Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
CIRCOLARE 15 maggio 2001, n. 1047 |
Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (D.M. 19 aprile 2001, n. 171), recante criteri e modalita' di ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 15 dicembre 2000. Modalita' di applicazione. |
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1. In applicazione dell'art. 12 del decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 19 aprile 2001 n. 171 di seguito denominato "Regolamento", sono approvati: - il modello della domanda di ammissione al contributo (all.1); - la scheda tecnica da allegare alla domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) del citato Regolamento (all.2); - la scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b) del citato Regolamento (all.3); - il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art.9, comma 6, del citato Regolamento (all. 4); - il modello del rendiconto di cui all'art.9 del citato Regolamento (all. 5). Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di concessione che di liquidazione del contributo, i citati allegati, sono corredati da note esplicative e da istruzioni per la compilazione, cui il proponente deve obbligatoriamente attenersi. Inoltre, in presenza di dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo. LE DOMANDE NON REDATTE SECONDO I MODELLI E LE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI (ART. 4 DEL REGOLAMENTO). 2. In applicazione dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sopra citato, la tipologia delle spese ammissibili, determinata tenendo conto della prassi degli organismi dell'Unione Europea, e' la seguente: - Possono essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo. Dette spese possono riguardare: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate), pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, affitto locali, amministrazione/organizzazione, nonche' altre voci da valutare caso per caso. - Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali, e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, e' possibile far ricorso, per realizzare specifici compiti (escluso pertanto il coordinamento) a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalita' coinvolte (curricula vitae). In ogni caso, le spese per consulenze esterne non devono superare il 30 % dell'importo complessivo della voce "retribuzioni". In caso di reclutamento di esperti esterni, e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo e nei relativi contratti devono essere indicate dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti. Per quanto concerne i compensi unitari (un mese = 22 gg. lavorativi) per retribuzioni e diarie (per diem), si deve far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (vedasi le seguenti pagine del Sito Internet della UE: europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm e http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm), fermo restando che il relativo giudizio di pertinenza resta comunque di competenza dell'Amministrazione. - Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. Il costo unitario relativo a tale personale, ancorche' dimostrato con buste paga o altro, non deve eccedere il compenso massimo previsto per gli esperti esterni. - Nella voce "viaggi" sono esclusi i trasferimenti locali che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei e' ammesso il rimborso del costo del biglietto in classe turistica. - Le attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non deve in ogni caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere presa in considerazione solo se i beni in questione restano di proprieta' del partner locale. Anche per tale voce, cosi' come per tutte le altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo. - Per quanto concerne le spese generali di amministrazione, queste possono essere imputate al progetto pro-quota fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, puo' essere indicata una somma forfettaria. Sono considerate spese "figurative - in natura" quelle sostenute all'interno delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse umane e materiali (dipendenti, locali, ecc.) al progetto. Sono invece considerate "finanziarie" le spese sostenute all'esterno per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto. - Non sono ammesse: spese per ammortamento, spese per interessi passivi e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati). Non sono ammesse inoltre spese relative a tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: allestimento di base e ristrutturazione di immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. 3. I Paesi di intervento della Legge n. 212/92 per l'anno 2001, individuati (ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143) con delibera della V Commissione permanente del CIPE del 15 dicembre 2000, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Fed. Yugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. 4. Le domande presentate, ove contenenti un riferimento al D.M. 20 marzo 2001 e alla Circolare 23 marzo 2001 n. 102863, saranno comunque considerate ammissibili all'istruttoria. Roma, 15 maggio 2001
Il Direttore Generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (Gianfranco Caprioli) |
| ALLEGATI ----> Vedere allegati da pag. 9 a pag. 47 <---- |
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