| Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 9 aprile 2001 |  
| Parametri  e  modalita'  per  l'assunzione  di  mutui integrativi per necessita'  emerse  nel  corso  della  procedura  di  liquidazione  e pagamento della massa passiva degli enti dissestati. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO    Visto  l'art.  256  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa  passiva  rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel  corso  della  procedura  prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;  Visto  il  comma  12  del  citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza  della  massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno, possa stabilire misure straordinarie per il pagamento  integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;  Visto  l'art.  255,  comma  4,  del  testo unico il quale indica le modalita'  di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo  del  mutuo  finanziato  dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;  Visto  l'art.  255,  comma  5,  del testo unico in base al quale il Fondo  costituito  ai sensi del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti   locali  in  stato  di  dissesto  finanziario  e  le  eventuali disponibilita'  residue del Fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi  erariali  per  un  importo  inferiore  ai  limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo  consiliare  e  dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente  locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse  nel  corso  della procedura di liquidazione e pagamento della massa  passiva  di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;  Considerato  che  gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono  stanziati  annualmente  sul  capitolo  7232 relativo all'unita' previsionale  di  base  del  Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. finanziamento enti locali;  Rilevato  che  non  tutti  gli  enti  dissestati per raggiungere il risanamento  finanziario  utilizzano interamente il contributo a loro disposizione  e  che  la  gestione  della  liquidazione  termina  con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto con  il  quale  si  determina  la chiusura del risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;  Atteso   che   dall'entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo 23 ottobre  1998,  n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonche'  le maggiori  entrate  nella  massa  attiva  o diminuzioni di quella  passiva  devono  essere  riversate  dagli organi straordinari della  liquidazione  sul  capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali  e  diverse  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  iscritto  nell'unita' previsionale di base 6.2.2  "prelevamenti  da  conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari";  Visto  il  citato  comma  5  dell'art.  255 in base al quale devono essere  definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le  modalita'  per  l'utilizzazione  del  Fondo costituito come sopra descritto  con  priorita'  nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;                              Decreta:                               Art. 1.                             Istituzione  E'  istituito il Fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  |  
|   |                                 Art. 2.                              Finalita'  Il  Fondo  e'  finalizzato  all'assunzione di mutui integrativi per necessita'  emerse  nel  corso  della  procedura  di  liquidazione  e pagamento  della  massa  passiva di cui all'art. 256 del citato testo unico  e  per  insufficienza  della  massa  attiva  non  diversamente rimediabile come previsto dal comma 12 del predetto art. 256.  |  
|   |                                 Art. 3.                          Ambito soggettivo  I    soggetti    ammissibili   alla   fruizione   delle   eventuali disponibilita' del Fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato  di  dissesto  i cui organi straordinari della liquidazione non hanno  presentato  il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico.  |  
|   |                                 Art. 4.                          Accesso al Fondo  La   richiesta   motivata   dell'organo  consiliare  e  dell'organo straordinario   della   liquidazione  dell'ente  locale  deve  essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i dissesti gia' in itinere   ovvero,   per  gli  enti  che  dichiareranno  il  dissesto, contestualmente alla presentazione del piano di estinzione dei debiti da  parte  dell'organo  straordinario  della liquidazione. Il mancato rispetto  di  tale  termine  perentorio comporta la partecipazione al Fondo determinatosi nell'anno successivo.  Unitamente  alla  richiesta  dovra'  essere  fornita la delibera di consiglio  nonche'  l'attestazione  debitamente compilata allegata al presente  decreto  sottoscritta  dal  sindaco  dell'ente, dall'organo straordinario   della  liquidazione,  dai  responsabili  dei  servizi addetti al patrimonio e dal responsabile del servizio finanziario.  |  
|   |                                 Art. 5.                      Determinazione del Fondo  Il  Fondo  e' costituito dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art.  255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate  dagli enti i cui piani di estinzione sono stati approvati dopo  l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, e delle economie di mutuo riversate dagli stessi allo Stato.  La  disponibilita'  del Fondo, da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno,  sara'  destinata  agli  enti  richiedenti  e legittimati dalla Commissione  per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali, all'assunzione  di mutui integrativi con la Cassa depositi e prestiti autorizzati  dal  Ministero  dell'interno,  con oneri a totale carico dello  Stato.  Per l'anno 2001 la disponibilita' del Fondo e' fissata al 30 giugno 2001.  |  
|   |                                 Art. 6.                            Ripartizione  Sono  legittimati  a partecipare alla ripartizione del Fondo, sulla base  dei  parametri  indicati  negli articoli seguenti, gli enti che dimostrano di non potere far fronte con ulteriori interventi a carico del  proprio  bilancio  al  pagamento  delle  passivita' residue dopo l'utilizzo   della  massa  attiva  realizzata  nella  gestione  della liquidazione.  |  
|   |                                 Art. 7.                      Parametri di ripartizione  I  parametri  ai  fini  della  partecipazione alla ripartizione del Fondo  istituito  ai  sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico sono i seguenti:  Primo parametro:    indice  di  degrado  socioeconomico  ai sensi dell'art. 37, terzo comma,  lettera  g),  del  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992  e dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, variabile da 0 (minimo degrado) a 10 (massimo degrado).  Secondo parametro:    rapporto  tra  l'impegno  delle  risorse  proprie  dell'ente gia' destinate al finanziamento della massa passiva (massa attiva al netto del  mutuo  erariale)  e  il  totale della massa passiva ammessa alla liquidazione cosi' determinato:
    <   2%            =1  >=  2% e <  4%    =2  >=  4% e <  6%    =3  >=  6% e <  9%    =4  >=  9% e < 12%    =5  <= 12% e < 15%    =6  >= 15% e < 18%    =7  >= 18% e < 21%    =8  >= 21% e < 24%    =9  >= 24%            =10  Terzo parametro:    debiti  fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa passiva ammessa e popolazione di seguito determinato:
                     < £. 200.0000 =1  >= £. 200.000    < £. 400.0000 =2  >= £. 400.000    < £. 600.0000 =3  >= £. 600.000    < £. 800.0000 =4  >= £. 800.000    < £. 1.000.000=5  >= £. 1.000.000  < £. 1.200.000=6  >= £. 1.200.000  < £. 1.400.000=7  >= £. 1.400.000  < £. 1.600.000=8  >= £. 1.600.000  < £. 1.800.000=9  >= £. 1.800.000=10  Ouarto parametro:    indice  demografico  inversamente  proporzionato  al numero degli abitanti  sulla  base  delle  classi demografiche stabilite dall'art. 156,  comma  1  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, utilizzando il parametro decrescente da 12 a 1, trasformato in indice da 1 a 10.  |  
|   |                                 Art. 8.                             Graduatoria  Ai  fini  della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una  graduatoria articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come  calcolati  secondo  i parametri dell'art. 7. Il Fondo, al netto della  somma  richiesta  dagli  enti  locali  che non hanno usufruito dell'intero  contributo  a  loro disposizione per i quali l'art. 255, comma   5,   del   testo   unico   stabilisce   loro   una  priorita' nell'assegnazione,   dovra'   essere  ripartito  secondo  un  sistema algoritmico sulla base delle richieste di ogni ente.    Roma, 9 aprile 2001                                                Il Ministro: Bianco  |  
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