| Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 10 maggio 2001 |  
| Ulteriori   disposizioni   urgenti   di   protezione  civile  per  il proseguimento  degli  interventi  di superamento dell'emergenza nelle regioni  colpite  dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3135). |  
  |  
 |  
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                    delegato per il coordinamento                       della protezione civile  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto  il  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre  2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e' stato  dichiarato  lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,   Liguria,   Lombardia,  Emilia-Romagna,  Veneto,  Toscana, Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano,   in   conseguenza   dei  gravissimi  eventi  alluvionali  e conseguenti  dissesti  idrogeologici  ripetutamente  verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  246  del 20 ottobre  2000,  n.  3092  del  27 ottobre  2000,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  277  del  27  novembre  2000,  n.  3096 del 30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del 14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  299  del  23 dicembre  2000  e  n. 3110 del 1o marzo  2001,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;  Viste  le  leggi  11 dicembre  2000,  n. 365, articoli 4 e 4-bis, e 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 5;  Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari per  gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse dalle   regioni  e  dalle  province  autonome  colpite  dagli  eventi calamitosi  dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;  Viste  le  note  prot.  n.  APC/432/2001/dir  del 3 aprile 2001, n. APC/496/2001/dir   del   18 aprile   2001,  n.  APC/501/2001/dir  del 19 aprile 2001 e n. APC/535/2001/dir del 3 maggio 2001, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali e' stato delineato il percorso tecnico-amministrativo per l'adempimento di quanto stabilito dall'art.  1,  comma  5,  dell'ordinanza  n.  3110/2001  e sono stati definiti, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, i criteri di valutazione delle relative esigenze prioritarie;  Tenuto  conto  degli esiti delle riunioni svoltesi in data 22 marzo 2001,  in  Roma  presso  la  sede della regione Piemonte, e 19 aprile 2001,  in  Roma  presso  la  sede  del  Dipartimento della protezione civile;  Considerato  che  occorre  procedere  nell'attivita' di superamento dell'emergenza   assegnando  ulteriori  risorse  per  gli  interventi infrastrutturali  di  emergenza  e di messa in sicurezza previsti nei piani generali predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi  dell'ordinanza  n. 3090/2000, riservando una quota fino al 20% di tali risorse all'eventuale avvio dell'erogazione dei contributi di cui  alla  legge  n.  365/2000  a favore dei soggetti privati e delle attivita'  produttive  danneggiate, in attesa del riparto complessivo delle residue risorse disponibili;  Acquisite le intese delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano;  Vista  la  nota prot. n. 012898 del 20 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza  per  i  beni  architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo  ha segnalato le precarie condizioni di alcuni tratti della cinta  muraria  della  citta' dell'Aquila, con conseguente incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita';  Vista  la  nota prot. n. APC/540/2001/dir del 3 maggio 2001, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha incaricato il gruppo  di  lavoro  per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali  di  effettuare  un sopralluogo per verificare le condizioni statiche  della  cinta  muraria  della  citta' de L'Aquila, a seguito della citata nota della competente Soprintendenza;  Viste  le  note  prot.  n. EME/15682/COM.136/48 del 7 maggio 2001 e prot.  n.  EME/16164/COM.136  del  10 maggio  2001,  con  le quali il presidente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  salvaguardia  dei  beni culturali  dai  rischi  naturali ha trasmesso l'esito del sopralluogo effettuato  in  data  5 maggio  2001,  evidenziando una situazione di grave  rischio  in  alcuni tratti della cinta muraria della citta' de L'Aquila   e   indicando   l'urgenza  di  eseguire  alcune  opere  di consolidamento;  Vista  la  propria ordinanza n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  159  del 10 luglio 1997;  Ritenuto  di  disporre  l'urgente realizzazione degli interventi di consolidamento  urgente  dei  tratti  a maggiore  rischio della cinta muraria  della  citta' de L'Aquila segnalati dal gruppo di lavoro per la  salvaguardia  dei  beni  culturali dai rischi naturali ricorrendo alle  disponibilita'  finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120;  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  Per  la  prosecuzione  degli interventi prioritari piu' urgenti contenuti  nei  piani  generali  straordinari  per  il ripristino, in condizioni  di  sicurezza,  delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione   del   rischio   idrogeologico  di  cui  all'ordinanza  n. 3090/2000,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sono assegnate alle  sottoelencate regioni e province autonome le seguenti ulteriori somme:  regione  autonoma  Valle  d'Aosta:  lire 40 miliardi; regione Piemonte:  lire  380  miliardi;  regione  Liguria: lire 140 miliardi; regione Lombardia: lire 30 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 117 miliardi;  regione  Toscana:  lire  115 miliardi; regione del Veneto: lire  33  miliardi;  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 33 miliardi;  provincia  autonoma di Trento: lire 22 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 30 miliardi.  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e ai sensi dell'art. 144, comma  5,  della  legge n. 388/2000, il Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a concedere, a decorrere dal 1o gennaio 2002,  contributi  annui  alle  regioni  e alle province autonome nei sottoelencati  limiti,  per  l'attivazione,  in  deroga  ai limiti di indebitamento  consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali con  la  Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati: regione  autonoma  Valle  d'Aosta: lire 2 miliardi; regione Piemonte: lire  26  miliardi;  regione  Liguria:  lire  12,4  miliardi; regione Lombardia:   lire   2,3   miliardi;   regione   Emilia-Romagna:  lire 7,5 miliardi;  regione  Toscana: lire 9 miliardi; regione del Veneto: lire  2,9  miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 1,5 miliardi;  provincia autonoma di Trento: lire 1,1 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 2,3 miliardi.  3.  Ove  le  regioni  e  le  province  autonome facciano ricorso al finanziamento  tramite  la  Cassa  depositi  e prestiti, la stessa e' autorizzata  a  far  decorrere  i  mutui quindicennali dal 1o gennaio 2002.  4. Le regioni e le province autonome hanno la facolta' di destinare fino  al  20% delle risorse assegnate con il presente articolo per la concessione  di  contributi  spettanti  ai  soggetti  privati ed alle attivita'  produttive  danneggiate  ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000.  5.  Le  regioni  e le province autonome trasmettono al Dipartimento della   protezione   civile,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano-stralcio contenente l'indicazione degli interventi  gia'  compresi nei piani generali di cui all'ordinanza n. 3090/2000,  e  successive modifiche ed integrazioni, che si intendono finanziare  con  le  risorse  assegnate  con il presente articolo. Il piano  stralcio  puo'  comprendere  anche  interventi  finanziati con risorse finanziarie provenienti da altre fonti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dell'art.  1, comma 1, della  presente  ordinanza  si  provvede con le disponibilita' di cui all'unita'  previsionale  di  base  20.1.2.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione  civile)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica per gli anni 2002 e 2003, secondo la seguente ripartizione: regione autonoma Valle d'Aosta:  lire  25  miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002  e  lire  15  miliardi  a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003;   regione   Piemonte:   lire   230   miliardi  a  valere  sulle disponibilita'  per  l'anno  2002  e lire 150 miliardi a valere sulle disponibilita'  per  l'anno 2003; regione Liguria: lire 80 miliardi a valere  sulle  disponibilita'  per  l'anno  2002 e lire 60 miliardi a valere  sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Lombardia: lire 15  miliardi  a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi  a  valere  sulle  disponibilita'  per  l'anno 2003; regione Emilia-Romagna:  lire  67  miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno  2002  e  lire  50 miliardi  a valere sulle disponibilita' per l'anno  2003;  regione  Toscana:  lire  60  miliardi  a  valere sulle disponibilita'  per  l'anno  2002  e  lire 55 miliardi a valere sulle disponibilita'  per l'anno 2003; regione del Veneto: lire 18 miliardi a  valere  sulle  disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere   sulle  disponibilita'  per  l'anno  2003;  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 18 miliardi a valere sulle disponibilita' per  l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno  2003; provincia autonoma di Trento: lire 12 miliardi a valere sulle  disponibilita'  per  l'anno  2002  e lire 10 miliardi a valere sulle  disponibilita' per l'anno 2003; provincia autonoma di Bolzano: lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003.  2.  Le  regioni  e  le province autonome di cui al comma 1, possono anticipare le somme equivalenti allo scopo di provvedere ad eventuali erogazioni  che  si  rendessero  necessarie  disporre  a  favore  dei soggetti  attuatori  degli interventi prima degli esercizi finanziari 2002 e 2003.  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dell'art.  1, comma 2, della   presente  ordinanza,  quantificato  in  complessive  lire  67 miliardi  annui,  si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale  di  base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica   a   decorrere   dall'esercizio   finanziario   2002,  con imputazione  allo stanziamento previsto dall'art. 144, comma 5, della legge n. 388/2000.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Per  gli interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza dei tratti  a  maggiore  rischio  della  cinta  muraria  della  citta' de L'Aquila  di cui in premessa, nonche' per la redazione di un piano di interventi  di  manutenzione  straordinaria urgente e' assegnata alla Soprintendenza  per  i  beni  architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo  un contributo di lire 3.000 milioni. All'onere si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.1.2.2 (cap.  9339  -  dissesti idrogeologici) dello stato di previsione del Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001.  2.  I  progetti  relativi  agli  interventi  di cui al comma 1 sono sottoposti,  per  la  relativa  approvazione,  all'esame del comitato tecnico   amministrativo   istituito  presso  il  Dipartimento  della protezione  civile,  di  cui  all'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.  3. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma  1  si applicano le linee-guida adottate dal comitato di cui al comma 3.  4. Per l'affidamento degli interventi di cui al comma 1, che devono essere  completati  entro  dodici mesi dalla data di approvazione del progetto  esecutivo  da  parte  del  comitato  di  cui al comma 3, e' autorizzata,  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga   alle   norme   specificate  nell'ordinanza  n.  2621/1997  e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle predette norme.  5. La Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per  l'Abruzzo  e' altresi' autorizzata a ricorrere alle procedure di cui  ai commi 2, 3 e 4 anche per l'attuazione di interventi aventi le medesime finalita' e finanziati a carico di altri stanziamenti. Art.  4.    1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi, inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 10 maggio 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
|   |  
 
 | 
 |