Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Conferimento di benemerenza agli appartenenti a Corpi civili, militari ed alle organizzazioni di volontariato impegnati nell'emergenza connessa agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2000 e 2 ottobre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori della regione Veneto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001; Considerato che tali eventi calamitosi hanno causato la perdita di vite umane ed ingenti danni alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo, produttivo e culturale; Considerato opportuno tributare un formale riconoscimento a quanti, appartenenti a Corpi civili, militari e alle organizzazioni di volontariato, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, ed hanno limitato con il proprio operato i danni ed i disagi alle popolazioni dei territori interessati dalla calamita' naturale, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione; Considerato che tale riconoscimento puo' essere attestato dalla concessione di un diploma di benemerenza e relativa medaglia commemorativa in bronzo, aventi le seguenti caratteristiche: diploma: in carta tipo cartoncino bianco con, lungo la linea perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco e rosso, ed avente, come sfondo lo scorcio del territorio italiano con al centro il simbolo della protezione civile, racchiuso da due cerchi concentrici; medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm, con attacco a nastro, del peso di 22 grammi circa, riportante: sul fronte, il simbolo della Repubblica italiana con, in orizzontale, in alto la scritta "Benemerenza" e lungo il bordo le scritte, sopra, "Presidente del Consiglio dei Ministri" sotto, "Dipartimento della Protezione Civile"; sul retro, al centro, in rilievo lo stesso disegno dello sfondo del diploma con la scritta lungo il bordo "Emergenza alluvione - settembre-novembre 2000 - partecipazione agli interventi di protezione civile". Il relativo nastro e' di seta con ai lati, in verticale, i colori della Protezione civile (blu e giallo), secondo la seguente successione: giallo (8 mm), blu (21 mm), giallo (8 mm); nastrino: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Decreta: Art. 1. E' concesso per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, e novembre 2000, nonche' per le motivazioni indicate in premessa, il diploma con medaglia e nastrino in premessa descritti e che vengono in fac-simile allegati al presente decreto come parte integrante di esso quale allegato 1 (diploma), 2 (medaglie con nastrino). |
| Art. 2. Al personale civile, militare, e volontario nonche' quello appartenente ad enti, Corpi ed organizzazioni o societa' pubbliche e private, e' concessa la benemerenza di cui all'art. 1, purche' abbia operato nelle zone alluvionate in uno o piu' periodi compresi nella prima fase di emergenza: 9 settembre 2000-31 gennaio 2001 per un totale complessivo di almeno 7 giorni. |
| Art. 3. Il diploma, con medaglia, potra' essere concesso, altresi' ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero associazioni private che abbiano operato analogamente. |
| Art. 4. Il personale del Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quello della Direzione generale del Ministero dell'interno impegnato nello svolgimento delle attivita' connesse alle emergenze delle alluvioni del settembre/ novembre 2000 ha titolo al conferimento del diploma con medaglia. |
| Art. 5. Le distinzioni in argomento verranno fornite dal Dipartimento della protezione civile e rilasciate, su proposta delle amministrazioni, degli enti, dei Corpi e delle organizzazioni interessate dalle amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri, dalle prefetture per i dipendenti degli organismi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche' per le organizzazioni di volontariato. |
| Art. 6. Gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi civili dello Stato che adottano un'uniforme, cui e' attribuito il riconoscimento in argomento, sono autorizzati a fregiarsene. |
| Art. 7. Il termine di presentazione della documentazione agli enti ed ai comandi riportati nel precedente art. 5 e' fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 8. La relativa spesa gravera' sulle disponibilita', esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Bianco |
| ALLEGATI 1 e 2 ----> Vedere allegati di pagg. 17 - 18 <---- |
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