Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 183
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto del conferimento
1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.
2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro gia' esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.".



 
Art. 2.
Funzioni e compiti
1. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare:
a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;
b) collocamento obbligatorio;
c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
d) collocamento dei lavoratori a domicilio;
e) collocamento dei lavoratori domestici;
f) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
g) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:
a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
b) incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;
d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
g) lavori socialmente utili;
h) compilazione della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
4. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, le competenti autorita' amministrative dello Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel territorio regionale.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al
lavoro). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, i datori di
lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai
competenti organi di collocamento, hanno facolta' di
assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad
eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali
assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai
sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
purche' rapportate al tempo annuale di lavoro
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del
personale appartenente alle qualifiche appositamente
individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle
relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori
destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando
questi siano in possesso di attestazione di idoneita'
rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad
attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a
servizi essenziali ai fini dell'integrita' e
dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza
dello Stato, determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentiti il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza,
istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al
comma 1, non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori
di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire
l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni
contermini rispetto a quella nella quale va effettuata
l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di
cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione centrale
per l'impiego, vengono determinate le modalita' di
applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non
equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di
avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1
sono:
a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella
prima classe delle liste di collocamento e che risultino
non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei
coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art.
6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per
specifiche aree territoriali, mediante delibera della
commissione regionale per l'impiego, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
del comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto,
tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento
e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla
media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego
possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza
dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle
assunzioni di cui al comma 1, a beneficio esclusivo dei
lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del
comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una
elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma
1, ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al
comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a
territori subregionali; esse vengono sottoposte dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale adotta le sue
determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano
disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad
agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto
all'iscrizione alle liste di molilita' e agli indici di
disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate
ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma
5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al
numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
presenti in ciascuna regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta
formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
le modalita' determinate dalla commissione regionale per
l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi,
l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6,
comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento
produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o
della corresponsione di prestazioni previdenziali. E'
abrogata ogni disposizione contraria.".



 
Art. 3.
Attivita' in materia di eccedenze
di personale temporanee e strutturali
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze presso la regione e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. La regione promuove altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime motivato parere.
 
Art. 4.
Criteri per l'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
 
Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego
1. Con effetto dalla data di attuazione della legge regionale di cui all'articolo 4, la commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta e' soppressa.
 
Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.
 
Art. 7.
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali cosi' come individuati in base al decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 8. In particolare sono soppresse le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
2. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto.
3. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data dell'effettivo subentro della regione, nonche' il contenzioso in essere alla predetta data.
 
Art. 8.
Personale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire.
2. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto e' in servizio presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione.
3. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane nei ruoli del Ministero, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.
4. Al predetto contingente si accede su domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
5. La percentuale di cui al comma 3 puo' variare nella misura non superiore al 5 per cento.
6. La regione procedera' a fissare con propria normativa i criteri per l'armonizzazione dell'inquadramento del personale proveniente dall'amministrazione statale con le disposizioni regionali in materia di personale. Viene comunque garantito il trattamento economico e giuridico in godimento all'atto del trasferimento.
 
Art. 9.
Attribuzione delle risorse finanziarie
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.
2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti.
3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"56. Alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione,
previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono
trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze
previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di
rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
trasferite con le medesime norme di attuazione viene
altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse,
per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni
legislative nonche' di quelle amministrative che,
esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle
competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri
necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o
delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal
fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il
Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il
bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento
effettivo venga completato entro il 30 giugno del
rispettivo anno.".



 
Art. 10.
Sistema informativo lavoro
1. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'integrazione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro realizzato dalla regione viene messo in connessione con il SIL con scambio di dati, secondo modalita' da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la regione. Nel caso che la regione consenta l'accesso alle banche dati del sistema informativo regionale a particolari soggetti e vi sia accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, la regione sottopone al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo.
2. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del lavoro che sono soppressi secondo quanto previsto dall'articolo 7, sono trasferite alla regione.
3. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprieta' o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attivita' di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio.
4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla regione le attivita' di manutenzione e di conduzione degli impianti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Con i decreti
di cui all'art. 8 del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri determina la decorrenza
dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni
conferite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.
469 del 1997.
2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le
dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.".



 
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