Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 gennaio 2001, n. 184
Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Ritenuta la necessita' di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, all'adozione del regolamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato
1. La banda musicale della Polizia di Stato, in quanto complesso organico, e' posto per l'impiego alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Il personale appartenente alla banda musicale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento
della banda musicale della Polizia di Stato) e' il
seguente:
"Art. 5 (Regolamento della banda musicale). - 1. Il
regolamento della banda musicale della Polizia di Stato e'
stabilito con decreto del Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
Art. 2.
Organizzazione dell'attivita' di supporto alla banda musicale
1. Un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato sotto la direzione del direttore della Scuola Tecnica di Polizia, provvede alle attivita' di supporto ai compiti istituzionali della banda musicale, operando d'intesa con il maestro direttore.
2. Il citato funzionario attende a tutte le incombenze organizzative riguardanti il complesso musicale, del quale segue i servizi e le esibizioni interne ed esterne, in sede e fuori sede. Nello svolgimento della predetta attivita', si avvale dell'opera del personale messo a disposizione dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, oltre che, per la parte che riguarda l'attivita' musicale, del personale eventualmente destinato alle attivita' di supporto ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 28 per i riferimenti del decreto
del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240
e' il seguente:
"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le
cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai
ruoli della banda musicale della Polizia dello Stato sono
quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante
l'utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di
Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi
d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, puo' essere
destinato alle attivita' su supporto della banda
musicale.".



 
Art. 3.
Subordinazione gerarchica
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato e' determinata come segue: maestro direttore, maestro vice direttore, orchestrali.
2. All'interno del ruolo degli orchestrali la subordinazione gerarchica, in relazione a quanto stabilito nelle tabelle "F" e "G" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' determinata dalla qualifica e nella stessa qualifica dall'anzianita'.
3. Nei confronti del personale della banda musicale della Polizia di Stato trovano applicazione le disposizioni in materia di gerarchia e subordinazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
 
Art. 4.
Impiego della banda musicale
ad organico intero o ridotto
1. La banda musicale della Polizia di Stato e' un complesso orchestrale che opera ad organico intero.
2. Per esigenze di servizio il maestro direttore puo' disporre l'impiego ad organico ridotto.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, l'organizzazione della banda musicale nell'impiego ad organico intero, in formazione da concerto o da parata, e' determinata dal maestro direttore.
4. Nell'impiego ad organico ridotto, l'organizzazione della banda musicale in formazione da concerto, da parata od altro, e' stabilita di volta in volta dal maestro direttore in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nell'impiego ad organico ridotto, il maestro direttore, in caso di necessita', in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, quando manchi il maestro vice direttore od anche in aggiunta a quest'ultimo, puo' designare, tra gli orchestrali con la qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, un elemento che, in conformita' alle direttive da lui impartite, guidi la formazione.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione
del regolamento di servizio dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), e' il seguente:
"Art. 36 (Impiego nei servizi). - Il personale della
Polizia di Stato, salvo casi di necessita', deve essere
impiegato in servizio in relazione alla sua
specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di
appartenenza ed alla qualifica posseduta.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335.
Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere
forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare
l'incolumita' e la sicurezza del personale operante in
funzione dello scopo da raggiungere.".



 
Art. 5.
Impiego della banda musicale fuori sede
1. Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della banda musicale avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; in casi eccezionali, quando ricorrano particolari esigenze e comunque su motivata istanza, il citato personale puo' essere autorizzato dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, previo parere del maestro direttore, a recarsi fuori sede in forma individuale.
2. Nel caso in cui l'impiego della banda musicale sia autorizzato con onere a carico dell'ente richiedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si applicano le disposizioni per i servizi a pagamento previste dal Capo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
3. L'ente richiedente e' tenuto a fornire la massima collaborazione per l'individuazione di strutture idonee all'alloggio e alla ristorazione del personale della banda musicale tenendo conto anche dell'orario della programmazione delle manifestazioni.
4. Costituiscono, in ogni caso, oneri a carico dell'ente richiedente l'allestimento del palco e di ogni altra eventuale struttura necessaria alle esigenze acustiche del concerto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti della S.I.A.E.
5. Il palco allestito per l'esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, deve essere adeguatamente illuminato ed avere le seguenti misure: frontale di mt 14 e profondita' di mt 12.
6. In ogni caso le caratteristiche della struttura, anche in relazione alle esigenze acustiche, dovranno essere concordate dall'ente richiedente con il rappresentante dell'Amministrazione.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, e'
il seguente:
"Art. 3 (Modalita' d'impiego). - 1. Qualora la banda
debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi
appartenenti compete il trattamento economico di missione
previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o
organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il
trattamento economico di missione, per il viaggio del
personale e per il trasporto del materiale sono a carico
dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle
allo Stato mediante versamento del corrispondente importo
su un apposito capitolo della entrate.
3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro
del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello Stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed
organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza
per il personale della Polizia di Stato.
5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o
a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico
dell'Amministrazione.
6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato
l'impiego della banda ad organico ridotto, purche' rimanga
inalterata la funzionalita' del complesso e la sua
efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.
7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto e'
stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.".



 
Art. 6.
Compiti ed attribuzioni del maestro direttore
1. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalita'.
2. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettantigli e' attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
3. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei contronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a svolgere i precipui compiti d'istituto. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola Tecnica i casi di presunta inidoneita' fisica, per i conseguenti provvedimenti.
4. Il maestro direttore fissa settimanalmente il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.
5. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione, nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
6. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi degli orchestrali utili elementi di valutazione per la compilazione dei singoli documenti.
7. Il maestro direttore esprime il proprio parere sull'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, del personale della banda musicale non idoneo permanentemente in modo parziale ai servizi d'istituto, in relazione alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si veda in note alle
premesse.



 
Art. 7.
Attribuzione e compiti del maestro vice direttore
1. Il maestro vice direttore provvede, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, alla revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia' esistenti al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso.
2. Il maestro vice direttore sovrintende, inoltre, all'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione dei titolari dei posti di pianoforte e chitarra nonche' del personale di supporto della banda.
3. Il maestro vice direttore cura, altresi', su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema in custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.
4. Il maestro vice direttore svolge infine le altre funzioni indicate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, e'
il seguente:
"Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il
ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della
Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di
maestro vice direttore.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro
direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge,
inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di
revisione del repertorio musicale, di preparazione delle
singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di
trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi',
alle attivita' d'archivio.".



 
Art. 8.
Compiti ed attribuzioni degli orchestrali
1. Gli orchestrali della banda musicale, in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, del raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
2. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato.
3. Quando sussistono situazioni di necessita', in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, gli orchestrali:
a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 36, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si
veda in nota all'art. 4.



 
Art. 9.
Attivita' esterna
1. Fermi restando gli obblighi di servizio, ai fini di sviluppo professionale e perfezionamento musicale, agli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa esterna, previa esplicita autorizzazione del Direttore Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di un suo delegato, sentito il parere del maestro direttore.
 
Art. 10.
Congedo ordinario
1. Il personale della banda musicale, di regola, fruisce del congedo ordinario congiuntamente.
 
Art. 11.
Archivio
1. L'archivio della banda musicale e' composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai maestri succedutisi nella direzione della banda musicale della Polizia di Stato.
2. Detti brani devono essere elencati in apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio.
3. Fanno, inoltre, parte dell'archivio, le registrazioni in video ed in audio di brani musicali nonche' il materiale hardware e software di cui l'archivio dispone. Anche di tali beni deve essere tenuta nota in apposito registro.
 
Art. 12.
Repertorio
1. Il maestro direttore sceglie il repertorio, cosi' come previsto dall'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, ed approva il repertorio alternativo del maestro vice direttore, nell'ipotesi prevista dall'articolo 7 del presente regolamento.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, e'
il seguente:
"Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo
del maestro direttore della banda musicale della Polizia di
Stato si articola nell'unica qualifica di maestro
direttore.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le
funzioni specifiche di concertazione, strumentazione,
scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con
le responsabilita' ad esse attinenti.".



 
Art. 13.
Fornitura e collaudo del materiale
1. La fornitura degli strumenti, delle partiture, dei leggii e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della banda musicale e' richiesta su proposta del maestro direttore.
2. La commissione di collaudo e' costituita a norma dell'articolo 26, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica del 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), e' il seguente:
"Art. 26 (Collaudi). - 1. Tutti i lavori e tutte le
forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti,
salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo
parziale o finale.
2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e
mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all' art.
31 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' istituita una
commissione di collaudo, composta da un funzionario dei
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede da un
esperto scelto tra funzionari dell'Amministrazione dello
Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il
presidente, i componenti ed il segretario della commissione
sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le
funzioni di segretario sono esercitate dallo stesso
consegnatario.
3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai
collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche
di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei
contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e
nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno .
4. Per determinate forniture, puo' essere provveduto a
relativo collaudo, mediante commissione speciale, da
nominarsi con decreto ministeriale.".



 
Art. 14.
Assegnazione di strumenti in uso individuale
1. Gli strumenti musicali forniti ai singoli orchestrali si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio.
2. Gli orchestrali sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.
 
Art. 15.
Equipaggiamento
1. Al personale dei ruoli della banda musicale, per lo speciale servizio di rappresentanza che espleta, oltre ai normali indumenti di corredo ed uniformi in dotazione, sono distribuite due uniformi storico - risorgimentali, l'una estiva e l'altra invernale.
2. La Direzione Centrale per gli Affari Generali specifica di volta in volta l'uniforme da indossare nell'espletamento del servizio.
3. Il personale della banda musicale puo' essere autorizzato a viaggiare in abito civile durante il percorso di trasferimento per servizi fuori sede.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 2001
Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 187
 
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