| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 16 maggio 2001 |  
| Individuazione  dei  contenuti  delle  attivita'  di formazione degli apprendisti  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  Vista  la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;  Vista  la  legge  del  17 maggio  1999,  n.  144, art. 68, relativo all'obbligo  di  frequenza di attivita' formative e art. 69, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore;  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio 2000,    n.    257,    art.    5,    sull'assolvimento   dell'obbligo nell'apprendistato;  Visto   l'accordo  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni  del 14 settembre  2000  in  materia  di  istruzione  e formazione tecnica superiore;  Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni;  Sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.                              Finalita'  1.  I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a:    elevare   il   livello  culturale  e  professionale  dei  giovani apprendisti  al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale;    fornire  le  competenze  di  base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro;    favorire  gli  eventuali  passaggi  nel  sistema  di istruzione e formazione,  ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica  superiore  (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.  |  
|   |                                 Art. 2.                        Obiettivi e standard  1.  Le  attivita'  formative di cui all'art. 1 del presente decreto perseguono  gli  obiettivi,  di  seguito  indicati, articolati in tre aree:   competenze   linguistiche   (lingua  italiana  e  una  lingua straniera),  competenze  matematiche  e  competenze informatiche. Gli standard  dellecompetenze  acquisite  nella  formazione esterna e nel luogo  di  lavoro,  vengono  misurati  sulla base degli indicatori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuate. Competenze linguistiche.  Lingua italiana:    esprimersi  e  comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata   alle  esigenze  di  interazione  sociale,  di  inserimento professionale, di espressivita' individuale;    utilizzare  in  modo  efficace  le diverse modalita' dei registri comunicativi;    indicatori   di   riferimento:  livello  3  della  scala  IALS  - International Adult Literacy Survey.  Lingua straniera:    possedere  una  proprieta'  di  linguaggio  adeguata  a  semplici situazioni quotidiane;    essere  in  grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo;    comprendere semplici testi, anche a carattere informativo;    indicatori   di   riferimento:  livello  2  della  scala  ALTE  - Association of Language Testers in Europe. Competenze matematiche.  Risolvere  situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici;  Effettuare  calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle,  soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale;  Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e professionale;  Indicatori  di  riferimento:  livello  3  della  scala ALLS - Adult Literacy ad Lifeskills Survey. Competenze informatiche.  Conoscere ed utilizzare i principali programmi applicativi;  Reperire  e  scambiare  informazioni  attraverso l'utilizzo di reti informatiche;  Indicatori   di  riferimento:  ECDL  -  European  Computer  Driving License.  2.  Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard  indicati  viene  comunque  certificato  e  puo'  costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.  3.  Oltre  alle aree di competenza indicate nel precedente comma 1, almeno  8  ore  annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:    Orientamento professionale:      conoscere  l'andamento  del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalita' del sistema produttivo in funzione dello sviluppo del proprio progetto professionale.    Elementi di cittadinanza attiva:      partecipare  responsabilmente  alla vita sociale e pubblica, in relazione   allo   sviluppo   del   proprio   progetto   personale  e professionale;      saper  interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei propri doveri.  |  
|   |                                 Art. 3.                      Criteri di progettazione  1.  Al  fine  di  raggiungere gli obiettivi indicati nel precedente art.  2,  la  progettazione  dei  moduli  formativi  aggiuntivi viene effettuata  in  raccordo con il percorso di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, seguendo criteri di flessibilita' e  di  personalizzazione,  sulla  base  del  livello  di conoscenze e competenze posseduto, dell'eta' degli apprendisti, della durata e dei contenuti   professionali   del  contratto  di  apprendistato,  degli standard previsti nel presente decreto.  2.  Il  primo modulo e' dedicato all'accoglienza e alla definizione del  patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. Tale modulo  sara'  realizzato,  ove  possibile,  in  raccordo  con quanto previsto  all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179.  |  
|   |                                 Art. 4.                    Strumenti per la valutazione  1.  La  commissione  di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999 predispone, avvalendosi del supporto tecnico  dell'ISFOL, la strumentazione per la verifica dei livelli di competenza  acquisiti,  secondo  gli  standard previsti al precedente art. 2.    Roma, 16 maggio 2001
                              p. Il Ministro del lavoro e della                                    previdenza sociale                                         Morese  Il Ministro della pubblica          istruzione           De Mauro  |  
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