Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189 |
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72; Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1076; Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n. 367; Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n. 154; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione: a) dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non piu' utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalita' consentite; b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2; c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprieta' statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze. 2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale. 3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonche' la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati. 4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per: a) la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche; b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero; c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero; d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato; f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia. 5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". - Si trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato 1: "34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, supplemento ordinario n. 130 reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1929, n. 151, reca: "Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1977, n. 239 reca: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca: "Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1986, n. 114, reca: "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza". - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1991, n. 264, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116 supplemento ordinario reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136 supplemento ordinario reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50), reca: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997". Si trascrive l'art. 6: "Art. 6 (Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). - 1. (Omissis). 2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze. 3. (Omissis). 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997. 4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. 5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze. 6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo n. 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria. 6-bis. (Omissis)". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Si trascrivono i commi 25 e 26 dell'art. 17: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". "26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58, reca: "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca: "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Note all'art. 1: - La legge 7 marzo 1996, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, reca: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992 n. 114 supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada". - Si trascrive l'art. 264 del codice di procedura penale: "Art. 264 (Provvedimenti in caso di mancata restituzione). - 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e' divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non e' stata proposta o e' stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualita', nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte, ne e' ordinata la consegna al Ministero della giustizia. 2. L'autorita' giudiziaria puo' disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. 3. La somma ricavata dalla vendita e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto".
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| Art. 2. Inservibilita' dei beni 1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonche' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana. 2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c). |
| Art. 3. Ufficio competente all'alienazione 1. Il competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze avvia la procedura di vendita dei beni mobili di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, da parte delle amministrazioni che hanno in dotazione i beni, di fuori uso o non utilizzabilita' degli stessi. 2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 8, puo' autorizzare l'amministrazione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario. 3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale. 4. All'alienazione dei beni mobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352". Si trascrive l'art. 2: "Art. 2 (Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario). (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1 e 2, comma 1, 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148). 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici: a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato; b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici; c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".
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| Art. 4. Procedimento di alienazione 1. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze provvede: a) alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi; b) alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio stesso o da consegnare al concessionario ai sensi del comma 2; c) alla predisposizione e gestione, congiuntamente con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa nazionale e comunitaria; d) alla vendita dei beni. 2. Per la vendita di beni mobili, anche registrati, si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attivita' di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attivita' di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili; l'affidamento in concessione e' disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, mediante convenzione tra Direzione centrale del demanio e concessionario, in conformita' allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze; la durata dell'affidamento in concessione non eccede, di norma i sei anni. 3. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni gia' in atto, compatibilmente con le relative convenzioni; in assenza di queste, l'Ufficio del territorio procede alla vendita secondo le disposizioni del presente articolo, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie. 4. Nei bandi e negli avvisi di gara possono essere indicati, in relazione alla natura dei beni, i requisiti soggettivi ai fini della stipulazione dei contratti di vendita. 5. Il ricorso alla trattativa privata e' consentito entro il limite di valore stimato dei beni da alienare, anche per lotti, non superiore complessivamente a lire centocinquantamilioni e, comunque, per le vendite di autovetture, per motivate ragioni di convenienza economica od urgenza da esporre nel provvedimento di approvazione del contratto. 6. Si procede a trattativa privata in caso di derrate, beni deperibili o beni soggetti a fenomeni di deterioramento fisico. 7. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, l'amministrazione si riserva la verifica dell'impegno, da assumersi da parte dell'acquirente, al rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle procedure di alienazione di beni mobili dello Stato curate direttamente dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ad eccezione della lettera e) ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono le analoghe disposizioni della normativa sui contratti e la contabilita' generale dello Stato richiamate espressamente da specifiche norme ai fini della disciplina delle procedure di alienazione di beni mobili. 10. Le amministrazioni curano l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in dotazione, apportando le variazioni relative, a seguito dell'avvenuta vendita o della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1, o della consegna al concessionario. 11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative della gestione del sito informatico di cui al comma 1.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
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| Art. 5. Fase di approvazione e controllo 1. I contratti e gli atti di aggiudicazione definitiva, relativi alle procedure di vendita diretta di cui all'articolo 4, sono approvati dal direttore compartimentale del territorio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1; nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, l'approvazione e' rimessa ai competenti organi dell'amministrazione interessata. 2. Quando si tratti di beni mobili che per loro natura debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, l'ufficio procedente approva gli atti di aggiudicazione e i contratti, su delega del competente ufficio di cui al comma 1. 3. I termini per gli adempimenti di competenza da parte della ragioneria provinciale dello Stato, in ordine agli atti di approvazione e ai relativi contratti adottati dall'Amministrazione finanziaria in materia, sono fissati in trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi. Il termine puo' essere interrotto per una sola volta, qualora la ragioneria richieda chiarimenti o elementi integrativi della documentazione prodotta, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I medesimi termini si applicano agli adempimenti di competenza degli uffici centrali del bilancio per le procedure di alienazione curate direttamente dalle amministrazioni centrali ai sensi del presente regolamento. |
| Art. 6. Permute di beni mobili 1. La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, e' consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati e' computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, e' contabilizzato come entrata eventuale. 2. L'amministrazione procedente trasmette preventiva comunicazione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica circa gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'amministrazione procede alla permuta. 3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono illustrati i criteri seguiti per la stima dei beni oggetto di permuta, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo ed usura. |
| Art. 7. Alienazioni mediante convenzione 1. Le amministrazioni, per le quali specifiche disposizioni legislative consentono la riassegnazione di proventi da alienazione o cessione di beni mobili per finalita' determinate, dispongono autonomamente la vendita secondo le proprie procedure, da adeguare ai principi e criteri indicati nel presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, comunica all'Amministrazione finanziaria l'elenco delle disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione a finalita' determinate degli introiti derivanti dall'alienazione di beni mobili. 2. Nei casi previsti al comma 1, le amministrazioni consegnatarie possono affidare la vendita di beni mobili all'Amministrazione finanziaria secondo le procedure di cui all'articolo 4, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, che riconoscano la spettanza, all'amministrazione consegnataria, dell'importo della vendita dei beni, escluse le spese di custodia, di gestione e procedurali sostenute dall'amministrazione procedente. 3. La riassegnazione delle entrate alle pertinenti unita' previsionali di base e' disposta secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Nota all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, reca: "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 8. Agenzia del demanio 1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono valutati gli oneri connessi a spese procedurali, di custodia e di gestione, per i procedimenti di alienazione dei beni da curarsi da parte dell'Agenzia.
Note all'art. 8: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 66 e 59: "Art. 66 (Statuti). - 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalita' di cui all'art. 60 dal Ministro delle finanze. 2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali. 3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza dei servizi". "Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo al rapporti con i contributi. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionaledi base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'".
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| Art. 9. Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio 1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 7, stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entita' del corrispettivo e le modalita' di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nota all'art. 9: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 8: "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del Dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2; d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera 1); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
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| Art. 10. Termini procedurali 1. La procedura di alienazione deve concludersi entro i trecentosessanta giorni successivi alla comunicazione delle amministrazioni di cui all'articolo 2. 2. L'Amministrazione procedente, in caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, puo' optare tra l'invio del materiale alla pubblica discarica o l'eliminazione o la rottamazione dei beni, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la nomina di un commissario straordinario ai fini dello svolgimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di una trattativa privata per l'alienazione dei beni invenduti, anche in blocco. 3. Nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 9, sono indicati i termini per la conclusione dei procedimenti di alienazione, comunque non superiori a trecentosessanta giorni. 4. Il mancato rispetto del termine, di cui al comma 3, puo' essere valutato ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale e dell'assunzione a carico dell'amministrazione procedente del valore di stima dei beni da alienare per il relativo rimborso all'amministrazione consegnataria.
Nota all'art. 10: - Per il riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 11. Disposizioni finali 1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalita' del presente regolamento. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 12. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 35, 53, 98 e 39, primo comma, n. 2), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 41 e 42 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, nonche' le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, nell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 e nell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
Note all'art. 12: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 4: "4. - I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti". - Si trascrive il testo dell'art. 39 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal presente regolamento: "Art. 39. - Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso: 1) quando si tratti di spesa che non superi le L. 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente L. 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti; 2) (numero soppresso); 3) per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 4) per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito; 5) per l'acquisto di cavalli di rimonta; 6) per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 7) per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento; 8) per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti". - Per il riferimento al regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 1955, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato sono abrogate dal presente regolamento: "Art. 2. - L'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato sono di competenza dell'intendente di finanza in tutti i casi in cui per i relativi progetti non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato. I relativi pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti nell'ufficio del registro, nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono situati. Per i progetti di alienazione e di permuta per i quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti presso la intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano. La stipulazione dei conseguenti contratti e' effettuata pressol'intendenza di finanza o presso l'ufficio del registro a seconda che sui relativi progetti sia richiesto o meno il parere del Consiglio di Stato. I verbali di aggiudicazione ed i contratti sono approvati dall'intendenza di finanza o dal Ministero delle finanze, a seconda che le aste, le licitazioni o le stipule siano state effettuate presso l'ufficio del registro o presso l'intendenza di finanza". - Si trascrive il testo dell'art. 382 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento: "Art. 382. - Le vendite si effettuano con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato nonche' con le modalita' prescritte dal presente regolamento o dai regolamenti speciali". - Si trascrive il testo dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, nel cui comma quarto, le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato sono abrogate del presente regolamento: "Art. 117 (Norme generali). - I materiali dichiarati fuori uso con le modalita' di cui agli articoli 112 e 116, e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione od a trattativa privata. Quando il valore dei materiali da alienare non superi leL. 7.000.000 puo' farsi luogo anche alla procedura in economia. E' vietato suddividere artificiosamente in piu' o diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso. Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro, designato dalla ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L. 7.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento: "Art. 278. - Le vendite si effettuano con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato nonche' con le modalita' prescritte dal presente regolamento".
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| Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 103 |
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