Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 147 |
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, riguardante "Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", corredato delle relative note. (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) e' soppressa. 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) e' soppressa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 5 (Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie: a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonche' alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilita', esclusa quella interna ai singoli dipartimenti; c) lettera abrogata; d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse; e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche; f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'art. 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; h) gestione della mobilita' interna e formazione specialistica nelle materie di competenza; i) adempimenti, riguardanti le competenze di piu' dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279". - Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) servizio centrale per affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche' degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; b) servizio centrale del personale: provvede, in conformita' degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresi', al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998; c) direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche; d) servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attivita' e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; e) (lettera abrogata)".
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| Art. 2. Dipartimento del tesoro 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole da: "monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche" sino alla fine della lettera sono soppresse; b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato"; c) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attivita' istruttoria e preparatoria;"; d) alla lettera g), dopo la parola: "sperimentazioni", sono aggiunte le seguenti: "studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, a seguito delle modifiche apportate dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 1 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; b) direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilita' del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e societa' controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito; c) direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo; d) direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato; e) direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attivita' produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE; f-bis) direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attivita' istruttoria e preparatoria; g) servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilita' interna al Dipartimento; studio e analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza".
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| Art. 3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e' individuato quale autorita' di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3, comma 1, del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma; b) servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma; c) servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati; d) servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attivita' di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE; e) servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilita' interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonche' alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica; e-bis) servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il dipartimento e' individuato quale autorita' di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati".
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| Art. 4. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, secondo periodo, le parole : "Servizio centrale del Provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono sostituite dalle seguenti:"Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione"; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione. 3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtu' dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4, del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi). - 1. - 2. (Omissis). 3. La gestione dei "Magazzini compartimentali stampati" istituiti ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, gia' dipendenti dalle intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione. 3-bis. Le competenze del soppresso servizio del Provveditorato generale dello Stato sono attribuite al servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione. 3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtu' dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al Capo del servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater. 4. (Omissis).".
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| Art. 5. Commissione tecnica della spesa pubblica 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonche' la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse; b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 6 (Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di gabinetto coordina l'intera attivita' di supporto del Ministro. 2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'ufficio di gabinetto; l'ufficio legislativo: la segreteria particolare del Ministro; l'ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno. 3. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalita' di cui al comma 1. 4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilita'. 5. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. L'ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali: effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero".
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| Art. 6. Dotazioni organiche 1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti. |
| Art. 7. Disposizioni finali 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale e' attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attivita' di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
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