| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 15 marzo 2001 |  
| Proroga   della   concessione  del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  per  ristrutturazione  aziendale,  legge  n. 223/1991,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unita' di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro  Lamezia  Terme,  Citta' S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Limena,  Montefiascone,  Napoli,  Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio  Calabria,  Roma  -  Via  Ponte  delle VII Miglia, 223, Roma - direz.  gen.  via  Lamaro,  15,  Salerno,  San  Gregorio  di Catania, Sassari,  Sulmona,  Torino,  Trapani e Vigliano Biellese. (Decreto n. 29673). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale   Vista   la   legge   5   novembre  1968,  n.  1115,  e  successive modificazioni ed integrazioni;   Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;   Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;   Visto  il  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;   Visti  gli  articoli  1  e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;   Visto  l'art.  4,  comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;   Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge5 giugno 1998, n. 176;   Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sielte, tendente ad ottenere la proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;   Visto  il  decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;   Visto il decreto direttoriale datato 31 agosto 2000, e successivi, con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;   Visto il parere dell'organo competente per territorio;   Acquisite  le  risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;   Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;                              Decreta:   A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di ristrutturazione aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania) e unita' di  Agrigento,  per  un  massimo  di  26 unita' lavorative, Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di 20 unita' lavorative, Bari per un  massimo  di  126 unita' lavorative, Cagliari per un massimo di 50 unita' lavorative, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme per un massimo di 80 unita' lavorative, Citta' S. Angelo (Perugia) per un massimo di 80 unita' lavorative, Cosenza per un massimo di 86 unita' lavorative, Foggia per un massimo di 15 unita' lavorative, Gazzi (Messina) per un massimo di 20 unita' lavorative, Limena (Padova) per un massimo di 40 unita'  lavorative,  Montefiascone  (Viterbo)  per  un  massimo di 28 unita'  lavorative,  Napoli  per un massimo di 193 unita' lavorative, Novate  Milanese  (Milano)  per  un  massimo di 33 unita' lavorative, Oristano  per  un  massimo  di  25  unita' lavorative, Palermo per un massimo di 55 unita' lavorative, Reggio Calabria per un massimo di 60 unita'  lavorative,  Roma  -  Via  Ponte  delle  VII  Miglia,  223  e Roma-direz.  gen.  -  via  Lamaro,  15,  per un massimo di 102 unita' lavorative,  Salerno  per  un  massimo  di  55 unita' lavorative, San Gregorio di Catania (Catania) per un massimo di 79 unita' lavorative, Sassari  per un massimo di 65 unita' lavorative, Sulmona (Aquila) per un  massimo  di  18  unita'  lavorative,  Torino per un massimo di 23 unita'  lavorative,  Trapani  per un massimo di 20 unita' lavorative, Vigliano  Biellese  (Biella)  per un massimo di 21 unita' lavorative, per il periodo dal 3 maggio 2000 al2 novembre 2000.   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 2000, con decorrenza 3 maggio 2000.   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di mercato.   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Roma, 15 marzo 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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