Il   Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali   ha esaminatol'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione   della   denominazione   di   origine   protetta   "Coppa Piacentina",  registrata  con  regolamento  della Commissione (CE) n. 1263/96  del  1o  luglio  1996,  ai  sensi  del  regolamento (CEE) n. 2081/92,  presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in   Piacenza,   mediante   talune   variazioni  al  testo  di  detto disciplinare.   Considerato  che  le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;   Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede  la facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;   Ritiene  di  dover  procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, quale risulta  dal  testo  dell'originario  disciplinare  (approvato con il regolamento  CE  n.  1263/96)  aggiornato  con  la citata proposta di modifiche.   Le  eventuali  osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche,  al  Minitero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela  del  consumatore  -  Ufficio  tutela  qualita'  dei  prodotti agricoli  e  agroalimentari  -  via  XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  dai  soggetti  interessati e costituiranno   oggetto   di  opportuna  valutazione,  da  parte  del Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali,  prima  della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  "Coppa Piacentina" (regolamento                  della Commissione CE n. 1263/96).   All'art. 2, comma 4, anziche': "i suini debbono essere di peso non inferiore  ai  160  kg,  piu'  o  meno 10%,", leggi: "I suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%,".   All'art.  2,  comma  6,  anziche':  "Il certificato del macello,", leggi: "Il documento del macello,".   All'art.  2,  comma  7,  anziche':  "La zona di elaborazione della Coppa  Piacentina  comprende  l'intero  territorio della provincia di Piacenza,  limitatamente  alle  aree  ad  altitudine inferiore ai 900 metri  s.l.m.,  a  motivo  delle particolari condizioni climatiche.", leggi:  "La  zona  di  elaborazione  della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.".   All'art.  3,  comma  2, anziche': "per una lunghezza di 35-40 cm", leggi: "per un peso non inferiore a 2,5 kg.".   All'art.  3, comma 3, anziche': "L'eventuale trasporto delle masse muscolari  allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 24  ore  successive  con  mezzi  refrigeranti.", leggi: "Il trasporto delle  masse  muscolari  allo  stabilimento  di  trasformazione  deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.".   All'art. 3, e' cancellato il seguente comma 4:   "Le  coppe vengono subito raffreddate in frigorifero per 24 ore in modo da raggiungere la temperatura interna di 0-1oC.".   All'art. 4, comma 1, anziche': "cloruro di sodio = 2,5 kg, nitrato di  potassio  =  150  p.p.m., pepe spezzato grosso = 25/30 gr. Spezie composte:  cannella  macinata  = 10/15 gr, chiodi di garofano = 20/25 gr,  semi  di  alloro  = 10 gr, noce moscata macinata = 7/8 gr. N.B.: dosi per quintali di carne fresca.", leggi: "dosi per 100 kg di carne fresca:  cloruro  di sodio: min. 1,5 kg, max 3,5 kg, nitrato di sodio e/o  potassio:  max  gr 15, pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato: min. 15 gr, max 30 gr. Spezie composte: cannella max 15 gr, chiodi di garofano max 25 gr, alloro max 10 gr, noce moscata max 10 gr".   All'art.  4,  comma  3,  anziche':  "Le  coppe  salate  sostano in frigorifero  per  almeno  sette  giorni,  quindi  sono  sottoposte al trattamento  di  "massaggiatura  manuale  e  rivestita  con diaframma parietale suino.", leggi: "Le coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano  in  frigorifero  per  almeno sette giorni, e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino.".   All'art. 4, comma 5, anziche': "La successiva fase di asciugamento avviene  in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 17 oC e 20 oC, una umidita' del 75-80% e con ventilazione da 1 a 7 m/s per un periodo minimo di sette giorni e,  comunque,  fino alla comparsa della caratteristica "fioritura che determina   il   viraggio  al  tipico  colore  rosato.",  leggi:  "La successiva  fase  di asciugamento avviene in appositi essiccatoi, con condizioni  climatiche  controllate con temperatura oscillante tra 15 oC  e  25  oC, una umidita' del 40-90%, in ambiente ventilato, per un periodo  minimo  di  un  giorno e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica  "fioritura che determina il viraggio al tipico colore rosato.   All'art.  5,  comma  1,  anziche':  "La  stagionatura  delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 14 oC ed una  umidita'  relativa tra il 70-80%", leggi: "La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20 oC ed una umidita' relativa tra il 70 e il 90%.".   All'art. 5, comma 4, anziche': "L'intera fase di stagionatura deve comprendere   anche   determinati   periodi  in  locali  seminterrati (cantine).",  leggi:  "L'intera fase di stagionatura puo' comprendere anche  determinati  periodi  in locali seminterrati (cantine) purche' controllati.".   All'art.  6,  comma  1,  anziche':  "La Coppa Piacentina, all'atto della  immissione  al  consumo,  presenta le seguenti caratteristiche organolettiche,   chimiche  e  chimico-fisiche  e  microbiologiche:", leggi:  "La  Coppa  Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta     le    seguenti    caratteristiche    organolettiche    e chimico-fisiche:".   All'art.   6,  comma  1,  secondo  capoverso,  anziche':  "Aspetto esterno:  forma  cilindrica, leggermente piu' sottile alle estremita' ...",  leggi:  "Aspetto  esterno:  forma cilindrica, leggermente piu' sottile all'estremita' ...".   All'art. 6, comma 1, e' cancellato il seguente terzo capoverso:                  "CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE Carica microbica totale =   |           1,3.107           | 1,8.108 Micrococcaceae =            |           1,2.105           | 6,0.107 Staffilococchi coagulasi:   |                             | Positivi                    |             <30             |   <30 Batteri lattici =           |             30              |   270 Enterobatteri               |             <3              |    <3 Salmonella in 25g =         | assenti (campione medio)".  |          All'art. 6, comma 1, quarto capoverso, anziche':                  "CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: Umidità% =                              |    34,84    |    38,47 Proteine (N x 6,25) =                   |    25,65    |    25,74 Grasso% =                               |    31,86    |    28,70 Ceneri% =                               |    7,21     |     6,98 Lattosio (metodo enzimatico) =          |    0,03     |     0,03 Glucosio (metodo enzimatico) =          |    0,13     |     0,07 Fruttosio (metodo enzimatico) =         |    0,03     |   assente Saccarosio (metodo enzimatico) =        |    0,04     |   assente Colesterolo, mg/100g =                  |    5,90     | pH =                                    |    5,90     |   5,92.",   leggi:                  "CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:                            |       Min        |         Max Umidità (%)                 |        27        |         43 Proteine (%)                |        19        |         34 Grassi (%)                  |        19        |         43 Ceneri (%)                  |        4         |         7,5 pH                          |       5,5        |       6,5.".   All'art.  7, anziche': "Fatte salve le competenze attribuite dalla legge  al  medico  veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento, il quale  ai  sensi  del  capitolo  IV  "Controllo della produzione" del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 537, accerta e mediante un'ispezione  adeguata  controlla  che  i  prodotti  a  base di carne rispondano  ai  criteri  di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare  che  la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta  essendogli  attribuita  tale funzione particolare del regolamento  CE n. 2081/92.", leggi: "Il controllo per l'applicazione delle  disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.".   All'art.  8,  comma  1,  anziche':  "... "Denominazione di origine controllata. , leggi: "... "Denominazione di origine protetta .". B)  Proposta  di  disciplinare  di  produzione della denominazione di                origine protetta "Coppa Piacentina".                               Art. 1.                            Denominazione   La   denominazione   d'origine   protetta  "Coppa  Piacentina"  e' riservata  al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.                         Zona di produzione   Gli  allevamenti  dei  suini destinati alla produzione della Coppa Piacentina  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle  regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.   I  suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono essere  conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per  la  materia  prima  dei  prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.   Gli  allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per   quanto   concerne   razze,   alimentazione   e  metodologia  di allevamento.   I suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%, di eta' non  inferiore  ai  nove  mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino  pesante  italiano  definite  ai  sensi  del regolamento CEE n. 3220/84  concernente  la  classificazione  commerciale delle carcasse suine.   Il  macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di  origine  dei  tagli.  Il  documento  del  macello, che accompagna ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.   I    relativi    controlli    vengono    effettuati   direttamente dall'autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7.   La  zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.                               Art. 3.                            Materie prime   La   Coppa   Piacentina   e'   ricavata   dai   muscoli  cervicali perfettamente dissanguati della regione superiore dei suini.   L'isolamento   del   muscolo   cervicale  del  suino  deve  essere effettuato  "a  caldo",  immediatamente  dopo  la  macellazione,  con apposito  coltello  che  distacca  tutta  la massa muscolare compresa nella  doccia  formata  dalle apofisi spinose, dei corpi vertebrati e dalle apofisi trasverse, per un peso non inferiore a 2,5 kg.   Il   trasporto   delle   masse   muscolari  allo  stabilimento  di trasformazione  deve  avvenire  entro  le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.   Successivamente  sono  sottoposte  alla  rituale  toelettatura che comprende la rifilatura e la spremitura dei vasi sanguigni.                               Art. 4.                       Metodo di elaborazione   Il  processo  di  elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste  nel mettere a contatto le carni, con la seguente miscela di sali ed aromi naturali:   dosi per 100 kg di carne fresca   cloruro di sodio min. 1,5 kg - max 3,5 kg;   nitrato di sodio e/o potassio max gr 15;   pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato min. 15 gr max 30 gr.   Spezie composte:   cannella max 15 gr;   chiodi di garofano max 25 gr;   alloro max 10 gr;   noce moscata max 10 gr.   E' vietata la salagione in salamoia.   Le  coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano in frigorifero per  almeno  sette  giorni,  e  successivamente  sono  rivestite  con diaframma parietale suino.   Infine  si  procede  alla  tradizionale legatura con spago ed alla foratura dell'involucro.   La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi, con  condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15 oC e 25 oC, una umidita' del 40-90%, in ambiente ventilato, per un periodo  minimo di sette giorni e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.                               Art. 5.                            Stagionatura   La   stagionatura   delle   coppe   avviene   in  ambienti  aventi unatemperatura  compresa  tra 10 e 20 oC ed una umidita' relativa tra il70 e il 90%.   Durante   la   stagionatura   e'   consentita   la   ventilazione, l'esposizione  alla  luce ed alla umidita' naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.   La stagionatura si protrae per un periodo minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.   L'intera  fase  di stagionatura puo' comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati (cantine) purche' controllati.   Durante  il  processo  di  stagionatura  la carica microbica della c"oppa  viene  naturalmente  limitata  per  il naturale effetto della lenta maturazione.                               Art. 6.                           Caratteristiche   La Coppa Piacentina, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche:                   CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE   Aspetto    esterno:    forma    cilindrica,    leggermente    piu' sottileall'estremita'  ottenuta  con  rifilatura  ed asportazione del grasso e di qualche sottile pezzo di carne.   Consistenza: compatta, non elastica.   Aspetto  al  taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, di colore rosso inframmezzato di bianco rosato delle parti marezzate.   Odore: profumo dolce e caratteristico.   Sapore:  gusto  dolce  e  delicato  che si affina con il procedere della maturazione.                   CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE                             |        Min        |        Max Umidità (%)                  |        27         |        43 Proteine (%)                 |        19         |        34 Grassi (%)                   |        19         |        43 Ceneri (%)                   |         4         |        7,5 pH                           |        5,5        |        6,5   La  Coppa  Piacentina  puo'  essere  commercializzata sfusa ovvero confezionata sotto vuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od  affettata.  Le  operazioni  di  confezionamento,  affettamento  e porzionamento  devono  avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo   indicata   all'art.   7,  esclusivamente  nella  zona  di trasformazione indicata all'art. 2.                               Art. 7.                              Controlli   Il  controllo  per  l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.                               Art. 8.                    Designazione e presentazione   La  designazione  della "Coppa Piacentina" deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta,  che  compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di origine protetta".   Tali   indicazioni   possono   essere   abbinate   al  logo  della denominazione.   E'    vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.   E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente,  nonche'  l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.  |