| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2000 |  
| Atto  di  indirizzo  e coordinamento concernente il rimborso delle spese  di  soggiorno  per  cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 novembre 1989 (Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - 22 novembre 1989, n. 273), come  modificato  dal  successivo  decreto  13  maggio 1993 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri  per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso  centri  di  altissima specializzazione all'estero, qualora le prestazioni  di  diagnosi,  cura  e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;   Visto  l'art.  11  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel caso  dei  soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le deroghe  previste  dall'art.  7  del  citato  decreto  ministeriale 3 novembre  1989  -  ammette  il  rimborso  delle  spese  di  soggiorno dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore,  in alberghi o strutture collegate  con  il  centro di altissima specializzazione ove si siano recati,  sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e  coordinamento  nel  quale  sono disciplinate anche le modalita' di corresponsione di acconti alle famiglie;   Visti  gli  articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono  i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono  l'erogazione  di un ulteriore concorso alla spesa, qualora le  spese  a  carico  dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare;   Visto  l'art.  2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;   Visto  l'art.  8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni  ed  integrazioni con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo   1,   lettera   c),  punto  i),  in  cui  e'  previsto  il trasferimento  per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe  disposizioni  previste  dai vigenti accordi internazionali, che  disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita';   Visti  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento  ordinario),  recante  "Approvazione  del Piano sanitario nazionale  per  il  triennio  1998-2000", con particolare riguardo al quinto   obiettivo  nella  parte  inerente  alla  riabilitazione  dei disabili,  e  le  "linee-guida  del  Ministro  della  sanita'  per le attivita'  di  riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 30 maggio 1998, n. 124);   Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla "Ridefinizione   del   sistema   di  partecipazione  al  costo  delle prestazioni  sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare riguardo  all'art.  5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla partecipazione  ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni  di  malattia,  tenendo  conto della gravita' clinica, del grado  di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo trattamento;   Considerate  le  nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome  e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal gia'   richiamato  decreto  13  maggio  1993,  per  quanto  concerne, rispettivamente,   il   ricovero   in   centri  esteri  di  altissima specializzazione  in  regime  di assistenza sanitaria indiretta ed il ricovero  presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi bilaterali;   Considerata  l'esigenza,  altresi',  ai  sensi del citato art. 11, comma  2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalita' della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in  deroga  a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto ministeriale 3 novembre 1989;   Ritenuta  la  necessita'  di  determinare,  ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve provvedersi  al  rimborso  delle  spese  di  soggiorno collegate alle prestazioni   di   altissima   specializzazione   fruite  all'estero, debitamente  autorizzate  a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1989,   indicando   altresi'   le   specifiche   modalita'   per   la corresponsione,  a  favore  dei  soggetti  portatori  di handicap, di acconti  sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale;   Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000;   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;   Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale;                              Decreta:                               Art. 1.         Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento   1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.  |  
|   |                                 Art. 2.                       Soggetti aventi diritto   1.  Nei  confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art.  3,  comma  3,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, che necessitano  di  cure  per  la  neuroriabilitazione,  le spese per il soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore, in alberghi o strutture  collegate  con  il  centro  di  altissima specializzazione all'estero,  sono  equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11  della  predetta  legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, qualora  non  sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per  tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 4  del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato  dal  successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia stato  emesso,  ai  fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma  diretta,  il  modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In caso  di  ospedalizzazione,  in  costanza di ricovero, possono essere riconosciute  le  spese  di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro dichiarazione,   da   parte   della   stessa  struttura  ospedaliera, attestante  la  necessita' della presenza dell'accompagnatore durante la degenza.   2.  Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre  spese  che restano a carico dell'assistito, una volta definito il  rimborso  previsto  dall'art.  6  del  decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto 13  maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla  spesa  disciplinato  dall'art.  7,  commi  3  e 4, dallo stesso decreto.   3.  La  trasmissione  della  documentazione, indicata dall'art. 6, comma  2,  del  decreto  3  novembre  1989, deve essere inoltrata con domanda,  a  firma  del titolare del nucleo familiare di appartenenza del   disabile,   da   presentare  tramite  il  centro  regionale  di riferimento, all'unita' sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi dalla  data  di  effettuazione  dell'ultima  spesa  riferentesi  alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore.   4.  E'  fatto  salvo  quanto  eventualmente  disposto in modo piu' favorevole  dalle  singole  regioni  in  applicazione dei commi 3 e 4 dell'art.  7  del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Concorso alla spesa   1.  Le  regioni  e  le  province autonome, in attuazione di quanto disposto  dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di cura   all'estero   ai   soggetti   indicati  nello  stesso  art.  2, attenendosi,   con   riferimento   a   quanto  previsto  dal  decreto legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,  in ordine alle modalita' di calcolo   della   situazione   economica   del  nucleo  familiare  di appartenenza, ai seguenti criteri:   a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora  trattasi  di  un  nucleo familiare per il quale l'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  sia inferiore a 62 milioni;   b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora  trattasi  di  un  nucleo familiare per il quale l'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE) sia inferiore a 100 milioni;   c)  un  concorso  pari  all'80 per cento delle spese di soggiorno, cosi'  come  individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.   2.  Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente  comma  1,  punto  2,  puo' chiedere, entro i quattro mesi successivi  alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state sostenute  le  spese  di  cura  all'estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso alla  spesa,  qualora  gli oneri complessivamente sostenuti nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE. In  tal  caso  l'unita'  sanitaria  locale  provvede all'erogione del rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.  |  
|   |                                 Art. 4.                    Corresponsione degli acconti   1.  Per  i  soggetti  portatori  di  handicap,  di cui all'art. 2, l'unita'  sanitaria  locale  corrisponde, a richiesta dell'assistito, gli  acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito  della  spesa  sanitaria  presumibile  anche  le spese di soggiorno,  cosi'  come  individuate  dall'art.  2, ed attenendosi ai seguenti criteri:   a)   nella   misura   del  90  per  cento,  qualora  sia  prevista l'erogazione  del  concorso  alla  spesa  di cui all'art. 3, comma 1, punto  1.  Tale  percentuale  e' elevata al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;   b)   nella   misura   del  70  per  cento,  qualora  sia  prevista l'erogazione  del  concorso  alla  spesa  di cui all'art. 3, comma 1, punto 2.   2.  Per  i  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 2, che usufruiscono  di  assistenza  sanitaria  in  forma  diretta,  tramite modello  E112,  ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i),  del  regolamento  CEE  n.  1408/71,  l'unita'  sanitaria  locale corrisponde,  a  richiesta  dell'assistito, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalita' previste al comma 1.   3.  Gli  acconti  previsti  nei  commi 1 e 2 devono essere erogati prima  del  trasferimento  all'estero dell'infermo, tenendo conto dei tempi  di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Autorizzazione al trasferimento   1.  Il  centro  regionale  di  riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro  della sanita' 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia,  in  una  struttura  accreditata,  pubblica  o  privata, deve indicare  espressamente  il  luogo  di  cura  adeguato  al  programma terapeutico,  nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della prestazione,  indicati  dal  decreto  ministeriale 24 gennaio 1990, e successive   modificazioni   ed   integrazioni;  in  ogni  caso  tale comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.   2.  Nei  confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nel  precedente  art.  2, il centro regionale di riferimento, ai fini dell'accertamento  dell'idoneita'  del  luogo di cura, deve tenere in considerazione  le  linee-guida  del  Ministro  della  sanita' per le attivita'  di  riabilitazione,  di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.   3.  Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2, non  e'  richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all'estero, purche' l'intervallo di  tempo  tra  due  cicli  di  cura non sia superiore ad un anno, la presentazione  sia della proposta motivata del medico specialista sia dell'ulteriore  documentazione,  prescritte dall'art. 4, comma 2, del decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre 1989. In tali casi la domanda,  prevista  dal  suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento corredata  dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito sia  rientrato  nel  territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della  struttura  sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale di   riferimento  emana  il  provvedimento  di  competenza,  relativo all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.   4.  La  mancata  emanazione  da  parte  del  centro  regionale  di riferimento  del  provvedimento  previsto  dai  commi  1 e 3, entro i termini indicati, da' luogo alla formazione del silenzio-assenso.  |  
|   |                                 Art. 6.                       Decorrenza dei benefici   1.  Le  norme  di  cui  al  presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992, in  data  successiva al trasferimento per cure all'estero, purche' la domanda  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento sia stata presentata prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.  |  
|   |                                 Art. 7.                          Norme transitorie   1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano, in quanto compatibili,  anche  alle  domande  di  rimborso  presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che  siano  state definite, in sede di erogazione del concorso di cui all'art.  7  del  suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di soggiorno  o  che  abbiano  beneficiato  di disposizioni regionali in materia  di  rimborso  di  spese  di soggiorno in misura inferiore ai limiti  previsti  dall'art.  3  del  presente  decreto.  A tal fine i diretti  interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso alla  spesa  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto.   2.  Gli  assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma 3,  della  citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, domanda per  ottenere  il  rimborso  delle  spese, secondo le norme di cui al decreto  ministeriale  3  novembre  1989,  cosi'  come  integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992.   3.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e  Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento  nell'ambito  delle  proprie  competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Efficacia temporale   1.  Il  presente  atto di indirizzo e coordinamento e' valido fino all'entrata  in  vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento in materia  di  integrazione sociosanitaria ai sensi dell'art. 3-septies del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive modifiche  ed  integrazioni,  e  della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.   Roma, 1o dicembre 2000              Il Presidente del Consiglio dei Ministri                                Amato                      Il Ministro della sanita'                              Veronesi                Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco               Il Ministro per la solidarieta' sociale                                Turco   Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001 Registro n. 3   Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 382  |  
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