Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2000 |
Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 22 novembre 1989, n. 273), come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, qualora le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel caso dei soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le deroghe previste dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989 - ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalita' di corresponsione di acconti alle famiglie; Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l'erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora le spese a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare; Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui e' previsto il trasferimento per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita'; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento ordinario), recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo al quinto obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei disabili, e le "linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 30 maggio 1998, n. 124); Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare riguardo all'art. 5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravita' clinica, del grado di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo trattamento; Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal gia' richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne, rispettivamente, il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi bilaterali; Considerata l'esigenza, altresi', ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalita' della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto ministeriale 3 novembre 1989; Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle prestazioni di altissima specializzazione fruite all'estero, debitamente autorizzate a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1989, indicando altresi' le specifiche modalita' per la corresponsione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di acconti sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento 1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. |
| Art. 2. Soggetti aventi diritto 1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, le spese per il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all'estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia stato emesso, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, il modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessita' della presenza dell'accompagnatore durante la degenza. 2. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto. 3. La trasmissione della documentazione, indicata dall'art. 6, comma 2, del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata con domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza del disabile, da presentare tramite il centro regionale di riferimento, all'unita' sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore. 4. E' fatto salvo quanto eventualmente disposto in modo piu' favorevole dalle singole regioni in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993. |
| Art. 3. Concorso alla spesa 1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di cura all'estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2, attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in ordine alle modalita' di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri: a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62 milioni; b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100 milioni; c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni. 2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente comma 1, punto 2, puo' chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state sostenute le spese di cura all'estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE. In tal caso l'unita' sanitaria locale provvede all'erogione del rimborso nella misura del 95 per cento della spesa. |
| Art. 4. Corresponsione degli acconti 1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2, l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, gli acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, ed attenendosi ai seguenti criteri: a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 1. Tale percentuale e' elevata al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza; b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 2. 2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, che usufruiscono di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite modello E112, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71, l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalita' previste al comma 1. 3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 devono essere erogati prima del trasferimento all'estero dell'infermo, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa. |
| Art. 5. Autorizzazione al trasferimento 1. Il centro regionale di riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso tale comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nel precedente art. 2, il centro regionale di riferimento, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' del luogo di cura, deve tenere in considerazione le linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione, di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2, non e' richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all'estero, purche' l'intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la presentazione sia della proposta motivata del medico specialista sia dell'ulteriore documentazione, prescritte dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989. In tali casi la domanda, prevista dal suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento corredata dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito sia rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della struttura sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale di riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. 4. La mancata emanazione da parte del centro regionale di riferimento del provvedimento previsto dai commi 1 e 3, entro i termini indicati, da' luogo alla formazione del silenzio-assenso. |
| Art. 6. Decorrenza dei benefici 1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992, in data successiva al trasferimento per cure all'estero, purche' la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso. |
| Art. 7. Norme transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle domande di rimborso presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano state definite, in sede di erogazione del concorso di cui all'art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di soggiorno o che abbiano beneficiato di disposizioni regionali in materia di rimborso di spese di soggiorno in misura inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 del presente decreto. A tal fine i diretti interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso alla spesa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989, cosi' come integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. |
| Art. 8. Efficacia temporale 1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento e' valido fino all'entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione sociosanitaria ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Roma, 1o dicembre 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 382 |
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