Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 3 maggio 2001
Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Polaris Vita S.p.a. concernenti anche la variazione della denominazione sociale ed il trasferimento della sede sociale nonche' autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1840).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Polaris Vita S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori, strada 6, palazzo A13;
Vista l'istanza del 4 dicembre 2000, con la quale Polaris Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 18 aprile 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Polaris Vita S.p.a.;
Vista la delibera assunta in data 24 gennaio 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Polaris Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 12 e 14 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
Art. 1.
La societa' Polaris Vita S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori strada 6, palazzo A13, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
 
Art. 2.
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Polaris Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:
Art. 1: nuova denominazione sociale dell'impresa: "EFFE VITA - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.a.", in forma abbreviata "EFFE VITA S.p.a.", in luogo della precedente "Polaris Vita - Compagnia di Assicurazioni sulla vita S.p.a.", in forma abbreviata "Polaris Vita S.p.a.";
Art. 2: sostituzione della definizione del ramo V: "le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del citato decreto" in luogo della precedente "le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449";
Art. 3: trasferimento della sede legale da Assago - Milanofiori, strada 6, palazzo A13 a Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 e soppressione dell'ex comma finale: "la societa' puo' istituire e sopprimere direzioni, uffici distaccati e succursali sia in Italia che all'estero.";
Art. 7: riformulazione del comma finale "Spetta al presidente di dirigere la discussione e di stabilire ordine e procedure della votazione" in luogo della precedente previsione statutaria "Le votazioni sono effettuate secondo il sistema scelto dal presidente.".
Art. 10: riformulazione dell'articolo in materia di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio: "si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea puo' tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del mandato" in luogo della precedente previsione statutaria "gli altri provvedono a sostituirli fino alla prossima assemblea. La sostituzione, tuttavia, puo' essere omessa se il numero degli amministratori rimasti in carica non e' inferiore al minimo.".
Art. 12: sostituzione, nell'ultimo comma, dell'espressione: "puo' nominare" in relazione ai poteri del consiglio di amministrazione, in luogo della precedente espressione "nomina";
Art. 14: modifiche al testo previgente in materia di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: introduzione dell'inciso "anche a mezzo fax e e-mail." dopo le parole "...con un preavviso di cinque giorni o, in caso di urgenza, di due giorni".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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