| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti   dalla  S.r.l.  S.I.T.I.O.  montaggi,  unita'  di  Narni. (Decreto n. 29692). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  la  sentenza  n.  914  del  6 dicembre 2000, pronunciata dal tribunale  di  Terni  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 dicembre 2000;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:  In   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.T.I.O. montaggi,  sede  in  Narni  (Terni)  unita'  in  Narni (Terni) per un massimo   di   trentuno   unita'   lavorative   e'   autorizzata   la corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione salariale dal 6 dicembre 2000 al 5 dicembre 2001.  L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del trattamento straordinario di integrazione salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale  previdenza  sociale verifica il rispetto del limite  massimo  di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 marzo 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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