Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 14 marzo 2001 |
Determinazioni in ordine ai prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il "Lindano". |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'"Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4014 del 20 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del Lindano come sostanza attiva nell'Allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 3-bis, lettera b); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti Lindano, alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il "Lindano" non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato, contenenti Lindano, sono revocate entro il 20 giugno 2001. |
| Art. 2. 3. E' consentita fino al 20 giugno 2001 la produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano; riportati nell'elenco allegato al presente decreto. 4. E' consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre e' consentita fino al 31 maggio 2002 l'utilizzazione in campo, da parte degli operatori, delle scorte medesime. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 290 |
| ALLEGATO 1 ----> Vedere allegato di pag. 26 <---- |
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