Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 186
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 32 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del
4 aprile 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 4:
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - (Omissis).
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo
dell'art. 50, commi 9, lettera a), e 11:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis).
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
(omissis).
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo
emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981,
n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli
3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e' stabilita come di seguito:
a) generale di Corpo d'armata: dirigente generale di
livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano
agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono
estesi agli ufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche
prevista dal presente articolo non si applica agli
ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in
rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga
all'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
trattamento economico relativo ai livelli retributivi sesto
e settimo-bis.".
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul
servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, supplemento ordinario;
si riporta il testo dell'art. 32:
"Art. 32 (Trattamento economico). - 1. Al sottotenente
di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima
nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso
trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali, del pari grado in servizio permanente
effettivo.
2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva
prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto
delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado
in ferma volontaria.
3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima
nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di
complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la
tredicesima mensilita'.
4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure
previste dal regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e'
corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai
graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata
o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono
attribuite le paghe nette giornaliere nella misura
percentuale di cui alla tabella allegata alla presente
legge rispetto al valore della retribuzione mensile del
grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile
iniziate lordo e dall'indennita' integrativa speciale
vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni
anno".



 
Art. 2.
Aggiunta dell'articolo 32-bis al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.".



Note all'art. 2:
- La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante
"Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
2000; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3 (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). -
1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse
la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata
dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo
annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi
e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento
ed il corrispondente valore computato nel settimo livello
retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei
funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere
militari e dai ruoli sottostanti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programinazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale
militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta
il testo dell'art. 2, comma 1:
"1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a tutto il
personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio
nel periodo 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988, la
retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei
seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto L. 288.000;
b) Livello sesto " 330.000;
c) livello sesto-bis " 357.000;
d) livello settimo " 384.000;
e) livello ottavo " 462.000;
f) livello ottavo-bis " 508.200.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di
Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta
il testo dell'art. 3, comma 1:
"1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, per tutto il
personale che abbia prestato servizio nel periodo
1o gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale
di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui
lordi:

Livello IV L. 264.000
" V " 288.000
" VI " 330.000
" VI-bis " 357.000
" VII " 334.000
" VIII " 462.000
" VIII-bis " 508.200".
- La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.



 
Art. 3.
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valutati in lire 28.095 milioni per il 2001, lire 34.068 milioni per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto
legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.



 
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