| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187 |  
| Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista  la  legge  22 febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare l'articolo  50,  il  quale  prevede  che,  con  la  procedura  di cui all'articolo  4,  comma  5,  della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere  emanate  norme  regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione  dei  prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la  produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari  di  cui  alla  legge  n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti  legalmente  fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri  dell'Unione  europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis,  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i regolamenti di delegificazione    possono    disciplinare   anche   i   procedimenti amministrativi  che  prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito  amministrativo  e  possono,  in tale caso, se riproducono i predetti  obblighi,  contenere  apposite  disposizioni  di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;  Vista  la  notifica  alla  Commissione  europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del commercio  con  l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanita';                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Farine di grano tenero  1.  E'  denominato  "farina  di  grano tenero" il prodotto ottenuto dalla  macinazione  e  conseguente  abburattamento  del  grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.  2.  E'  denominato  "farina  integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto  direttamente  dalla  macinazione  del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.  3.  Le  farine  di  cui  ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
  ==================================================================                    !         ! Su cento parti di sostanza secca                    ! Umidità !-----------------------------------                    !massima %!      Ceneri      ! Tipo e denominazione!         !------------------!  Proteine min.                    !         ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70) --------------------!---------!--------!---------!---------------- Farina di grano tenero tipo 00        14,50      -       0,55           9,00 Farina di grano tenero tipo  0        14,50      -       0,65          11,00 Farina di grano tenero tipo  1        14,50      -       0,80          12,00 Farina di grano tenero tipo  2        14,50      -       0,95          12,00 Farina integrale di grano tenero       14,50     1,30     1,70          12,00  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.  5.  La  farina  tipo  00  puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).  6.  Nella  farina tipo 1 le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.  7.  E'  tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con  tenore  di  umidita'  fino  al 15,50 per cento, a condizione che sulla  relativa  etichetta  figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri".              - L'art. 17, comma 2, della citata legge, cosi' recita:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".              - La    legge   22 febbraio   1994,   n.   146,   reca:          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -          legge  comunitaria  1993.".  L'art.  50 della citata legge,          cosi' recita:              "Art.  50  (Regolamentazione  dei  prodotti).  -  1. Il          Governo  emana,  con uno o piu' regolamenti, norme intese a          rivedere   e  riordinare  la  materia  della  produzione  e          commercializzazione  dei  prodotti  alimentari conservati e          non, anche se disciplinata con legge.              2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5,  della  legge          9 marzo 1989, n. 86.              3. La disciplina della produzione e commercializzazione          dei prodotti alimentari conservati o trasformati:                a) si  conforma  ai  principi e alle norme di diritto          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera          circolazione  delle  merci,  tenuto  conto dell'art. 36 del          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;                b) tutela   gli   interessi   relativi  alla  salute,          all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla          qualita'  dei  prodotti,  alla  sanita' degli animali e dei          vegetali,   nel  rispetto  dei  principi  ispiratori  della          legislazione vigente.              4.  In  applicazione di quanto stabilito al comma 1, le          disposizioni  vigenti in contrasto con la norma generale di          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure          modificate  o sostituite in attuazione della norma generale          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.              5.  I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a          decreti  ministeriali,  da  adottare ai sensi dell'art. 17,          commi  3  e  4,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, la          emanazione di regole tecniche.".              - La  legge  9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi          comunitari".  L'art.  4, comma 5, della citata legge, cosi'          recita:              "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di          detto parere.".              - La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: "Disciplina per          la  lavorazione  e  commercio dei cereali, degli sfarinati,          del pane e delle paste alimentari".              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:          "Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la          pubblicita' dei prodotti alimentari".              - Il  decreto  del  Ministro  della Sanita' 27 febbraio          1996,  n. 209, reca: "Regolamento concernente la disciplina          degli  additivi  alimentari consentiti nella preparazione e          per   la   conservazione   delle   sostanze  alimentari  in          attuazione   delle  direttive  numeri  94/34/CE,  94/35/CE,          94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE.              - Il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:          "Attuazione  delle  direttive  numeri  93/43/CEE  e 96/3/CE          concernenti l'igiene dei prodotti alimenari".              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  (legge  comunitaria          1995-1997)".              - L'art. 48 della citata legge, cosi' recita:              "Art.  48  (Prodotti  alimentari). - 1. Le disposizioni          concernenti    gli    ingredienti,    la   composizione   e          l'etichettatura  dei prodotti alimentari, di cui alla legge          4 luglio  1967, n. 580 sulla lavorazione e il commercio dei          cereali,   degli   sfarinati,   del   pane  e  delle  paste          alimentari,   non   si  applicano  ai  prodotti  alimentari          legalmente  fabbricati e commercializzati negli altri Stati          membri  dell'Unione  europea o negli altri Paesi contraenti          l'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti e          posti in vendita nel territorio nazionale.              2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comina 1 deve          essere  conforme alle disposizioni previste dalla direttiva          79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.              3.  I  prodotti  alimentari che contengano in qualunque          forma  organismi  manipolati  geneticamente  o loro parti o          derivati   devono   essere   chiaramente   individuati  dal          consumatore  attraverso  l'etichettatura che deve riportare          in  maniera  ben  leggibile  l'indicazione  che il prodotto          alimentare  contiene  organismi  geneticamente modificati o          loro parti o derivati.".              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa".          L'art. 20-bis della citata legge, cosi' recita:              "Art.  20-bis.  -  1.  I regolamenti di delegificazione          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,          alternativamente:                a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti  superflui o          inadeguati    alle    esigenze   di   semplificazione   del          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione          della corrispondente sanzione amministrativa;                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio          contenute nei regolamenti di semplificazione.".              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del          21 luglio 1998.
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|   |                                 Art. 2.                       Sfarinati di grano duro  1.  E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il  prodotto  granulare  a  spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente  abburattamento  del  grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.  2.   E'  denominato  "semolato  di  grano  duro",  o  semplicemente "semolato",  il  prodotto  ottenuto  dalla  macinazione e conseguente abburattamento  del  grano  duro  liberato  dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola.  3.  E' denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola  integrale",  il  prodotto  granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.  4.  E'  denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto  dalla  macinazione  e  conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.  5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
  ==================================================================                    !         ! Su cento parti di sostanza secca                    ! Umidità !-----------------------------------                    !massima %!      Ceneri      ! Tipo e denominazione!         !------------------!  Proteine min.                    !         ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70) --------------------!---------!--------!---------!---------------- Semola *               14,50      -        0,90       10,50 Semolato               14,50     0,90      1,35       11,50 Semola integrale di grano duro         14,50     1,40      1,80       11,50 Farina di grano duro   14,50     1,36      1,70       11,50    *  Valore  granulometrico  alla  prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento.  6.  E'  consentita  la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione  ed  al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonche' di farina di grano duro.  7.  Negli  sfarinati di cui ai commi 5 e 6 e' tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.  8.  E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con  tenore  di  umidita'  fino  al 15,50 per cento, a condizione che sulla  relativa  etichetta  figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.  |  
|   |                                 Art. 3.                            M i s c e l e  1.  Le  farine  di  cereali  diversi  dal  grano,  se miscelate con sfarinati  di  grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita  con  la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.  |  
|   |                                 Art. 4.                            D i v i e t i  1.  E'  vietata  l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi  natura,  nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti  fisici  o  chimici,  salvi  i  competenti  provvedimenti  del Ministero  della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.  2.  E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la  panificazione,  pastificazione  o altri usi alimentari, sfarinati aventi  caratteristiche  diverse  da  quelle  stabilite  dal presente regolamento.  3.  E'  altresi'  vietato  vendere,  detenere  per vendere, nonche' impiegare   per   la   panificazione,   pastificazione  o  altri  usi alimentari,  sfarinati  comunque  alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali. 
                                         Nota all'art. 4:              - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: "Modifica          degli  articoli  242,  243,  247, 250 e 262 del testo unico          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio          1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.".
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|   |                                 Art. 5.                           Confezionamento  1.  Gli  sfarinati  devono  essere  posti  in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.  2.  Restano  salve  le  disposizioni,  relative alla consegna delle farine  o  delle  semole  alla  rinfusa  in carri cisterna ed il loro deposito  e  conservazione  presso  gli  utilizzatori,  previste  dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1o aprile 1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  103  del  22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro   in   data  17 febbraio  1972,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972. 
                                         Note all'art. 5:              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le          foreste,   1o aprile   1968,  reca:  "Disposizioni  per  la          consegna  delle farine o delle semole alla rinfusa in carri          cisterna  ed  il  loro  deposito e conservazione presso gli          utilizzatori."              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le          foreste,  17 febbraio 1972, reca: "Integrazione del decreto          ministeriale  1o aprile  1968,  recante disposizioni per la          consegna  delle farine o delle semole alla rinfusa in carri          cisterna  ed  il  loro  deposito e conservazione presso gli          utilizzatori".
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|   |                                 Art. 6.                              P a s t a  1.  Sono  denominati  "pasta  di  semola di grano duro" e "pasta di semolato  di  grano  duro"  i  prodotti  ottenuti dalla trafilazione, laminazione   e   conseguente   essiccamento   di  impasti  preparati rispettivamente ed esclusivamente:    a) con semola di grano duro ed acqua;    b) con semolato di grano duro ed acqua.  2.  E'  denominato  "pasta  di  semola  integrale di grano duro" il prodotto  ottenuto  dalla  trafilazione,  laminazione  e  conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.  3.  La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
  ===================================================================             !         ! Su cento parti di sostanza secca!             ! Umidità !---------------------------------!   Tipo e    !massima %!      Ceneri      !              !Acidità denominazione!         !------------------! Proteine min.!massima             !         ! minimo ! massimo !(azoto x 5,70)!in gradi* -------------!---------!--------!---------!--------------!--------- Pasta di se- mola di grano duro           12,50       -       0,90        10,50        4 Pasta di se- molato di grano duro     12,50      0,90     1,35        11,50        5 Pasta di se- mola inte- grale di grano duro     12,50      1,40     1,80        11,50        6    *  Il  grado  di  acidita'  e'  espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.  4.  Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e' vietata la  fabbricazione  di  pasta  secca  preparata con sfarinati di grano tenero.  5.  Nei  tipi  di  pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 e' tollerata  la  presenza  di  farine  di  grano  tenero  in misura non superiore al 3 per cento.  6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo   e'   ammesso   il   reimpiego,  nell'ambito  dello  stesso stabilimento  di  produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal  processo  produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto  dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato  e  delle  politiche  agricole  e forestali,   possono   essere   fissate   particolari   modalita'  di applicazione.  7.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai  prodotti  preparati  a  base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.  8.  La  pasta  prodotta  in  altri  Paesi  in  tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:    a) pasta  di  farina  di  grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;    b) pasta  di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta  dalla  miscelazione  dei  due prodotti con prevalenza della semola;    c) pasta  di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta  dalla  miscelazione  dei  due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero. 
                                         Nota all'art. 6:              - Per  i  riferimenti del decreto legislativo 26 maggio          1997, n. 155, vedi le note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                           Paste speciali  1.  E'  consentita  la  produzione  di  paste  speciali.  Per paste speciali  si  intendono  le  paste  di  cui all'articolo 6 contenenti ingredienti  alimentari,  diversi  dagli  sfarinati  di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.  2.  Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente  utilizzato  e,  nel  caso  di  piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.  3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.  |  
|   |                                 Art. 8.                           Pasta all'uovo  1. La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo  non  inferiore  a  duecento  grammi  di  uovo  per  ogni chilogrammo  di  semola.  Le  uova  possono  essere sostituite da una corrispondente    quantita'   di   ovoprodotto   liquido   fabbricato esclusivamente  con  uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.  2.  La  pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola   denominazione   pasta   all'uovo  e  deve  avere  le  seguenti caratteristiche:  umidita'  massima  12,50  per  cento,  contenuto in ceneri  non  superiore  a  1,10  su  cento  parti  di sostanza secca, proteine  (azoto  x 5,70) in quantita' non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidita' massima pari a 5 gradi.  3.  L'estratto  etereo  ed  il  contenuto  degli steroli non devono risultare  inferiori,  rispettivamente, a 2,80 grammi e 0,145 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.  4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con piu' di 4  uova  e'  elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05  per ogni uovo o quantita' corrispondente di ovoprodotto in piu' rispetto al minimo prescritto. 
                                         Nota all'art. 8:              - Il  decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, reca:          "Attuazione   della   direttiva  89/437/CEE  concernente  i          problemi  igienici  e  sanitari relativi alla produzione ed          immissione sul mercato degli ovoprodotti."
                           |  
|   |                                 Art. 9               Paste alimentari fresche e stabilizzate
    1.  E'  consentita  la  produzione  di  paste  alimentari fresche e stabilizzate  secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.  2. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero.  3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.  4.  Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono   essere   conservate,   dalla   produzione  alla  vendita,  a temperatura  non  superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto  e  di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di  produzione  al  punto  di  vendita  devono  essere  contenute  in imballaggi,  non  destinati  al  consumatore  finale,  che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste  fresche  da  vendersi  sfuse". La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione.  5.  Le  paste  alimentari  fresche,  poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti: a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento; b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne'   superiore a 0,97; c) essere  state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno   alla pastorizzazione; d) essere  conservate,  dalla  produzione alla vendita, a temperatura   non superiore a +4oC, con una tolleranza di 2oC.  6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un  tenore  di  umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua  libera  (Aw)  non  superiore  a  0,92  e  che  sono state sottoposte  a  trattamenti  termici  e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.  |  
|   |                                Art. 10.                            D e r o g h e  1.  Le  farine  di  grano  tenero  e  gli  sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti  del  prodotto  finito,  con  la  sola dicitura farina di frumento.  |  
|   |                                Art. 11.                            D i v i e t i  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  12,  commi  1  e  4,  e dall'articolo  48  della  legge  24  aprile  1998, n. 128, e' vietato vendere   o   detenere  per  vendere,  anche  negli  stabilimenti  di produzione,  pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.  2.  E'  altresi'  vietato  vendere  o  detenere  per  vendere pasta alterata,  adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali. 
                                         Nota all'art. 11:              - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,          n. 128, vedi le note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 12                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  E'  consentita  la  produzione  di sfarinati e paste alimentari aventi  requisiti  diversi  da  quelli  prescritti  dalle  norme  del presente    regolamento    e    dei    provvedimenti   dell'autorita' amministrativa  previsti  dal presente regolamento, quando e' diretta alla  successiva  spedizione  verso altri Paesi dell'Unione europea o verso  gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo,  a  condizione  che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore,  di  volta  in  volta,  invii  preventivamente,  a  mezzo raccomandata  fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale  siano  indicate  le  merci  ed  il quantitativo da produrre, i requisiti  di  difformita'  dalle  norme del presente regolamento, la quantita',  il  tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze  che  si  intendono  utilizzare,  la  data  di  inizio della lavorazione   e  la  durata  della  medesima,  nonche'  il  Paese  di destinazione finale.  2.  La  lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al  comma  1  va  effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato  controllo  da  parte  degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati  al  consumo  nazionale.  Le  materie  prime  e le sostanze diverse  da  quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari   destinate  al  consumo  nazionale,  nonche'  i  prodotti destinati  alla  spedizione  verso  altri Paesi dell'Unione europea o verso  gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo  o  alla  esportazione  ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti,  vanno  immagazzinati  in appositi locali sulla porta dei quali  deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben  visibili:  "Deposito  di  materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".  3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti  dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze delle  quali  non  e'  autorizzato  l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che,   invece,  si  intendono  utilizzare  per  la  fabbricazione  di sfarinati  e  paste  alimentari  di cui al comma 1, vanno annotate in apposito  registro  di  carico  e  scarico il quale deve riportare le stesse  indicazioni  prescritte  quando  si  intendono  utilizzare le stesse  materie  e  sostanze  per  la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.  4.  E',  altresi',  consentita  la  produzione di sfarinati e paste alimentari  aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del   presente   regolamento   e   dei  provvedimenti  dell'autorita' amministrativa  previsti  dal presente regolamento, purche' si tratti di  prodotti  destinati  all'esportazione  e  non  nocivi alla salute umana,  previa  autorizzazione da concedersi con le modalita' fissate con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  della  sanita'. Fino all'emanazione del predetto decreto   continua   ad   applicarsi  il  decreto  del  Ministro  per l'agricoltura  e  le  foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in  esso  contenuti,  con  riferimento  agli  sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.  5.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  e  dall'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica  30  novembre  1998,  n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati  e  paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi da quelli prescritti  dalle  norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.  6.  Per  centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente  regolamento  e'  consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi  non  conformi,  purche'  conformi alle disposizioni della legge  4  luglio  1967,  n.  580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 
                                         Note all'art. 12:              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le          foreste  9 agosto  1969,  reca:  "Modalita' per il rilascio          dell'autorizzazione  a  produrre  sfarinati,  pane  e paste          alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi          da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580".              - Per  i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,          vedi le note alle premesse.              - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,          n. 128, vedi le note alle premesse.              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          30 novembre  1998, n. 502, reca: "Regolamento recante norme          per  la revisione della normativa in materia di lavorazione          e  di  commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge          22 febbraio  1994,  n.  146". - L'art. 9 del citato decreto          del Presidente della Repubblica, cosi' recita:              "Art.  9  (Mutuo  riconoscimento). - 1. Le disposizioni          del  presente  regolamento,  nonche'  quelle previste dalla          legge  4 luglio  1967,  n.  580,  non  si applicano al pane          legalmente  prodotto  o commercializzato negli Stati membri          dell'Unione  europea  ed  a  quello  originario  dei  Paesi          contraenti  dell'Accordo  sullo  spazio  economico europeo,          introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.".              - Per  i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio          1992, n. 109, vedasi le note alle premesse.
                           |  
|   |                                Art. 13.                       Disposizioni di rinvio  1. Salvo che il fatto costituisca reato:    a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,  commi  1  e 3, 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo  44,  comma  primo,  lettera  a), della legge 4 luglio 1967, n. 580;    b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  comma  7,  2  comma  8,  e  9  comma 6, lettera a), si applica la sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  44,  comma  primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580;    c) nel  caso  di  violazione delle norme del presente regolamento diverse  da  quelle  indicate  nelle  lettere  a)  e  b), nonche' dei provvedimenti  amministrativi  previsti  dal presente regolamento, si applica  la  sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580.  2.  Si  applicano,  altresi',  le  altre disposizioni contenute nel titolo   VIII   della   citata   legge  n.  580  del  1967,  connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. 
                                         Note all'art. 13:              - L'art.  44  della citata legge 4 luglio 1967, n. 580,          cosi' recita:              "Art.  44.  - Salvo che il fatto costituisca piu' grave          reato:                a) la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli          articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36          (secondo  comma)  e'  punita con la sanzione amministrativa          sino a L. 6.000.000;                b) la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli          articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e          quarto  comma),  21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo          comma),  26,  33  (ultimo  comma) e' punita con la sanzione          amministrativa sino a L. 600.000;                c) la  violazione  delle  norme  della presente legge          diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b)          e  del  regolamento  per  l'esecuzione della presente legge          nonche'  dei  provvedimenti  amministrativi  previsti dalla          legge  medesima  e'  punita  con la sanzione amministrativa          sino a L. 3.000.000.              In  ogni  caso il contravventore e' tenuto al pagamento          della  tassa  di analisi. Al personale preposto al servizio          di  vigilanza  competono  i  diritti  previsti  dalla legge          5 aprile 1961, n. 322.              Ai   sensi   dell'art.   15   del   codice  penale,  le          disposizioni  della presente legge sono speciali rispetto a          quelle  contenute  nelle  leggi  30 aprile  1962,  n. 283 e          26 febbraio 1963, n. 41.".              -  Il  titolo  VIII della citata legge n. 580 del 1967,          reca: "Vigilanza e sanzioni".
                           |  
|   |                                Art. 14.                             Abrogazioni  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:    a) gli  articoli  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;    b) il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.  2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente:  "Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1998,  n.  502, e' vietata l'importazione di pane avente requisiti  diversi  da  quelli  prescritti dalle norme della presente legge,   del   regolamento   di   esecuzione   e   dei  provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Fassino, Ministro della giustizia                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle                              politiche agricole e forestali                              Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001  Ministeri  istituzionali  -  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 343 
                                         Note all'art. 14:              - Per  i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,          vedi le note alle premesse.              - Il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998,          n.   264,   abrogato   dal   presente  regolamento  recava:          "Regolamento  recante  norme  per  l'impiego di ingredienti          consentiti   nella   produzione   delle   paste  alimentari          speciali, secche e fresche".              - Si  riporta  il testo dell'art. 50 della citata legge          n. 580 del 1967, come modificato dal presente regolamento:              "Art.  50.  E'  consentita  la produzione di sfarinati,          pane  e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli          prescritti   dalle   norme   della   presente   legge,  del          regolamento    di    esecuzione    e    dei   provvedimenti          dell'autorita'    amministrativa   previsti   dalla   legge          medesima,   purche'   si   tratti   di  prodotti  destinati          all'esportazione  e  non  nocivi  alla salute umana, previa          autorizzazione  da concedersi con le modalita' che verranno          fissate dal regolamento.              Salvo   quanto   previsto   dall'art.  48  della  legge          24 aprile  1998,  n.  128,  e  dall'art.  9 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 novembre 1998, n. 502, e'          vietata  l'importazione di pane avente requisiti diversi da          quelli  prescritti  dalle  norme  della presente legge, del          regolamento    di    esecuzione    e    dei   provvedimenti          dell'autorita'    amministrativa   previsti   dalla   legge          medesima".              - Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,          n. 128, vedasi nelle note alle premesse.              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto del Presidente          della  Repubblica  30 novembre  1998,  n. 502, vedasi nelle          note all'art. 12.
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