Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 29 marzo 2001 |
Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000). |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica"; Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione"; Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 5 febbraio 2001; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001; Decreta: Art. 1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli. |
| Art. 2. Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali: a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico. |
| Art. 3. Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale. |
| Art. 4. 1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali: 1.1 area tecnico - diagnostica: a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; c) tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. 1.2 area tecnico - assistenziale: a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e) dietista. |
| Art. 5. Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali: a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro della sanità Veronesi p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni |
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