IL PRESIDENTE del Consiglio della magistrtura militare Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni; Considerato che l'attuale Consiglio scadra' alla data del 30 luglio 2001; Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare, Decreta: Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare; Le elezioni si svolgeranno in Roma, presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in un'unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedi' che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2001 Il presidente: Vela |