Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 180 |
Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego 1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attivita' di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di: a) politiche attive del lavoro; b) collocamento. 2. Sono altresi' delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della regione Sardegna: "Art. 5. - Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichita' e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.". "Art. 6. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.".
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| Art. 2. Competenze dello Stato 1. Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato: a) la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; b) l'autorizzazione all'espletamento di attivita' lavorative all'estero; c) la conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) la progettazione ed il coordinamento del sistema informativo di lavoro; e) la vigilanza in materia di cooperazione; f) il raccordo con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. |
| Art. 3. Attribuzione delle competenze 1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti; c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia; g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica; h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potesta' di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali. 2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare: a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento obbligatorio; d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; f) collocamento dei lavoratori a domicilio; g) collocamento dei lavoratori domestici; h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: "Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita' rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. 5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6; c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7. 6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del commna 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento. 7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera. 8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione. 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita, di cui all'art. 6, comma 1. 12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria.".
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| Art. 4. Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali 1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione. 2. In particolare presso la regione e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere. |
| Art. 5. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale. 2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. |
| Art. 6. Soppressione di organi collegiali 1. A decorre dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio. |
| Art. 7. Personale 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso. 2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformita' alle previsioni di cui al successivo comma 5. 3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali. 4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata e' assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11. 6. Il personale di cui al comma 2 sara' definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3. 7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, e' prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione. |
| Art. 8. Soppressione uffici periferici 1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonche' nella titolarita' dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data. 3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616): "Art. 3. - La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunita' montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.".
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| Art. 9. Sistema informativo 1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovra' essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato. 2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. 3. La regione svolge l'attivita' di gestione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. |
| Art. 10. Partecipazione della regione 1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. La regione e' sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione. 3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".
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| Art. 11. Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1. 2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. 3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3o dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 11: - Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "56. - Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.". - Il testo del comma terzo dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate e' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.".
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