Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della   denominazione   di   origine   protetta  "Salame Piacentino",  registrata  con  regolamento  della commissione (CE) n. 1263/96  del  1o luglio  1996,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE) n. 2081/92,  presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in   Piacenza,   mediante   talune   variazioni  al  testo  di  detto disciplinare.    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;  Considerato   che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede  la facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, quale risulta dal testo dell'originario disciplinare (approvato con il reg. CE n. 1263/96) aggiornato con la citata proposta di modifiche.    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari - Via XX settembre, n. 20 - 00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine protetta "Salame Piacentino" - (reg. della commissione CE n. 1263/96).    All'art.  2,  comma  1,  anziche':  "Il  Salame  Piacentino e' un prodotto  ottenuto  da  allevamenti  di  suini  situati nelle regioni Lombardia  ed  Emilia  Romagna",  leggi:  "gli  allevamenti dei suini destinati  alla  produzione  del  Salame  Piacentino  debbono  essere situati del territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna".    All'art.  2,  comma  4, anziche': "I suini debbono essere di peso non  inferiore  ai 160 kg, piu' o meno 10%,", leggi: "i suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%".    All'art.  2,  comma  6,  anziche':  "il certificato del macello", leggi: "il documento del macello".    All'art.  2,  comma  7,  anziche':  "La  zona di elaborazione del Salame  Piacentino  comprende  l'intero territorio della provincia di Piacenza,  limitatamente  alle  aree  ad  altitudine inferiore ai 900 metri  s.l.m.,  a  motivo  delle  particolari condizioni climatiche", leggi:  "La  zona  di  elaborazione  del  Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza".    All'art.   3,   comma  1,  anziche':  "Il  Salame  Piacentino  e' fabbricato   con   carne   magra  di  suini  che  corrispondono  alle caratteristiche  dell'art.  2,  con  aggiunta  di  grasso suino nella percentuale  dal  15 al 20%. Per la parte magra i tagli di carne sono tutti  al  di  fuori della pancetta, mentre per la parte grassa viene utilizzato  lardo  e  parti  di  pancetta  prive  di  grasso  molle e guanciale.",  leggi:  "Il  Salame  Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di grasso utilizzabile va dal 10 al 30% in funzione della parte magra utilizzata. Per la parte magra sono esclusi i tagli di  carne  provenienti  dallo  spolpo  di  testa, mentre per la parte grassa  puo' essere utilizzato, lardo, gola e parti di pancetta prive di grasso molle.".    All'art. 4, comma 2, anziche':      "sale marino: dal 27% al 30%;      nitrato di sodio e/o potassio: fino a 150 p.p.m.;      pepe nero in grani: 30 gr/qle - 40 gr/qle;      infuso di aglio e vino filtrato: 0,5 %;      zuccheri: 1,5 %, ascorbato E301: 0,2 %.";      ascorbato E301: 0,2%,    leggi: "dosi per 100 kg di carne fresca:      cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;      nitrato di potassio (E252): max 15 g;      pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30, max 50 gr;      infuso  di  aglio e vino: max 500 gr; aglio (da 5 a 20 g); vino da (0,1 a 0,5 litri);      zuccheri: max 1,5 kg;      sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.".    All'art.   4,  comma  4,  anziche':  "Infine  il  Salame,  legato tradizionalmente  con  spago  a  maglia  fitta, viene successivamente forato",   leggi:   "infine   il  Salame,  legato  con  spago,  viene successivamente  forato  e  sottoposto  ad  asciugamento  in ambienti aventi  una  temperatura tra 15 e 25 oC ed umidita' relativa compresa tra il 55 ed il 90%".    All'art.  5,  comma  1,  anziche':  "La  stagionatura  dei Salami Piacentini  avviene  in ambienti aventi un temperatura copresa tra il 15   e  19  oC  ed  un  umidita'  relativa  di  70-90%",  leggi:  "La stagionatura  dei  Salami  Piacentini  avviene in ambienti aventi una temperatura  compresa  tra  12  e  19  oC ed una umidita' relativa di 70-90%  per  un  periodo  non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di salatura.".    All'art.  6,  comma  1,  anziche':  "... caratteristiche fisiche, chimico-fisiche    e    microbiologiche",   leggi:   "caratteristiche organolettiche e chimico fisiche:".    All'art. 6, comma 1, primo capoverso, anziche': "Aspetto esterno: forma  cilindrica  con  peso  variabile  non  superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr con periodo minimo di stagionatura non inferiore a quarantacinque giorni e variabile in relazione al peso. Colore: rosso vivo  con  lenticelle  di  grasso  di  colore bianco rosato.", leggi: "Aspetto  esterno,  forma cilindrica con peso variabile non superiore ad  1  kg  e  non inferiore a 400 gr. Aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato.".    All'art. 6, comma 1, e' soppresso il seguente secondo capoverso:                  "CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE                                 | minimo |         massimo Carica microbica totale          |2,1.108 |         6,6.108 Micrococcaceae                   |3,0.105 |         2,1.105 Stafilococchi coagulasi positivi |  <30   |           <30 Batteri lattici                  |1,5.108 |         6,6.108 Enterobatteri                    |   18   |           213 Salmonella in 25 g               |        |assenti (campione medio)".    All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziche':                  "CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE                                     |    minimo     |    massimo Umidità%                             |     39,59     |     41,64 Proteine (N x 6,25)                  |     29,68     |     28,15 Grasso%                              |     25,99     |     25,49 Ceneri %                             |     4,98      |     4,71 Lattosio (metodo enzimatico)         |     0,07      |     0,02 Colesterolo, mg/100                  |     g 92      | pH                                   |    5,90",     | leggi:                  "CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE                            |        min        |        max Umidità (%)                 |        27         |         50 Proteine (%)                |       23,5        |        33,5 Grassi (%)                  |        16         |         35 Sale (%)                    |         3         |         5 Ceneri (%)                  |         4         |        6,5 Collagene (%)               |        0,5        |         4 pH                          |        5,4        |       6,5.".    All'art.  7, anziche' "Fatte salve le competenze attribuite dalla legge  al  medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il quale  ai  sensi  del  capitolo  IV  "Controllo  della produzione del decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  537, accerta e mediante un'ispezione  adeguata  controlla  che  i  prodotti  a  base di carne rispondano  ai  criteri  di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare  che  la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta  essendogli  attribuita tale funzione specialmente nel caso  in  cui  sia usata la disciplinare denominazione commerciale di cui  al  capitolo  V  punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione  commerciale  seguita  dal  riferimento  alla  norma  o legislazione   nazionale   che   l'autorizza)   -  la  vigilanza  per l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  il quale puo' avvalersi, ai fini della vigilanza e del controllo sulla produzione e sul commercio del "Salame Piacentino del Consorzio  tra  i  produttori,  o  di  altro  Organismo  a  tal  fine costituito  dai produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10  del Reg. CE n. 2081/92.", leggi: "Il controllo per l'applicazione delle  disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.".    All'art.  8,  comma  1, anziche': "..... Denominazione di Origine Controllata", leggi: "... Denominazione di Origine Protetta". B)  Proposta  di  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine protetta "salame piacentino".                               Art. 1.                            Denominazione    La   Denominazione  d'origine  protetta  "Salame  Piacentino"  e' riservata  al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.                         Zona di produzione    Gli  allevamenti  dei  suini destinati alla produzione del Salame Piacentino  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle  regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.    I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono essere  conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per  la  materia  prima  dei  prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.    Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per   quanto   concerne   razze,   alimentazione   e  metodologia  di allevamento.    I  suini  debbono  essere  di peso di 160 kg, piu' o meno 10%, di eta'  non  inferiore  ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del  suino pesante italiano definite ai sensi del reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di  origine  dei  tagli.  Il  documento  del  macello, che accompagna ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.    I    relativi    controlli    vengono   effettuati   direttamente dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7.    La  zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.                               Art. 3.                            Materie prime    Il Salame Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di grasso  utilizzabile  va  dal 10 al 30% in funzione della parte magra utilizzata.  Per  la  parte  magra  sono  esclusi  i  tagli  di carne provenienti  dallo  spolpo  di testa, mentre per la parte grassa puo' essere  utilizzato,  lardo,  gola e parti di pancetta prive di grasso molle.                               Art. 4.                       Metodo di elaborazione    Le  carni  suine  magre  e  le  parti  grasse,  sono  ridotte  in pezzettini  e successivamente passati al tritacarne con stampo a fori larghi superiori a 10 mm di diametro.    La  pasta  di salame cosi' ottenuta viene poi condita a secco con la seguente miscela:      dosi per 100 kg di carne fresca:      cloruro di sodio: min 1,5 kg ; max 3,5 kg;      nitrato di potassio (E252): max 15 g;      pepe nero o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;      infuso  di aglio e vino: max 500 gr; aglio (da 5 a 20 gr), vino (da 0,1 a 0,5 litri);      zuccheri: max 1,5 kg;      sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.    Seguono poi l'impastamento e l'insaccamento in budello di suino.    Infine  il Salame, legato con spago, viene successivamente forato e  sottoposto  ad  asciugamento  in  ambienti  aventi una temperatura compresa  tra  150 e 250 C ed umidita' relativa compresa tra il 55 ed il 90%.                               Art. 5.                            Stagionatura    La  stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi una  temperatura  compresa  tra 12 e 19oC ed una umidita' relativa di 70-90 % per un periodo non inferiore quarantacinque giorni dalla data di  salatura.  Durante la stagionatura e' consentita la ventilazione, l'esposizione  alla  luce ed alla umidita' naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.                               Art. 6.                           Caratteristiche    Il  Salame  Piacentino,  all'atto  della  immissione  al consumo, presenta     le    seguenti    caratteristiche    organolettiche    e chimico-fisiche:      caratteristiche organolettiche:        aspetto  esterno:  forma  cilindrica  con  peso variabile non superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr.;        aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato;        aroma  e sapore: sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e caratteristico,    strettamente    condizionato    dal   periodo   di stagionatura.    Caratteristiche chimico-fisiche:                             |        min        |        max Umidità (%)                  |        27         |        50 Proteine (%)                 |       23,5        |       33,5 Grassi (%)                   |        16         |        35 Sale (%)                     |         3         |         5 Ceneri (%)                   |         4         |        6,5 Collagene (%)                |        0,5        |         4 pH                           |        5,4        |       6,5.    Il  Salame  Piacentino  puo' essere commercializzato sfuso ovvero confezionato  sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o   affettato.  Le  operazioni  di  confezionamento,  affettamento  e porzionamento  devono  avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo   indicata   all'art.   7.  Esclusivamente  nella  zona  di trasformazione indicata all'art. 2.                               Art. 7.                              Controlli    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.                               Art. 8.                    Designazione e presentazione    La  designazione  del "Salame Piacentino" deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta,  che  compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".    Tali   indicazioni   possono   essere   abbinate  al  logo  della denominazione.    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente,  nonche'  l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti  il  prodotto  deriva,  purche' la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.  |