravame          giudiziario,  entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a          quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.              2.  Dopo  l'iscrizione  a  ruolo l'ente, in pendenza di          gravame  amministrativo, puo' sospendere la riscossione con          provvedimento  motivato  notificato al concessionario ed al          contribuente.  Il  provvedimento  puo'  essere revocato ove          sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".              "Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La          riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo  e'  effettuata nel          numero  di  rate  previsto dalle disposizioni relative alle          singole  entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese.          Si  considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da          effettuare, nei casi previsti dalla legge:                a) a  seguito  di iscrizione a ruolo non derivante da          inadempimento;                b) quando  la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita          in piu' rate su richiesta del debitore.              2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):                a) su  richiesta  dell'ente creditore, possono essere          regolate  con  convenzioni da stipulare con i concessionari          del servizio nazionale della riscossione:                  1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;                  2)  limitatamente alla fase antecedente la notifica          della  cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del          pagamento   al  debitore  e  di  riversamento  delle  somme          riscosse   e   la  remunerazione  per  lo  svolgimento  del          servizio;                  3)   i   termini  di  notifica  della  cartella  di          pagamento;                  4)  le penalita' per l'inadempimento degli obblighi          derivanti dalla convenzione;                b) in  mancanza  della  richiesta di cui alla lettera          a),  la  cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente          creditore  e  i  concessionari  possono  far  precedere  la          notifica  della  cartella  di pagamento dall'invio, a mezzo          lettera  non  raccomandata, di una comunicazione contenente          gli  elementi  da  indicare  nella cartella stessa. In ogni          caso,  essi inviano tale comunicazione in modo che la prima          o  unica  rata  di pagamento cada entro l'ultimo giorno del          terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.              3.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1,  lettera b), il          concessionario  provvede  alla  notifica  della cartella di          pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo          a quello di consegna del ruolo.              4.  Se  il ruolo emesso per la riscossione spontanea e'          ripartito   in   piu'   rate,  l'intimazione  ad  adempiere          contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce  effetti          relativamente a tutte le rate.".              "Art.  37  (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati l'art. 60,          commi   dal  secondo  al  quinto,  e  61  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, gli          articoli  9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo          comma,  40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602, l'art. 35,          quinto  comma,  secondo  periodo,  e nono comma della legge          24 novembre  1981, n. 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi          11,  12,  15,  16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre          1989,  n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge          7 dicembre  1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4-bis e 5, del          decreto-legge  13 maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.".              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo          dell'art.  60  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina          dell'imposta   sul   valore   aggiunto",  pubblicato  nella          Gazzetta    Ufficiale   n.   292   dell'11 novembre   1972,          supplemento  ordinario,  ora  modificato  dall'art.  37 del          decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da          ultimo modificato dal presente decreto:              "Art.   60   (Pagamento  delle  imposte  accertate).  -          L'imposta  o  la maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  deve essere pagata dal          contribuente  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione          dell'avviso di accertamento o di rettifica.              (comma abrogato).              (comma abrogato).              (comma abrogato).              (comma abrogato).              L'imposta  non  versata, risultante dalla dichiarazione          annuale,  e'  iscritta  direttamente  nei  ruoli  a  titolo          definitivo   unitamente   ai   relativi  interessi  e  alla          soprattassa  di  cui  all'art. 44. La stessa procedura deve          intendersi  applicabile per la maggiore imposta determinata          a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo          rilevati   dall'ufficio   in   sede   di   controllo  della          dichiarazione.  L'ufficio,  prima  dell'iscrizione a ruolo,          invita  il  contribuente  a  versare  le somme dovute entro          trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione          della  soprattassa  pari  al  60  per cento della somma non          versata  o  versata  in meno. Le somme dovute devono essere          versate  direttamente  all'ufficio  con le modalita' di cui          all'art. 38, quarto comma.              Il   contribuente   non   ha   diritto   di   rivalersi          dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza          dell'accertamento  o  della  rettifica  nei  confronti  dei          cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.".              - Per opportuna conoscenza si ricorda che l'art. 61 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633,  sopra  citato,  ora abrogato dall'art. 37 del decreto          legislativo  26 febbraio  1999, n. 46, cosi' come da ultimo          modificato  dal  presente  decreto, recava "Pagamento delle          pene pecuniarie e delle soprattasse".              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo          dell'art.  11  del  decreto-legge  13 maggio  1991, n. 151,          recante  "Provvedimenti  urgenti  per la finanza pubblica",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 110 del 13 maggio          1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge          12 luglio  1991,  n.  202,  ora modificato dall'art. 37 del          decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da          ultimo modificato dal presente decreto:              "Art.  11.  -  1.  Se  piu'  soggetti sono solidalmente          tenuti  al  pagamento delle tasse, delle imposte indirette,          dei  tributi  locali  e  delle  entrate  iscritte nei ruoli          emessi  ai  sensi  degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.          43,  la  cartella  di  pagamento  e' notificata soltanto al          primo  intestatario  della  partita  iscritta  a  ruolo;  a          ciascuno   degli   altri  soggetti  tenuti  in  solido,  il          concessionario  della riscossione che ha ricevuto in carico          il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto          e  della  notifica  della cartella con l'avvertenza che, in          caso  di  mancato  pagamento  alla  scadenza di rata, sara'          iniziata  nei  suoi confronti la procedura di cui al titolo          secondo   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura          il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora          di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.              2.   Se   i  soggetti  iscritti  a  ruolo  solidalmente          responsabili  del pagamento sono in numero superiore a tre,          i  termini  di  cui  agli  articoli  75  e  77  del decreto          28 gennaio  1988,  n. 43, sono elevati di due mesi per ogni          soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.              3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,          n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) nel  terzo periodo, prima della parola "sospende",          e' inserita la parola "non";                b) il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal seguente:          "Tuttavia   l'intendente   di  finanza,  sentito  l'ufficio          competente,  ha  facolta'  di disporre la sospensione della          riscossione,   in  tutto  o  in  parte,  con  provvedimento          motivato,  notificato  al  concessionario,  al contribuente          istante    e    agli    altri   obbligati;   la   decisione          dell'intendente di finanza e' definitiva".              4.  I  termini  di  cui  all'art.  39  del  decreto del          Presidente   della   Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,          riguardanti  la  resa  del conto giudiziale per l'esercizio          finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.              4-bis. (abrogato).              5. (abrogato).              6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti          di  finanza  a  favore dei concessionari del servizio e dei          commissari   governativi   delegati  provvisoriamente  alla          riscossione  per  i compensi loro spettanti per le esazioni          delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno          1990  e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6,          comma  6,  decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  26 giugno  1990, n. 165,          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.          Gli  intendenti  di finanza emetteranno appositi decreti di          annullamento   dei   crediti  a  norma  dell'art.  267  del          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la          contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  R.D.          23 maggio  1924,  n. 827. La relativa regolazione contabile          viene  effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze          utilizzando  le  somme appositamente impegnate sul predetto          capitolo   nell'esercizio   1990,  mediante  versamenti  ai          pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.              6-bis.  I  concessionari  del  servizio  centrale della          riscossione   sono  autorizzati  a  collegarsi  al  sistema          informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del          Consorzio  nazionale  obbligatorio fra i concessionari o in          modo  diretto,  per  acquisire  le  informazioni  utili  al          fruttuoso  esperimento  degli  atti esecutivi nei confronti          dei  contribuenti.I collegamenti devono altresi' consentire          all'amministrazione   finanziaria   di   disporre  in  modo          tempestivo   dei   dati   relativi  ai  versamenti  diretti          effettuati   dai   contribuenti   ed   alla  situazione  di          riscossione degli articoli di ruolo.".
                           |  
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La  commissione,  altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime  pareri  su  atti  e  questioni  attinenti  al servizio della riscossione.";    b) nell'articolo  17,  concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:      "7-bis.  In  caso  di  emanazione di un provvedimento dell'ente creditore  che  riconosce,  in  tutto o in parte, non dovute le somme iscritte   a   ruolo,   al  concessionario  spetta  un  compenso  per l'attivita'  di  esecuzione  di  tale  provvedimento;  la misura e le modalita'  di  erogazione  del compenso sono stabilite con il decreto previsto  dal  comma  6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;      7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico  del  debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;    c) nell'articolo  19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2:      1)  la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione   imputabile   al  concessionario,  della  cartella  di pagamento,  entro  il  quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero,  nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.";      2)  alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese":    d) nell'articolo  22, riguardante i termini di riversamento delle somme  riscosse,  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  da ", rispettivamente"  a  "banca",  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal giorno  individuato  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica";    e) nell'articolo  23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il  comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali le  banche  e  le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme  iscritte  a  ruolo  pagate  dai  debitori  sono  stabilite con convenzioni  approvate  con  il  decreto  previsto  dall'articolo 22, comma 1";    f)  nell'articolo  46,  concernente  il principio di legalita' ed altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  "1-bis.  Se  la  legge  in  vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita'  diverse,  si  applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";    g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:      "Art.   49   (Ritardo   o   omissione   di   riversamento   dal concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di delega  di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto  o  in  parte,  alle  prescritte  scadenze  il  riversamento al concessionario  delegante  delle  somme  riscosse,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 47";    h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:      "Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico). -   1.  Se  l'ufficiale  della  riscossione  non  tiene  il  registro cronologico  degli  atti  e  dei  processi  verbali,  ovvero  non  lo sottopone  alla  numerazione  e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione  stesso  e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.    2.  Se  l'ufficiale  della  riscossione  non  annota un atto o un processo   verbale   nel   registro   cronologico   o   compie  altra irregolarita'  nella  tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione  stesso  e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";    i) nell'articolo   58,   riguardante  cauzioni  e  meccanismo  di salvaguardia:      1)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente: "1-bis. Le disposizioni  dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte  dirette;  lo  svincolo  di  tali cauzioni e' disposto, per i cessati  esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e,  per  i  cessati  ricevitori,  con  decreto  del  Ministero  delle finanze.";      2)  al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma 1,";      3)  dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il  primo  decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.";    l)  nell'articolo  59, concernente le procedure in corso, dopo il comma  4  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti:  "4-bis.  Le somme anticipate  in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:      a) per  i  ruoli  erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da  definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica;      b) per  i  ruoli  degli  altri  enti  creditori,  sulla base di apposita convenzione.      4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:        a) i  compensi  spettanti  ai  concessionari sulla base delle disposizioni  in  vigore  alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;        b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);        c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita  con  decreto  del Ministero delle finanze;        d) la  comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;        e) le  informazioni  di  cui  all'articolo  36, comma 1, sono trasmesse  con  le  modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).";    m) dopo  l'articolo  59,  e'  inserito il seguente: "Art. 59-bis. (Termini  di  notificazione della cartella di pagamento). - In deroga all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per i ruoli consegnati ai concessionari  dal 1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita  del  diritto  al  discarico  la  mancata notificazione della cartella  di  pagamento  entro  il  1o maggio  2001, se imputabile al concessionario.";    n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:      "Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle  spese  della  procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito della  definizione  automatica  effettuata  ai  sensi  del precedente articolo  60,  ai  concessionari  spetta,  relativamente  alle  quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61,  comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.    2.  Il  rimborso  previsto  dal  comma  1 e' erogato in titoli di Stato,  nel  rispetto  dei  limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma  4,  come  modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre  2000,  n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";    o) nell'articolo  61,  concernente  le  procedure  automatiche di definizione  delle  domande  di  rimborso,  dopo  il  comma  2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti:    "2-bis.  La  definizione  automatica  di  quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.    2-ter.  Il  pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai   sensi   del  comma  2-bis  avviene  con  le  modalita'  indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.";    p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:      1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;      2)  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per  i  casi  di  ritardati  riversamenti  alle  competenti tesorerie provinciali  dello  Stato  e alle casse degli altri enti creditori da parte  del  concessionario,  limitatamente  ai  tardivi  riversamenti effettuati   entro  il  30 giugno  1999  su  conti  correnti  postali vincolati   a   favore   di   tali   enti,  si  applica  la  sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.". 
                                         Nota all'art. 3:              - Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23,          46, 58, 59, 61 e 64 del decreto legislativo 13 aprile 1999,          n.  112,  recante  "Riordino  del  servizio nazionale della          riscossione,  in  attuazione  della  delega  prevista dalla          legge  28 settembre  1998,  n. 337", gia' citato nelle note          alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:              "Art.  6. (Commissione consultiva). - 1. La commissione          consultiva  per  la  riscossione di cui all'art. 1, lettera          h),  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in          materia:                a) di  individuazione  e  determinazione degli ambiti          territoriali delle concessioni;                b) di   determinazione  e  revisione  biennale  della          remunerazione del servizio;                c) di procedure di conferimento delle concessioni;                d) di  criteri generali relativi al funzionamento del          servizio  nazionale della riscossione e all'attivita' degli          intermediari della riscossione;                e) di  adozione  di regolamenti e atti amministrativi          generali.              2.  La  commissione,  altresi',  a richiesta degli enti          interessati,  esprime  pareri su atti e questioni attinenti          al servizio della riscossione.              3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di          cui  all'articolo  seguente  e, ove necessario, di volta in          volta   su   singole   questioni  puo'  consultare  singoli          concessionari  o  rappresentanti  della  categoria  e  puo'          ricorrere  alla  consulenza  di esperti e di organizzazioni          professionali  o  universitarie specializzate in analisi di          costi  e  di  bilanci.  Puo'  anche  acquisire,  tramite la          direzione  centrale per la riscossione, dati e informazioni          relativi  alle diverse forme di riscossione e all'andamento          delle gestioni.              4.  L'affidamento  degli  incarichi  di  consulenza  e'          disposto  con  provvedimento  ministeriale  su proposta del          presidente della commissione: gli incarichi devono essere a          tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno          finanziario.  Con  lo  stesso  o  con successivo decreto e'          determinato  il compenso da corrispondere in relazione alla          durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;          il    compenso   e'   corrisposto   soltanto   al   termine          dell'incarico  dopo  la  consegna  del lavoro eseguito. Non          possono   essere   affidati   incarichi   di  consulenza  a          dipendenti  dei  Ministeri delle finanze, dell'interno, del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, in          attivita'  di  servizio ovvero in quiescenza da meno di due          anni.              5.  I  componenti  della  commissione  durano in carica          cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una          volta,  ferme restando le disposizioni in materia di limite          massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina          a   componente   della   commissione   degli   esperti   e'          incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o          di  collaborazione  con  i concessionari o con il consorzio          obbligatorio   tra   i  concessionari  del  servizio  della          riscossione.              6.  Le  regole  di funzionamento della commissione sono          stabilite,   su  proposta  della  commissione  stessa,  con          apposito decreto ministeriale.".              "Art.  17 (Remunerazione del servizio).- 1. L'attivita'          dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme          iscritte   a   ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari  ad  una          percentuale   di  tali  somme  da  determinarsi,  per  ogni          biennio,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta          Ufficiale  entro  il  30 settembre  dell'anno precedente il          biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:                a) costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario          del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza          tener  conto del venti per cento dei concessionari aventi i          piu'  alti  costi e del cinque per cento di quelli aventi i          piu' bassi costi;                b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,          valutata   sulla  base  di  indici  di  sviluppo  economico          elaborati da organismi istituzionali;                c) tempo   intercorso   tra   l'anno  di  riferimento          dell'entrata   iscritta   a   ruolo  e  quello  in  cui  il          concessionario puo' porla in riscossione.              2.   L'aggio,   al  netto  dell'eventuale  ribasso,  e'          aumentato,  per  i singoli concessionari, in misura pari ad          una   percentuale   delle maggiori  riscossioni  conseguite          rispetto  alla  media dell'ultimo biennio rilevabile per lo          stesso  ambito  o,  in  caso  esso  sia variato, per ambito          corrispondente.  Tale  percentuale e' determinata, anche in          modo  differenziato  per  settori,  sulla  base di fasce di          incremento  degli importi riscossi nel decreto previsto dal          comma 1.              3.  L'aggio  di cui al comma 1 e' a carico del debitore          in  misura  non  superiore  al  4,65  per cento della somma          iscritta  a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico          dell'ente  creditore.  L'aggio  a  carico  del  debitore e'          dovuto  soltanto  in  caso  di  mancato  pagamento entro la          scadenza  della  cartella  di  pagamento e la sua misura e'          determinata con il decreto previsto dal comma 1.              4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di          erogazione   dell'aggio   previsto   dal  comma  1  vengono          stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene          trattenuto   dal  concessionario  all'atto  del  versamento          all'ente impositore delle somme riscosse.              5.  A  ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo          di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una          percentuale,  comunque  non  inferiore  all'1 per cento del          carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto          previsto  dal  comma  1,  del costo di cui alla lettera a),          dello stesso comma 1.              5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle          entrate   non   erariali   l'aggio  del  concessionario  e'          stabilito,  con  il decreto di cui al comma 1, tenuto conto          dei  costi  di svolgimento del relativo servizio e, in ogni          caso,  in  misura  inferiore a quella prevista per le altre          forme di riscossione mediante ruolo.              6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese          relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:                a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato          per   effetto   di   provvedimenti   di  sgravio  o  se  il          concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di          inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;                b) del debitore, negli altri casi.              7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi,          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non          dovute  le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta          un   compenso   per   l'attivita'  di  esecuzione  di  tale          provvedimento;  la  misura e le modalita' di erogazione del          compenso  sono  stabilite con il decreto previsto dal comma          6.  Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta          l'aggio di cui ai commi 1 e 2.              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento          sono  a  carico  del debitore nella misura di lire seimila;          tale   importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del          Ministero delle finanze.".              "Art.  19  (Discarico  per inesigibilita). - 1. Ai fini          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al          discarico:                a) la    mancata    notificazione,    imputabile   al          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il          quinto  mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel          caso  previsto  dall'art.  32,  comma  2,  lettera b),  del          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;                b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle          procedure  relative  alle  singole quote comprese nei ruoli          consegnati  in  uno  stesso mese; la prima comunicazione e'          effettuata  entro  il diciottesimo mese successivo a quello          di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con          le  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero delle          finanze;                c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso          per causa non imputabile al concessionario;                d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a          ruolo;                e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a          ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto          al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito          della   procedura   esecutiva,   salvo   che   gli   stessi          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'          non hanno influito sull'esito della procedura.              3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.              4.  Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il          potere  dell'ufficio  di  comunicare,  in  ogni momento, al          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad          esecuzione;  in  tal caso il concessionario ha l'obbligo di          agire su tali beni.              5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso          concessionario.              6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al          discarico della quota.".              "Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme          riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente          creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno          successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse          attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di          riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del          Ministero  delle  finanze, di concerto con il Ministero del          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Per          gli  enti  diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il          termine  di riversamento decorre dal giorno successivo allo          scadere di ogni decade di ciascun mese.              2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica.              3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.".              "Art.  23  (Obbligo  di  contabilizzazione).  -  1.  Il          concessionario  rende  la  contabilita'  delle  riscossioni          mediante   ruolo   e  conserva  le  posizioni  dei  singoli          contribuenti  anche con sistemi informatici; le modalita' e          i  termini sono individuati con decreto del Ministero delle          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica.              2.  Le  modalita'  con  le  quali  le banche e le Poste          italiane   S.p.a.   riversano  ai  concessionari  le  somme          iscritte  a  ruolo  pagate  dai debitori sono stabilite con          convenzioni approvate con il decreto previsto dall'art. 22,          comma 1.              3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  sono  stabiliti gli adempimenti          degli  uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo          svolgimento  dei  controlli  delle  ragionerie  provinciali          dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma          1.".              "Art.  46  (Principio  di  legalita'  ed altri principi          generali  in  tema  di  sanzioni).  -  1.  Alle  violazioni          commesse  dai  concessionari si applicano i principi di cui          al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,          salve  le  espresse  deroghe  al  principio  di specialita'          stabilite dagli articoli 47 e 50.              1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata          commessa  la  violazione e le leggi posteriori stabiliscono          sanzioni  di  entita'  diverse,  si  applica  la legge piu'          favorevole,  salvo  che il provvedimento di irrogazione sia          divenuto definitivo.".              "Art.  58 (Cauzioni e meccanismo di salvaguardia). - 1.          Le  cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in          carica  alla data di entrata in vigore del presente decreto          sono   rideterminate   in  conformita'  a  quanto  previsto          dall'art. 27, comma 1.              1-bis.  Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche          allo  svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori          e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo          di  tali  cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con          decreto  del  prefetto  competente  per territorio e, per i          cessati   ricevitori,   con  decreto  del  Ministero  delle          finanze.              2.  Per il periodo tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno          2001  sono  corrisposte  a ciascun concessionario, a valere          sugli  stanziamenti della pertinente unita' previsionale di          base dello stato di previsione del Ministero delle finanze,          somme  pari  all'eventuale  differenza  tra  la media delle          remunerazioni  erogate  negli  anni  1997  e  1998 ai sensi          dell'art.  61,  comma  3,  del decreto del Presidente della          Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,  e quelle erogate in          applicazione  dell'art.  17, comma 1, del presente decreto.          Le  modalita' di erogazione di tale somma sono determinate,          sulla  base  di rilevazione infrannuale delle esigenze, con          decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto con il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.              2-bis.  Il  primo  decreto  di attuazione dell'art. 17,          comma  1,  determina  la remunerazione del servizio fino al          31 dicembre 2001.".              "Art.  59  (Procedure  in  corso).  - 1. Fermo restando          quanto  previsto  dagli  articoli  60  e  61, le domande di          rimborso  o di discarico per inesigibilita' giacenti presso          gli  enti  creditori  alla  data  di  entrata in vigore del          presente  decreto,  continuano ad essere esaminate ai sensi          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio          1988, n. 43.              2.  Se  alla  data  di  entrata  in vigore del presente          decreto,  l'ufficio  non  ha  fornito le indicazioni di cui          all'art.  79,  comma  3,  del  decreto del Presidente della          Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal          concessionario,  quest'ultimo,  se non ha ancora presentato          domanda  di  rimborso o di discarico, procede nei confronti          del  debitore,  previo  accesso  al sistema informativo del          Ministero  delle  finanze,  eseguito ai sensi dell'art. 18,          comma 2, del presente decreto.              3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la          possibilita'   di   procedere   nell'azione  esecutiva,  il          concessionario  e'  autorizzato  a  presentare  documentata          domanda  di  rimborso  o  di discarico, che e' esaminata ai          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          28 gennaio  1988,  n.  43. In caso contrario, nonche' nelle          ipotesi  in  cui  il  concessionario non abbia richiesto il          visto  di  cui  all'art.  79,  comma  1,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n. 43, il          concessionario procede in conformita' alle disposizioni del          presente  decreto, nonche' del decreto del Presidente della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.              4.  Per  le  somme anticipate in forza dell'obbligo del          non   riscosso   come  riscosso,  decorsi  sei  mesi  dalla          presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o          della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha          diritto  al  rimborso  provvisorio del 90 per cento di tali          somme.              4-bis.  Le  somme  anticipate in forza dell'obbligo del          non    riscosso    come   riscosso   sono   restituite   ai          concessionari:                a) per   i   ruoli   erariali,   nei   limiti   degli          stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e          nei  tempi  e  con le modalita' da definire con decreto del          Ministero  delle  finanze, di concerto con il Ministero del          tesoro, del bilancio e della programmazione economica;                b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base          di apposita convenzione.              4-ter.   Per   i   ruoli   resi   esecutivi  prima  del          30 settembre 1999:                a) i  compensi  spettanti ai concessionari sulla base          delle  disposizioni  in vigore alla data del 30 giugno 1999          sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;                b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);                c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera          b),  secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita con          decreto del Ministero delle finanze;                d) la  comunicazione  di  cui  all'art.  19, comma 2,          lettera  c),  deve  essere  presentata  entro il 1o ottobre          2004;                e) le  informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono          trasmesse  con  le  modalita'  e nei tempi stabiliti con il          decreto di cui alla lettera c).".              "Art.  61  (Definizione  automatica  delle  domande  di          rimborso  e  di discarico dei ruoli non erariali e rimborso          delle anticipazioni). - 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e          3  dell'art.  60  possono  applicarsi  ai  ruoli degli enti          previdenziali.              2.  Le  disposizioni  dell'art.  60,  commi  1,  2 e 3,          possono  essere  applicate  anche ai ruoli degli altri enti          creditori,  sulla base di apposita convenzione, nella quale          e'   determinata  la  percentuale  delle  anticipazioni  da          rimborsare.              2-bis.  La  definizione automatica di quote inserite in          ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2          produce  effetti anche sulle addizionali erariali contenute          in tali ruoli.              2-ter.  Il  pagamento  ai  concessionari delle somme ad          essi  dovute  ai  sensi  del  comma  2-bis  avviene  con le          modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2.".              "Art.  64 (Sanzioni). - 1. Sono fatti salvi gli effetti          degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre          del  quinto  anno successivo a quello in cui e' avvenuta la          violazione  nel  periodo  dal 1o aprile al 31 dicembre 1998          con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo          18 dicembre  1997,  n. 472; se, a seguito della notifica di          tali  atti,  il  responsabile  della violazione ha prodotto          deduzioni   difensive   e  non  e'  stato  emesso  atto  di          irrogazione  della  sanzione, il competente ufficio, se del          caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di          cui all'art. 54.              2.  Sono  fatti  salvi gli effetti dei provvedimenti di          irrogazione  delle sanzioni notificati ai concessionari con          la   procedura  di  cui  al  citato  art.  16  del  decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.              3.  I  procedimenti sanzionatori in corso alla data del          31 dicembre  1998  possono  essere  definiti,  quanto  alle          sanzioni,  con  il  pagamento,  entro sessanta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di una          somma   pari  al  quarto  dell'irrogato  ovvero  al  quarto          dell'ammontare  risultante dall'ultima sentenza o decisione          amministrativa.              3-bis.  Per  i  casi  di  ritardati  riversamenti  alle          competenti  tesorerie  provinciali dello Stato e alle casse          degli  altri  enti  creditori  da parte del concessionario,          limitatamente  ai  tardivi riversamenti effettuati entro il          30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore          di  tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a          due milioni di lire per ciascun postagiro.".
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                                         Nota all'art. 4:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma 1, del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  602,  recante  "Disposizioni  sulla  riscossione  delle          imposte  sul  reddito",  gia' citato nelle note all'art. 1,          come   modificato   dall'art.  4  del  decreto  legislativo          18 dicembre  1997,  n.  462,  recante "Unificazione ai fini          fiscali  e  contributivi  delle  procedure di liquidazione,          riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,          lettera   b),   della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio          1998, supplemento ordinario:              "1. Le  imposte, i contributi ed i premi corrispondenti          agli   imponibili  accertati  dall'ufficio  ma  non  ancora          definitivi,  nonche'  i relativi interessi, sono iscritti a          titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di          accertamento,  per  la meta' degli ammontari corrispondenti          agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".
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