Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 19 marzo 2001, n. 191 |
Regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163". |
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IL MINISTRO PER I BENIE LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Ritenuto necessario procedere all'adozione di una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4955 del 10 marzo 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Intervento finanziario per le attivita' musicali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della musica italiana, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di accedere all'esperienza musicale; b) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale; e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; g) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; h) avvicinare nuovo pubblico alla musica, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite; l) sostenere la proiezione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, le attivita' di complessi bandistici.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' dispone: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", cosi' dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1." - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233. - La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1979, n. 320. - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1998, n. 25. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile 1998, n. 134", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, S.O. Nota all'art. 1: - Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 2 Definizione dell'intervento finanziario
1. L'utilizzazione delle disponibilita' del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualita' dei progetti, nonche' dei costi sostenuti dai soggetti musicali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al Capo III, il contributo e' definito ed erogato con cadenza annuale. 2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "il Ministro", tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo: a) una quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II e, in tale ambito, con criterio di omogeneita', una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5; b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III; c) una quota delle risorse da riservare annualmente, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "la Commissione", ad ulteriori attivita' musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 20. 3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, all'attribuzione delle somme ulteriori, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento. |
| Art. 3 Criteri di attribuzione dei contributi
1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori musicali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina: a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo; b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7; c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale; d) la misura di un incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; e) la misura dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni all'aperto, e di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata, solistica o corale, non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e comunque vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero cast artistico impiegato; f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori italiani contemporanei, o di Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti d'autore; g) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di coproduzioni tra teatri di tradizione, articolate in almeno due rappresentazioni svolte in ciascun teatro, oltre che di opere abbinate, costituenti un unico spettacolo; h) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, per l'allestimento di opere italiane, diverse da quelle di cui alla lettera e), non rappresentate da almeno trenta anni in Italia, nonche' per la preparazione del materiale musicale per opere italiane inedite. 2. Ai fini dell'attribuzione, i contributi si intendono direttamente correlati alle singole voci di costo riconosciute ammissibili. 3. Con decreto ministeriale e' altresi' definita la percentuale di ciascuna delle due rate in cui e' annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario. 4. L'amministrazione, sentita la Commissione e l'interessato, puo' disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati. 5. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con soggetti nazionali e di Paesi appartenenti all'Unione europea, anche per la realizzazione di esecuzioni di generi musicali diversi. In tal caso, le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
Nota all'art. 3: - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante "Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 26 giugno 1999, n. L161.
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| Art. 4 Criteri di ammissione ai contributi
1. I contributi sono erogati sulla base della qualita' e validita' culturale e sociale delle iniziative, natura professionale e continuita' delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ove esistenti, impiego per ogni spettacolo del numero di elementi tra artistici e tecnici fissati con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, per ogni settore, e dello svolgimento, ove previsto, di adeguata attivita' preparatoria e di prova. 2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera, ovvero quelle gratuite, svolte in chiese e edifici scolastici, entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita' svolta. 3. Nessun soggetto puo' essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale di riferimento, salvo che si tratti di un soggetto musicale il cui direttore artistico abbia gia' ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni. 4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi gia' deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda in proprio al completamento del progetto di attivita'. 5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra piu' persone giuridiche, allorche' vi sia continuita' della persona del direttore artistico o della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione. |
| Art. 5 Criteri della valutazione quantitativa
1. Le attivita' concertistica e corale si compongono di attivita' di produzione ed attivita' di ospitalita'. Per l'attivita' di produzione i costi valutabili riguardano le retribuzioni del personale artistico e tecnico e gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo musicale, ovvero i costi sostenuti a titolo di compensi a terzi per l'esecuzione delle opere, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, e di una quota a remunerazione delle spese generali, ivi compresi i costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative, ambedue definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Per le attivita' concertistica e corale, l'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali, per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o compensi fissi sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. L'attivita' di ospitalita', per il soggetto ospitato, e' rilevante al solo fine del raggiungimento dei limiti minimi di attivita', dove previsti. 3. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati presso qualsiasi ente pubblico di previdenza, e i compensi a terzi sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione o di compenso, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative e' considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno. 4. Per lo svolgimento di attivita' liriche, i costi sono presi in considerazione fino ad un massimale determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che definisce: a) un incremento dei costi presi in considerazione, non inferiore al trenta per cento, per i soggetti di cui all'articolo 12; b) un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione, e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalita', sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani cantanti lirici italiani. 5. Per l'attivita' di promozione, intesa come attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e come attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. 6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalita', la produzione, la promozione e la pubblicita'. 7. Per le attivita' di complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento. |
| Art. 6 Criteri della valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e' adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi: a) validita' del progetto artistico; b) direzione artistica; c) continuita' del nucleo artistico e della stabilita' pluriennale dell'impresa; d) committenza di nuove opere; e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea; f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni; g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione, e delle infrastrutture; h) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo; i) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. La valutazione qualitativa e' effettuata con riferimento all'attivita' svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato. 3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo finanziario non puo' essere ridotto, per il solo triennio o anno di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al cinquanta per cento dell'ultimo contributo erogato.
Nota all'art. 6: - L'art. 9 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recita: "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita'; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
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| Art. 7 Attivita' di valutazione
1. Per l'attivita' di valutazione, i costi da valutare ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera a) e dell'articolo 5 sono relativi all'attivita' svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'ultimo anno del triennio. 2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4. 3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non superiore al settantacinque per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere, un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attivita' abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al quindici per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovra' essere comunque effettuata nella residua parte del triennio. 4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non puo' essere superiore al venticinque per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, ne' puo' essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3. 5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volonta' del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.
Note all'art. 7: - L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" cosi' recita: "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.". - L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva".
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| Art. 8. Presentazione delle domande 1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai Capi II e III, deve essere redatta, in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ed essere corredata da: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico, relativamente agli anni per i quali e' richiesto il contributo, comprendente i dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione. 2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 30 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 7. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3: "3. - I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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| Art. 9 Determinazione del contributo, erogazione e controlli
1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, e' definito con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di dicembre dell'anno antecedente al periodo considerato. 2. Entro il mese di aprile di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga un acconto del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga il saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il numero delle giornate lavorative; b) gli incassi determinati dall'attivita' artistica; c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1; d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; e) il personale stabilmente impiegato. 4. E' comunque in facolta' dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3. 5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre, ove opportuno, chel'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica. 7. Salvi i casi di errore materiale, e' vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo.
Nota all'art. 9: Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 7.
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| Art. 10 Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, e' disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate nel periodo in corso: a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3; b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4 e per percentuali superiori al limite previsto dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo. 2. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni. 3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravita', il periodo puo' essere raddoppiato.
Nota all'art. 10: - L'art. 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' recita: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".
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| Art. 11 Disposizioni transitorie
1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 e' rapportata al settantacinque per cento della somma assegnata che risulti piu' vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti a quello in cui e' compiuta la valutazione. 2. La personalita' giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve ossere conseguita entro il 31 dicembre 2003. 3. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al venticinque per cento ne' aumentare oltre una identica percentuale. 4. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non puo' in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, cosi' come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti musicali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1 dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche mediante incorporazione, di due o piu' soggetti gia' ammessi a contributo, e' elevata all'ottantacinque per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non puo' essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione e' comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2001-2003, un'attivita' non inferiore al settanta per cento delle attivita' musicali complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al novanta per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto di cui al comma 1. 6. I benefici di cui al comma 5 possono essere concessi anche qualora il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale d'azienda altrui, nonche' apposita dichiarazione dei soggetti in corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la quale attestino l'avvio della procedura della loro estinzione, e si impegnano a non presentare alcuna domanda di contributo all'amministrazione e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo eventualmente richiesto. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003, e' fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 8. Per i soggetti che abbiano presentato tempestivamente domanda di contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, l'amministrazione puo' richiedere la presentazione di integrazione alla stessa, in conformita' al presente regolamento, anche successivamente alla scadenza di cui al comma 8. |
| Art. 12 Teatri di tradizione
1. I teatri di tradizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio delle rispettive Province, con caratteristiche di continuita', di particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, con priorita' dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attivita' musicale degli eventuali utili conseguiti. Essi inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuita' e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica. 2. Le attivita' dei teatri di tradizione sono ammessi a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti presupposti: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione; b) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, con caratteristiche di continuita', di concerti ed opera lirica, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena; c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento della sovvenzione richiesta; d) qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita', quest'ultima limitata all'attivita' concertistica, in misura non prevalente rispetto all'attivita' di produzione; e) svolgimento nel triennio di almeno diecimilacinquecento giornate lavorative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e duecentonovantuno giornate di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti, comprensive dell'attivita' preparatoria, di cui almeno il settanta per cento destinato all'attivita' lirica ed il sessanta per cento rappresentato in sede; f) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunita'; g) personalita' giuridica di diritto privato, priorita' dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attivita' degli eventuali utili conseguiti; h) rappresentazione nel triennio di almenoun'opera di autore italiano contemporaneo, o di Paese dell'Unione europea, vivente o per il quale sono in godimento i diritti di autore, anche in coproduzione; 3. Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali possono essere individuati ogni tre anni nuovi teatri di tradizione, sentita la Commissione. Il riconoscimento puo' avvenire per teatri che: a) hanno personalita' giuridica di diritto privato; b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio e' situata la loro sede; c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attivita' con i requisiti di cui al comma 2; d) hanno esclusiva disponibilita' di una sala musicale in immobile vincolato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli lirici e musicali; e) godono dei requisiti di cui al comma 2. 4. La qualifica di teatro di tradizione puo' essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.
Note all'art. 12: - L'art. 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, cosi' recita: "Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato estate livornese di Livorno e l'Ente concerti Sassari di Sassari. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
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| Art. 13 Attivita' concertistiche stabili Istituzioni concertistico-orchestrali
1. Le Istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate "Istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuita', aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio regionale. Esse inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuita' e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica. 2. Le attivita' delle istituzioni sono ammesse a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti requisiti: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altre Istituzioni concertistico-orchestrali; b) rapporto stabile con un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo in un luogo musicale ovvero, in casi determinati, in piu' luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione; la stabilita' triennale del nucleo artistico e' presunta in presenza di un organico medio non inferiore a trenta elementi, calcolato moltiplicando per ventisei giornate il rapporto tra le giornate lavorative degli artisti impiegati, sia a tempo indeterminato che determinato, ed il numero dei mesi di attivita' triennale; c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, che consideri la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale, e che assicuri la continuita' con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attivita', ed un numero minimo di sei concerti per ogni mese, con una media minima mensile su base triennale di dieci concerti; ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di attivita', possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato; d) nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera c), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena; e) personalita' giuridica di diritto privato, con uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la liberta' dell'espressione artistica, priorita' dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attivita' degli eventuali utili conseguiti; f) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento della sovvenzione richiesta; g) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunita'; h) continuita' degli organici artistici, assicurata dalla presenza prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i) qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita', quest'ultima in misura non prevalente rispetto all'attivita' di produzione. 3. Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali possono essere individuate ogni tre anni nuove Istituzioni, sentita la Commissione. Il riconoscimento puo' avvenire, su proposta della Provincia interessata, per soggetti che: a) hanno personalita' giuridica di diritto privato; b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio e' situata la loro sede; c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attivita' con i requisiti di cui al comma 2; d) godono dei requisiti di cui al comma 2. 4. La qualifica di istituzione concertistico-orchestrale puo' essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive. 5. Per il triennio 2001-2003, ferme le istituzioni concertistico-orchestrali gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riconosciuti ed ammessi a contributo solo soggetti aventi sede in regioni che ne sono del tutto prive. |
| Art. 14 Attivita' liriche ordinarie
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere concessi contributi in favore di attivita' liriche promosse da enti territoriali, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, dotati di personalita' giuridica, a condizione che: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero dalle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi, e presentino entrate proprie pari almeno al quaranta per cento della quota a recita.
Note all'art. 14: - L'art. 21 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, cosi' recita: "Art. 21 (Coordinamento in sede regionale). - Per assicurare il coordinamento delle attivita' musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuovera' nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonche' dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di regione.". - L'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, cosi' recita: "Art. 42 (Elenco delle imprese liriche). - E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di societa' cooperativa. Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.".
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| Art. 15 Associazioni e soggetti musicali
1. Possono essere concessi contributi in favore dell'attivita' concertistica e corale di soggetti, che abbiano natura di persone giuridiche pubbliche o private, non aventi scopo di lucro a condizione che: a) siano dotate di statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la liberta' della espressione artistica e delle scelte culturali; b) svolgano attivita' da almeno tre anni; c) effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di quindici concerti; d) godano della presenza di un direttore artistico, individuato tra personalita' del mondo musicale di significativo profilo culturale. 2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 1, possono essere ammesse, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato. |
| Art. 16 Rassegne e festival
1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica in Italia, allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. In particolare, i festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi. 2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici da almeno tre anni; b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacita' professionale; c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) programmazione in prevalenza, di spettacoli sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati, per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonche' di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica. 3. Per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, su conforme parere della Commissione, possono essere definite deroghe alle disposizioni dei commi 1 e 2,in considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono. |
| Art. 17 Promozione della musica e perfezionamento professionale
1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di: a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attivita' produttiva e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, articolati in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio ed editoriale, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; c) soggetti pubblici o privati che realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicita', la imparzialita' e la efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, assunte dai beneficiari; d) soggetti che non svolgono attivita' di produzione musicale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale; in tal caso, il contributo dello Stato puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti pubblici, nazionali ed europei; e) soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, che abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei. 2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 hanno la disponibilita' di una sala integralmente dedicata ad esecuzioni musicali, e queste vi siano effettivamente svolte per non meno di venti giornate all'anno, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, let-tera b), e 5, si tiene conto delle relative spese di gestione.
Nota all'art. 17: - L'art. 1 della citata legge 14 novembre 1979, n. 589, cosi recita: "Art. 1. - I provvedimenti straordinari a sostegno
delle attivita' musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979. Le disponibilita' previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni. Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge. Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 750 milioni. L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita' di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.".
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| Art. 18 Complessi bandistici
1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento. 2. In deroga alla previsione dell'articolo 4, comma 2, sono ammissibili i costi di esecuzioni gratuite. 3. Per la erogazione di contributi in favore di complessi bandistici che svolgono tournees in tutta Italia e all'estero, con un minimo di almeno centocinquanta concerti annui, si applicano le disposizioni riguardanti l'attivita' di cui all'articolo 15. |
| Art. 19 Biennale di Venezia
1. Alla societa' di cultura la Biennale di Venezia e' erogato un contributo per lo svolgimento della attivita' istituzionale nel settore della musica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.
Nota all'art. 19: - L'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante "Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia , a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi' recita: "Art. 19 (Disponibilita' finanziarie). - 1. La societa' di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; e) i proventi di gestione; f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali. 1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo. 1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, eassegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis. 1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".
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| Art. 20 Progetti speciali e residenze multidisciplinari
1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attivita' musicali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), e' attribuita, sentito il parere della commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite. 2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di un organismo musicale nell'ambito di un teatro municipale ovvero di piu' teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi musicali. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 2001 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 351 |
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