Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 24 aprile 2001, n. 36
Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire. in duplice copia, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica. Le date di presentazione delle domande all'AG.E.A,. previste per la campagna 2001 sono: 1. domande iniziali e di rettifica: 15 maggio; 2. domande di variazione al piano colturale per le colture a semina primaverile: 31 maggio. 3. Domande di variazione al piano colturale relativamente- alla coltura del mais dolce: 15 giugno. Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza di 25 giorni; pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2001. Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di cui sopra, pervenute rispettivamente oltre il termine del: 1. 19 giugno 2001 2. 31 maggio 2001 3. 15 giugno 2001 sono irricevibili e comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale. Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno essere presentate istanze documentate volte a dimostrare le cause di forza maggiore che hanno generato l'impossibilita' di rispettare il piano di coltivazione dichiarato nella domanda di pagamento per superfici. La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare uria sola domanda di pagamento per superficie anche se riferita a piu' aziende. 1.2 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di domanda iniziale, di rettifica, di variazione al piano colturale ovvero di rettifica ai sensi del reg. (CE) n. 1678/98. Nei casi di domanda di rettifica o di variazione e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi iniziale. 1.2.1 Reg. (CEE) n. 3887/92, modificato dal Reg. (CE) n. 1678/98 Domande di rettifica L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle demande di rettifica, redatte ai sensi del reg. (CE) n. 1678/98. 1. Il produttore puo' presentare una sola domanda di rettifica afferente la campagna dl riferimento, redatta ai sensi dello stesso regolamento o di variazione del piano colturale. 2. Il produttore che ha manifestato l'interesse al rilascio dei certificato di credito non puo', successivamente al 12 giugno, presentare domanda di rettifica ai sensi del reg. (CE) n. l678/98. 3. E' possibile dichiarare a premio una particella gia' dichiarata nella domanda iniziale ad altro utilizzo, sempre a premio. Lo scambio di superficie tra prodotti a premio non puo' riguardare in ogni caso le superfici a riposo e a foraggere. 4. Una domanda di rettifica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1678/98 non puo', in nessun caso, comportare l'aumento della superficie aziendale a premio, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda iniziale. 5. Le superfici dichiarate a riposo o a foraggere della domanda iniziale non possono essere oggetto di aumento (Reg. (CE) n. 3887/92 art. 4) nella domanda di rettifica ai sensi del Reg. (CE) n. 1678/98. 5. In presenza di errore materiale, e' possibile variare un solo elemento identificativo catastale. 7. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali. deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantendendo invariati il codice istat della provincia e del comune, si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata in riduzione. 1.2.1.1 Casi specifici: cause di forza maggiore In deroga a quanto sopra previsto, qualora ricorrano le cause di forza maggiore previste dal Reg. (CE) n. 3387/92 art. 4 (matrimonio, acquisto, affitto e decesso da parte dell'imprenditore agricolo), e' possibile aumentare le superfici ad aiuto di una demanda iniziale, o variarne l'intestazione, presentando una nuova domanda iniziale. In questi casi e' possibile procedere anche all'accorpamento di due o piu' domande iniziali senza pero' apportare variazioni all'utilizzo delle superfici dichiarate nelle singole domande. Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore dovranno essere depositate, sia su carta che su supporto magnetico, direttamente presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, entro il 31 ottobre 2001, corredate da idonea documentazione giustificativa delle suddette cause. 1.2.2 Foraggi da destinare alla trasformazione partire dalla campagna 2001, i coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95 devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella demanda PAC Seminativi. I produttori di foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulane contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici non sono tenuti a presentare una domanda di rettifica ai sensi del Reg. (CE) n. 1678/98, a condizione che le particelle interessate da tali coltivazioni siano state gia' dichiarate tra le "Altre utilizzazioni" utilizzando uno dei codici coltura previsti per le foraggere e riportati nella tabella 2 allegata al modello di domanda. 1.2.3 Sementi certificate A partire dalla campagna 2001, gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71 possono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda per pagamenti per superficie, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 5) con i relativi riferimenti catastali. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda. I moltiplicatori che stipulino contratti successivamente alla data di presentazione della demanda per superficie possono presentane, entro il 15 giugno, apposita richiesta utilizzando il modello predisposto per la gestione del sostegno diretto per il settore dei seminativi. Gli operatori interessati che non intendano avvalersi della possibilita' indicata dall'Amministrazione nel precedente capoverso, devono, al fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie di cui trattasi, attenersi alle procedure ed alle modalita' previste nelle disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 5 del 4 aprile 2000 pubblicata in G.U. n. 167 del 19 luglio 2000. 2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE Ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, un fascicolo aziendale, come previsto dalla emananda delibera AG.E.A.. I produttori associati con OO.PP. convenzionate devono depositare i fascicoli presso le OO.PP. di riferimento. 3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici, garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non verga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie. In particolare, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti' e corredata della documentazione richiesta; sia stata firmata dal titolare della domanda; sia pervenuta all'AG.E.A, entro i termini previsti; sia ritenuta ammissibile; ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo. 3.1 CONTROLLI FORMALI I controlli formali riguardano la verifica dei rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare: presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale; verifica della presenza della firma del richiedente; verifica della presenza della autentica della firma o della copia di un documento di riconoscimento; verifica della data di ricezione della domanda. 3.1.1 Certificato antimafia I produttori che richiedono una pagamento per superfici superiore ai 300 milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere l'aiuto, ed indicare la data di rilascio (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decr. legisl. n. 490 del 08/08/94, art. 4). Se il produttore fosse esente ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/55, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., dovra' presentare la dichiarazione di esenzione. Se nessuna certificazione fosse allegata oppure il certificato antimafia fosse stato rilasciato in data anteriore al 1 febbraio, la domanda non verra' liquidata per importi superiori ai 300 milioni. Sara' cura della Organizzazione Professionale per il tramite della quale la demanda e' stata presentata richiedere il certificato antimafia; per i produttori che non si avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta richiesta verra' effettuata direttamente dall'AG.E.A. 3.7.2 Firma La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell' aiuto. La mancata apposizione della firma comporta la nullita' della domanda. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge n. 191/98, la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. 3.2 CONTROLLI ANAGRAFICI Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA o, nell'ipotesi in cuiricorrano le condizioni per l'esenzione, il Codice Fiscale. I soggetti esenti devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda, si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria. 3.2.1 Produttore Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale e/o della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verra' bloccata ai fini del pagamento del premio. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione l'erogazione del pagamento per superficie verra' bloccata. I dati di domicilio o sede legale devono essere correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa dei premio richiesto, nel caso di invio di assegno non trasferibile. 3.2.2 Rappresentante legale Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'erogazione del pagamento per superfici verra' bloccata. I dati di domicilio devono essere correttamente indicati nella domanda. 3.3 MODALITA' DI PAGAMENTO Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento per superfici. Se non e' stata indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB o il numero di c/c postale sono assenti o errati si attribuisce in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" . Al fine di consentire una migliore gestione delle procedure e delle modalita' di liquidazione, si invitano i produttori a privilegiare il pagamento tramite accreditamento sul proprio C/C bancario o postale, indicando con chiarezza e precisione il numero del proprio conto e delle coordinate bancarie. 3.4 CONTROLLI SULLE PARTICELLE I controlli sulle particelle sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza, dell'estensione e dell'ubicazione dell'appezzamento in esame, in modo da consentire la corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione. Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministativamente accertata. Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verra' ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti criteri previsti dalia normativa comunitaria:

============================================================== ESITO DEL CONTROLLO % SCOSTAMENTO SUPERFICIE AMMISSIBILE -------------------------------------------------------------- Assoluta 0 Quella dichiarata
concordanza -------------------------------------------------------------- In tolleranza (0-3) e al Quella accertata
massimo 2 ha -------------------------------------------------------------- In tolleranza (3-20) Quella accertata meno
due volte la diffe-
renza riscontrata -------------------------------------------------------------- Fuori tolleranza Oltre 20 Nessuna -------------------------------------------------------------- La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: ( (superficie dichiarata - superficie accertata) / superficie accertata) * 100. Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata. 3.4.1 Codice utilizzo/varieta' L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio. Si rammenta che il produttore che coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia autenticata) non risultasse rilevata, la domanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio. Se la particela dichiarata con il codice utilizzo 9, 24 o 50 (set-aside ordinario o no-food) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro B delle domande incongruente o non dichiarato, verra' bloccata. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio. Si rammenta che il produttore di lino da fibra e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, la demanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio. Si rammenta che il produttore di canapa e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini. variatali) Se i cartellini non risultassero rilevati, la domanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione dei premio. La quantita' minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiutc e' di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione. Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio supplementare. 3.4.1.1 Grano duro supplementare Il premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 9, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e' comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reo (GE) n. 2316/99), per le quali e' necessario allegare la copia delle fatture d' acquisto con, l'indicazione delle varieta' e dei numero di' identificazione della partita "ENSE". Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso dei richiedente per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etici-ette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con. la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestare l'avvenuto ritiro delle sementi (art. 3, par. 36 del Decreto MiPAF del 04/04/2000) Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000). Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitative indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 9 del reg. (CEE) n. 3887/92). 3.4.2 Tipo di conduzione E' assolutamente necessario indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, anche perche' tale informazione sara' tenuta in considerazione ai fini della risoluzione di eventuali superi. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile. 3.4.3 Ubicazione L'entita' del pagamento per superficie varia in funzione del ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi ,identificativi della particella stessa. L'incongruenza una il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stesa. Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini' del pagamento del premio. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi dell'emananda delibera dell'AG.E.A.), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i" casi particolari". Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici. Qualora si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali non censiti dal Catasto Nazionale e per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovra' comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti . riferimenti catastali in proprio possesso. In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarita' dell'appezzamento. Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AG.E.A.. Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000. Qualora vengano riscontrate anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad essa riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile e verranno applicate le conseguenti penalita'. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi sara' possibile effettuare correzioni solo in caso di errata acquisizione da parte dell'Amministrazione. Il produttore ha la possibilita' di rinunciare alla richiesta di premio per una specifica particella per causa di forza maggiore (documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione e senza penalita'. La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella o parte di essa senza alcuna giustificazione, comporta invece l'esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione e l'applicazione delle penalita'. Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verra' esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste. 3.4.4 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A. Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle parcicelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace. Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. e' basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aere dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non eligibili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione nel corso delle campagne 1999 e 2000. Le ortofoto digitali soro prodotte in scala nominale 1:10.000 ed inquadrate nel sistema cartografico nazionale facente riferimento alla cartografia I.G.M. ufficiale dello Stato italiano. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali. La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale dei G.I.S., e' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli' appezzamentiagricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree rese disponibili si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2000 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale. 3.4.4.1 Controllo di eligibilita' delle particelle dichiarate Su richiesta della Commissione U.E., e' stato effettuato il censimento delle superfici non eligibili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non eligibile quella porzione di terreno destinata a: • usi non agricoli; • colture forestali; • colture permanenti; • pascoli permanenti. Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto 1999 e 2000 e coperto dalla verifica di non eligibilita'. 3.4.5 Superi La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice istat comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella; viene definita "in supere" quando la somma delle superfici utilizzate supera la superficie catastale. 3.4.5.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste (ad esclusione delle particelle sottoposte ai controlli oggettivi, per le quali il termine di confronto e' la superficie accertata in loco). 3.4.5.2 Supero nell'ambito di piu' domande Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate stilizzate e la superficie catastale. Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. 3.4.5.3 Supero rispetto all'accertato Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini dei pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. 3.4.5.4 Supero con altri regimi di aiuto 3.4.5.4.1 Tabacco Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella domanda "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. 3.4.5.4.2 Pomodoro Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella domanda "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. 4 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI I controlli amministrativi saranno completati da. controlli oggettivi effettuati in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento dei Consiglio (CEE) 3509/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92, con particolare riferimento all'art. 6, paragrafi 3 e 4 del reg. n. 3887/92. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata. In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo "controlli amministrativi - controlli sulle particelle". Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente per negligenza grave, l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato. In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, l'imprenditore escluso dal beneficio di qualsiasi regime di' aiuto rientrante nella gestione prevista dal reg. (CEE) n. 3508/92 per l'anno considerato e per l'anno civile successivo, e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda e' stata rifiutata. Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso. 5 CONTROLLI SULLE SUPERFICI 5.1 SET-ASIDE "L'obbligo di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99). I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24 e/o 50), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99). Nessun pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 24), topinambur (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999). I coltivatori che dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 10%. A tutti i coltivatori e' data la facolta' di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 14%; nelle aree individuate ai sensi della legge n. 365 dell'11 dicembre 2000, tale limite massimo e' fissato al 20% (art. 2 del DECRETO MiPAF 2001 di modifica del DECRETO MiPAF 04/04/2000). Vengono sottoposte a controllo per il set-acide tutte le domande di pagamento per superficie. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporozioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono rispettare la, proporzionalita' con le, superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono ammessi i seguenti principi di deroga: 1. aziende su piu' zone contigue; 2. zone con obbligo di set-acide minore o uguale a 2 ha; Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, e' necessario barrare la casella 4 delle dichiarazioni, nella "sezione X - Riepilogo generale" del modello di domanda di pagamento. Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza tra le varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. L'applicazione delle deroghe non puo' comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non. e' concesso alcun. pagamento quelle dichiarante con il codice utilizzo 9 e le varieta' 54 e 55 (ritirate dalla produzione ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Nei casi seguenti: • se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette • dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) dalle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24 e/o 50 e codice varieta' fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50) viene effettuato il riproporzionamento delle superfici a pregio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura del le superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99). Se il produttore con una produttivita' > 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrra' il mancato pagamento per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (quindi, ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone). Nel caso in cui il produttore ecceda la quantita' di set-sside consentita, si' abbassera' il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo. Se il produttore ha dichiarato una produttivita' > 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere inferiore a 3000 metri. "Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000 mq, [...] non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000") . " ... E' possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in un'altra zona" (punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso un'altra zona di produzione diversa da quella deve si trovano le superfici coltivate. 5.2 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE In alternativa alla messa a riposo ordinarla il produttore puo' destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano ne' animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarante in domanda con codice utilizzo "24" e/o "50". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con i codici utilizzo 24/50, limitatamente alle varieta' elencate nella tabella delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Qualora le semine avvengano dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento, le etichette possono essere depositate entro il 30 giugno. L'indicazione delle quantita' di sementi dovra' essere indicata, per il raccolto 2001, allegando una dichiarazione al modello di domanda. Le medesime procedure e modalita' si intendono applicate per la canapa coltivata sui terreni ritirati dalla produzione ed indirizzata nella filiera non alimentare di cui al Reg. CE n. 2461/99. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi. Il contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro e non oltre la daga di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena l'irricevibilita' dello stesso. Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nella circolare AIMA n. 19 del 1/12/97. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancati ed il contratto medesimo dovra' ritenersi nullo. Qualora le parti contraenti modifichino o rischiano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di variazione, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di variazione per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non piu', oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; cio' dovra' essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricole o sanitario e trasmessa dai produttore all'AG.E.A.). Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A. la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle variazioni alla domanda di pagamento per superfici. Le domande con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice stilizzo 24) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione noi possono essere liquidate. Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, si sospende il pagamento dalla pagamento per superfici per le superfici messe a riposo no-food e applicando il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti' contrattuali. Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo puo' essere versato prima della trasformazione della materia prima, se: 1. e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il produttore si era impegnato; 2. e' stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 15 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per le colture a semina primaverile); 3. e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore; 4. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia). In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene bloccato il pagamento della domanda. Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditrice non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento CEE c. 3887/92 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre). Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia. Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi. Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli e cause di forza maggiore (danni causati da calamita' naturali, animali od uccelli) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni il produttore puo' comunicare all'AG.E.A. per mezzo di un modello "lettera di variazione" la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte. 5.3 SET-ASIDE PLURIENNALE I produttori possono richiedere il pagamento relative, al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B: -2, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno; -3, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale. Il coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie: -nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 29 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99; -in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A. (es.: ricomposizione fondiaria o verificarsi di eventi imprevedibili indipendenti dalla volonta' del coltivatore. Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versate per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99). Se, a seguito oli un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e' impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve utilizzare il modello predisposto dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato II alla presente circolare. 6 AIUTO DI INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE Il produttore che intende richiedere l'aiuto integrativo e' tenuto a presentare la domanda di aiuto per superficie indicando tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli. Inoltre il produttore e' tenuto a segnalare le particelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella PASCOLO nel riquadro 8 del quadro 3 della domanda di pagamento per superfici. 7 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI Ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 2392/99, il produttore zootecnico che intende beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione. Per il raccolto 2001, in via transitoria, la richiesta di premio all'estensivizzazione e' dedotta in funzione delle utilizzazioni dichiarate dal produttore nell'ambito dell'utilizzo foraggere attese le disposizioni applicative del MiPAF. Infatti, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Mi.P.A.F. 22 gennaio 2001, "la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera. (...) Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4". Tali colture sono individuate dai codici varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e 39 nell'ambito della domanda di aiuto per "superfici". Ai sensi dell'art. 19 del citato Decreto "la superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; soro inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37". 8 RICORSO AL CREDITO L'Amministrazione ha previsto il rilascio di un certificato di credito al produttore che ne faccia richiesta nella domanda di pagamento. Tale certificato, riportante l'indicazione dell'importo e della data di pagamento, sara' inviato dall'AG.E.A. non appena terminati i controlli informatico-amministrativo ai produttori richiedenti la cui domanda di aiuto sia risultata priva di anomalie e/o non soggetta ai controlli oggettivi. Il titolare del certificato di credito potra' rivolgersi ad un Istituto bancario di sua fiducia.
Il direttore Area organismo pagatore: MIGLIORINI
 
ALLEGATI

--> Per i rimanenti allegati da pag. 25 a pag. 61 <--
--> si fa riferimento al supporto cartaceo del <--
--> Suppl. Ord. n. 124 alla G.U. n. 116 del 21 maggio 2001 <--
 
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