IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'"Attuazione della Direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4136 del 27 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del Quintozene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca di eventuali autorizzazioni concesse per la produzione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-bis, lettera b); Rilevato, sulla base degli accertamenti effettuati, che non risultano rilasciate, da parte di questo Ministero, autorizzazioni di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva; Considerato che, in seguito alla decisione presa in data 27 dicembre 2000 dalla Commissione delle comunita' europee di non iscrizione del Quintozene nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, non possono essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Quintozene; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni; Decreta: Il Quintozene non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Non possono, pertanto, essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289 |