Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 maggio 2001, n. 188 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Borse di studio per la formazione dei medici specialisti 1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 315 a lire 335 miliardi. 2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato. 4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, e' destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanze pubblica), e' il seguente: "12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.". |
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