| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 11 maggio 2001 |  
| Modalita'  e  contenuti  della  prova  di  ammissione  alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2001/2002. |  
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IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E                             TECNOLOGICA  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in particolare, l'art. 39, comma 5;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' e i contenuti della prova  di  ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341,  per l'anno accademico 2001/2002, ciascuna universita' emana il  relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.  2.  L'esame  consiste  in una prova scritta predisposta da ciascuna universita',  integrata  da  una seconda prova. La prova scritta, per ciascun  indirizzo,  consiste  nella  soluzione di settanta quesiti a risposta  multipla,  di  cui  una sola risposta esatta, tra le cinque indicate.   Dei  suddetti  settanta  quesiti,  venti  si  riferiscono all'indirizzo  prescelto dal candidato e cinquanta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato puo' richiedere l'abilitazione per una o piu' classi di abilitazione.  3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  18 novembre 1998, che ogni singola scuola   affigge  al  proprio  albo,  nonche'  su  argomenti  atti  a verificare  la  predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della  scuola  di  specializzazione,  discipline  il cui elenco viene allegato al bando.  4.  Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, e' assegnato un tempo di quarantacinque minuti per 1a soluzione dei predetti venti quesiti  e  un  tempo  di  novantacinque  minuti per la soluzione dei cinquanta  quesiti  relativi  ad  ogni  classe  per  la  quale  viene richiesta l'abilitazione.  5.  La  prova  scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:    indirizzo  economico  giuridico  3 settembre 2001, prima tornata, 20 settembre 2001, seconda tornata;    indirizzo   arte  e  disegno  4 settembre  2001,  prima  tornata, 21 settembre 2001, seconda tornata;    indirizzo  musica  e  spettacolo 5 settembre 2001, prima tornata, 24 settembre 2001, seconda tornata;    indirizzo   scienze  motorie  6 settembre  2001,  prima  tornata, 25 settembre 2001, seconda tornata;    indirizzo  sanitario  e della prevenzione 7 settembre 2001, prima tornata, 28 settembre 2001 seconda tornata;    indirizzo  lingue  straniere  10 settembre  2001,  prima tornata, 1o ottobre 2001 seconda tornata;    indirizzo  scienze  naturali  11 settembre  2001,  prima tornata, 4 ottobre 2001, seconda tornata;    indirizzo  fisico informatico matematico 12 settembre 2001, prima tornata, 5 ottobre 2001, seconda tornata;    indirizzo   linguistico   letterario   13 settembre  2001,  prima tornata, 8 ottobre 2001, seconda tornata;    indirizzo   scienze   umane  14 settembre  2001,  prima  tornata, 11 ottobre 2001, seconda tornata;    indirizzo   tecnologico   17 settembre   2001,   prima   tornata, 12 ottobre 2001, seconda tornata;  6.   Per   la   valutazione   del  candidato  ciascuna  commissione giudicatrice,  nominata  dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:    per   ciascuna   classe  di  abilitazione  la  commissione  ha  a disposizione  centotrenta  punti,  settanta  dei quali riservati alla prova  scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;    i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:      a) titoli  di  studio  e  di  ricerca  fino ad un massimo di 10 punti;        dottorato di ricerca, 3 punti;        seconda laurea, 2 punti;        diploma universitario di specializzazione, 2 punti;        altri   titoli   di   studio   e   di   ricerca   (corso   di perfezionamento,  assegno  d ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio), fino a 3 punti;      b) voto  di  laurea  prescritta  per  l'ammissione  fino  ad un massimo di 10 punti:      voto di laurea fino a 90/110, 0 punti;      voto di laurea da 91 a 100/110, 2 punti;      voto di laurea da 101 a 105/110, 4 punti;      voto di laurea da 106 a 107/110, 5 punti;      voto di laurea di 108/110, 6 punti;      voto di laurea di 109/110, 7 punti;      voto di laurea di 110/110, 8 punti;      voto di laurea di 110 e lode/110, 10 punti;    c) votazione  media  degli  esami  di  profitto  sostenuti per il conseguimento  della  laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:      voto medio tra 18 e 21, 0 punti;      voto medio tra 21,1 e 24, 1 punto;      voto medio tra 24,1 e 27, 2 punti;      voto medio tra 27,1 e 27,5, 4 punti;      voto medio tra 27,6 e 28, 6 punti;      voto medio tra 28,1 e 28,5, 7 punti;      voto medio tra 28,6 e 29, 8 punti;      voto medio tra 29,1 e 29,5, 9 punti;      voto medio tra 29,6 e 30, 10 punti.  7.  La  seconda  prova  e'  determinata  dal bando e consiste in un colloquio,  ovvero  in  un  elaborato scritto sui contenuti di cui al comma  3  ed  e'  valutata  dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe  di  abilitazione  e'  ammesso alla seconda prova un numero di candidati  pari  al  doppio  dei  posti previsti nel bando sulla base della  graduatoria  ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi  nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei titoli. Per l'indirizzo  dell'arte  e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato  grafico  ad  eccezione  per le classi di concorso a cui e' possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio  i  cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilita' e competenze  grafiche.  La seconda prova dei candidati di dette classi e' regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2.  8.  Vengono  ammessi  alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata  dalla  commissione  e  ottenuta  dalla  somma dei punteggi riportati  dai  candidati  nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.  9.  Qualora  alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu' di  una  graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per  la  copertura  dei  posti residui si procede, per ogni indirizzo della   Scuola,   alla  redazione  di  un  unica  graduatoria.  Detta graduatoria  e'  formata  dai  candidati  che nelle singole classi di abilitazione  comprese  nell'indirizzo  seguono  i gia' ammessi ed e' utilizzata  fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora  nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe  di  abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I  bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza  di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le  procedure  per  la  nomina  delle  commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.  2.  I  bandi  di concorso definiscono inoltre le modalita' relative agli  adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli  obblighi  degli  stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonche'  le  modalita'  in  ordine  all'esercizio della vigilanza sui candidati,  tenuto  conto  di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 11 maggio 2001                                             p. Il Ministro: Guerzoni  |  
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