Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 4 aprile 2001, n. 185 |
Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati"; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1o marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati); Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3, comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalita' della legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della stessa legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' riportato nelle premesse del decreto. - Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e' il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) (omissis); b) (omissis); c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;". - L'art. 4, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.". - Il testo dell'art. 1, comma 1 della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della poverta'.".
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati in base agli articoli 3, 4, 6 e 7; b) "Paesi interessati": i Paesi di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, come definiti dalle lettere m), n) e o) del presente comma; c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati; d) "riduzione": l'annullamento parziale del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 2, della legge n. 209 del 2000; e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito; f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della poverta' che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo; g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarita' quest'ultimo e' subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza; h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi piu' poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999; i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi": gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia; l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi; m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd. Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i piu' poveri e piu' indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC; o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.
Note all'art. 2: - Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 209 del 2000: "3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. 4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.". - L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), (ossia i crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane n.d.r), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi: a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati; b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito; c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 209 del 2000: "Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a: a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane; b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.".
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| Art. 3. Modalita' e criteri per la stipula degli accordi 1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only. 2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al comma 1, e' subordinata: a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi ed al conseguente accordo bilaterale di rinegoziazione; b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, ed alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 209. 3. Le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, si ritengono soddisfatte se: a) il Paese beneficiario non e' destinatario, al momento, di deliberazioni adottate dalle organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia e' membro (in particolare Nazioni unite e Unione europea), relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle liberta' fondamentali o ad attivita' in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) il Paese beneficiario ha adottato uno specifico programma di riduzione della poverta' (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) oppure un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorita' dello sviluppo economico e della lotta contro la poverta'. 4. Nei casi di conversione del debito, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3, deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all'articolo 3, comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito, nonche' delle modalita' dell'eventuale partecipazione alla loro realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' per operazioni di conversione.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1. - L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.". - Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c), della citata legge n. 209 del 2000, si veda in note all'art. 2.
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| Art. 4. Contenuti dell'accordo 1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di annullamento; b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di annullamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209; c) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo; d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.".
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| Art. 5. Sospensione degli accordi 1. L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso illecito compete al Ministero degli affari esteri. 2. Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la sospensione dell'accordo e' preceduta da una consultazione, multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo beneficiario non da' seguito alla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. La sospensione e' disposta dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 1.
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| Art. 6. Stipula e contenuto degli accordi 1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi. 2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione; b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2.
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| Art. 7. Crediti assicurati 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti al Club di Parigi, puo' stipulare accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), per la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge, nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia, come stabilito dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni. 2. L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, puo' formare oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo. 3. Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 luglio 2000, n. 209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), le disposizioni previste in materia dal presente regolamento. 4. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovra' contenere: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione; b) la descrizione degli obiettivi, degli strumenti, delle modalita' e dei tempi di realizzazione dell'investimento per lo sviluppo, nonche' le modalita' di creazione ed amministrazione dell'eventuale Fondo di contropartita e la composizione del relativo Comitato di gestione; c) la menzione del soggetto o dei soggetti attuatori, che devono essere individuati tra enti e organizzazioni che abbiano promosso con successo raccolte di fondi documentate per la realizzazione di operazioni rientranti nelle finalita' della menzionata legge n. 209 del 2000, nonche' la menzione dell'ammontare finanziario da essi messo a disposizione per finanziare o per concorrere al finanziamento degli investimenti di cui al comma 4, lettera b); d) le clausole di condizionalita' ambientale ed economico-sociale; e) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo; f) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5. 5. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovra' contenere: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione; b) l'impegno del Paese interessato ad impiegare i risparmi ottenuti per il perseguimento delle finalita' e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), attraverso l'eventuale costituzione di un Fondo di contropartita, il cui Comitato di gestione sia composto anche da rappresentanti della societa' civile locale; c) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo; d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "1. Dalla data del pagamento, l'Istituto - (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) n.d.r.) - e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia.". - Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2.
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| Art. 8. Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie 1. In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' annullare, totalmente o parzialmente, il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni interessate. 2. L'annullamento e' comunicato ai Paesi partecipanti al Club di Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali canali diplomatici. |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 aprile 2001
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Ministro degli affari esteri Dini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 376 |
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