| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 23 maggio 2001 |  
| Emissione  di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     del Dipartimento del tesoro  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro;  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  che  fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie;  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo10 novembre 1993, n. 470;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 22 maggio 2001 e' di 105.120 miliardi di lire (pari a 54.290 milioni di Euro);                              Decreta:  Per  il 31 maggio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di Euro.  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre  le  ore  11  del giorno 28 maggio 2001, con l'osservanza delle modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto ministeriale 16 novembre 2000.  Ai  sensi  degli  articoli  1,  13  e  14  del decreto ministeriale 16 novembre  2000,  e'  disposto,  altresi',  il  29 maggio  2001, il collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari deI Tesoro di cui al presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato".  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio finanziario 2001.  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 maggio 2001                                    p. Il direttore generale: Cannata  |  
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