Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 186 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298; Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001; Sentite le Rappresentanze del personale; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 4: "Art. 7 (Disposizioni comuni). - (Omissis). 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, supplemento ordinario. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a), e 11: "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis). 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; (omissis). 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito: a) generale di Corpo d'armata: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione: dirigente generale; c) generale di brigata: dirigente superiore; d) colonnello: primo dirigente; e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto; f) capitano: commissario capo; g) tenente: commissario. 2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario. 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224. 3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi sesto e settimo-bis.". - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 32: "Art. 32 (Trattamento economico). - 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria. 3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la tredicesima mensilita'. 4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria. 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziate lordo e dall'indennita' integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni anno".
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| Art. 2. Aggiunta dell'articolo 32-bis al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente: "Art. 32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147. 2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.".
Note all'art. 2: - La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3 (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). - 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel settimo livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programinazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1: "1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
a) livello quinto L. 288.000; b) Livello sesto " 330.000; c) livello sesto-bis " 357.000; d) livello settimo " 384.000; e) livello ottavo " 462.000; f) livello ottavo-bis " 508.200.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello IV L. 264.000 " V " 288.000 " VI " 330.000 " VI-bis " 357.000 " VII " 334.000 " VIII " 462.000 " VIII-bis " 508.200". - La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.
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| Art. 3. Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valutati in lire 28.095 milioni per il 2001, lire 34.068 milioni per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.
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