Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente "Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000 concernente "Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, concernente "Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a rischio di incidente rilevante"; Ritenuto in considerazione delle accertate difficolta', da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle opere di adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacita' superiore ai 5 m3 situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente e gia' esistenti alla data del presente decreto; Decreta: Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001. I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilita' di deroghe. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta |
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