| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 186 |  
| Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 5 ottobre  2000,  n.  298,  in  materia di riordino del reclutamento, dello  stato  giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;  Visto  l'articolo  50,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;  Sentite le Rappresentanze del personale;  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  Ministro  per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.                    Modifiche all'articolo 32 del             decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
    1.  All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente comma:  "3-bis.  L'equiparazione  tra  i gradi e le qualifiche prevista dal presente  articolo  non  si  applica agli ufficiali di complemento in servizio  di  prima  nomina  e  in  rafferma,  ai  quali  continua ad applicarsi,  in  deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il          seguente:              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo          limitato e per oggetti definiti".              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i          regolamenti.              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 79 del          4 aprile 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 4:              "Art. 7 (Disposizioni comuni). - (Omissis).              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti          legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, supplemento ordinario.              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana  n.  302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo          dell'art. 50, commi 9, lettera a), e 11:              "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis).              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente          lettera d):                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5          della legge 31 marzo 2000, n. 78;                (omissis).              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'          ridotto a trenta giorni.".          Nota all'art. 1:              - Si  riporta  il testo dell'art. 32 del citato decreto          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298, come modificato dal          decreto legislativo qui pubblicato:              "Art.  32  (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.          Dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  provvedimento          legislativo  di  cui  all'art.  71  del decreto legislativo          emanato  ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.          78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i          gradi  e  le  qualifiche  dei ruoli normali degli ufficiali          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di          finanza  con  i  funzionari delle altre Forze di polizia di          cui  all'art.  16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981,          n.  121,  per effetto del presente decreto e degli articoli          3,  4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78,          e' stabilita come di seguito:                a) generale  di Corpo d'armata: dirigente generale di          livello B;                b) generale di divisione: dirigente generale;                c) generale di brigata: dirigente superiore;                d) colonnello: primo dirigente;                e) tenente    colonnello-maggiore:    vice   questore          aggiunto;                f) capitano: commissario capo;                g) tenente: commissario.              2.  Analoghe  modalita'  di  equiparazione si applicano          agli  ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed          ai  funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,          equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.              3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli          effetti  dell'equiparazione  disposta  dai commi 1 e 2 sono          estesi   agli   ufficiali   in   servizio   permanente  dei          corrispondenti  gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e          dell'Aeronautica,  nonche'  agli  ufficiali piloti in ferma          dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.              3-bis.  L'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche          prevista   dal   presente  articolo  non  si  applica  agli          ufficiali  di  complemento in servizio di prima nomina e in          rafferma,  ai  quali  continua  ad  applicarsi,  in  deroga          all'art.  32  della  legge  24 dicembre  1986,  n.  958, il          trattamento economico relativo ai livelli retributivi sesto          e settimo-bis.".              - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul          servizio  di  leva  e  sulla  ferma di leva prolungata", e'          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana  n. 11 del 15 gennaio 1987, supplemento ordinario;          si riporta il testo dell'art. 32:              "Art.  32 (Trattamento economico). - 1. Al sottotenente          di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima          nomina   o   richiamato   a   domanda,  compete  lo  stesso          trattamento,   al  netto  delle  ritenute  assistenziali  e          previdenziali,   del  pari  grado  in  servizio  permanente          effettivo.              2.  Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva          prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto          delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado          in ferma volontaria.              3.  Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima          nomina,   e   gradi   corrispondenti,  ed  ai  sergenti  di          complemento  e  gradi  corrispondenti,  e'  corrisposta  la          tredicesima mensilita'.              4.  L'indennita'  di  rischio,  nei casi e nelle misure          previste  dal  regolamento  approvato  con  il  decreto del          Presidente  della  Repubblica  5 maggio  1975,  n.  146, e'          corrisposta  anche  al  personale  di  cui al comma 3 ed ai          graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata          o in ferma volontaria.              5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono          attribuite   le   paghe   nette  giornaliere  nella  misura          percentuale  di  cui  alla  tabella  allegata alla presente          legge  rispetto  al  valore  della retribuzione mensile del          grado  iniziale  del  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in          servizio  permanente,  costituita  dallo  stipendio mensile          iniziate   lordo  e  dall'indennita'  integrativa  speciale          vigente  per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni          anno".
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    1.  Dopo  l'articolo  32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente:  "Art.  32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti  del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di   finanza  proveniente  da  carriere  e  ruoli  diversi,  nominato ufficiale   a   partire   dal   1981,   ai   fini   dell'attribuzione dell'incremento  della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  in godimento,  ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356,  il  valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello   di  inquadramento  e  del  corrispondente  settimo  livello retributivo  e'  quello  in  vigore  il  31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo,   ove   non   attribuito,  previsto  per  tale  livello dall'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8  agosto 1990, n. 231, e successive  modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.  2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni  e  integrazioni,  in  materia di trattamenti economici spettanti   al   colonnello   e   generale   di   brigata   e   gradi corrispondenti.". 
                                         Note all'art. 2:              - La   legge   30 novembre   2000,   n.   356,  recante          "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e          delle  Forze  di  polizia",  e'  pubblicata  nella Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre          2000; si riporta il testo dell'art. 3:              "Art.  3  (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). -          1.  Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse          la  retribuzione  individuale di anzianita' e' incrementata          dal  1o gennaio  1999, ai soli fini economici, dell'importo          annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi          e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento          ed  il  corrispondente valore computato nel settimo livello          retributivo.  Analogamente  si  provvede  nei confronti dei          funzionari  delle  Forze di polizia provenienti da carriere          militari e dai ruoli sottostanti.              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,          secondo  periodo,  valutato in lire 290 milioni a decorrere          dall'anno   2000,   si   provvede  mediante  corrispondente          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio          triennale  2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero  medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e          della   programinazione   economica   e'   autorizzato   ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio.".              - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni          in   materia   di   trattamento   economico  del  personale          militare",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della          Repubblica  italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta          il testo dell'art. 2, comma 1:              "1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1989,  a  tutto  il          personale  di  cui  all'art. 1, che abbia prestato servizio          nel    periodo   1o gennaio   1987-31 dicembre   1988,   la          retribuzione  individuale di anzianita' e' incrementata dei          seguenti importi annui lordi:
             a) livello quinto        L.  288.000;           b) Livello sesto         "   330.000;           c) livello sesto-bis     "   357.000;           d) livello settimo       "   384.000;           e) livello ottavo        "   462.000;           f) livello ottavo-bis    "   508.200.".              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno          1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del          22 dicembre  1989 concernente il personale della Polizia di          Stato",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica  Italiana  n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta          il testo dell'art. 3, comma 1:              "1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1989,  per tutto il          personale   che   abbia   prestato   servizio  nel  periodo          1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale          di  anzianita'  e'  incrementata dei seguenti importi annui          lordi:
             Livello    IV      L.  264.000              "        V      "   288.000              "       VI      "   330.000              "       VI-bis  "   357.000              "      VII      "   334.000              "     VIII      "   462.000              "     VIII-bis  "   508.200".              - La  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  recante "Nuovo          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza",          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica          italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.
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    1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato  dal  presente  decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia   di   finanza,   dell'Esercito,   della  Marina  militare  e dell'Aeronautica  militare,  valutati  in  lire 28.095 milioni per il 2001,  lire  34.068  milioni  per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattarella, Ministro della difesa                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Bianco, Ministro dell'interno                              Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino 
                                         Note all'art. 3:              - Per  il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto          legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1.              - Per  il  testo  dell'art.  50,  comma  9, della legge          23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.
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