| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 9 maggio 2001 |  
| Statuto dell'Agenzia di protezione civile. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  Visto   il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare   le  disposizioni  recate  dal  Capo  IV  del  Titolo  V istitutivo dell'Agenzia di protezione civile;  Visti   in   particolare   gli   articoli   80   ed  87,  i  quali, rispettivamente,  prevedono  che  l'Agenzia  di  protezione civile e' sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministro  dell'interno che esercita poteri di indirizzo sulle relative attivita' e che l'Agenzia medesima e' dotata di statuto;  Vista  la  delibera  del  3 maggio  2001,  con la quale il comitato direttivo  dell'Agenzia  ha adottato una proposta di statuto composta di quattordici articoli;  Ravvisata  la  necessita'  che l'art. 14 della predetta proposta di statuto venga modificato nella maniera seguente:  "Art.   14   (Funzionamento   dell'Agenzia).   -   1.  Nel  periodo intercorrente  tra  la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta   tutti   gli   atti   strettamente  necessari  ad  assicurare l'ordinario   funzionamento  dell'Agenzia,  ivi  compresi  quelli  di competenza  del  comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo"; cio' al fine di corrispondere   all'esigenza,  di  carattere  permanente,  che  venga comunque  assicurato  il  funzionamento  dell'Agenzia  nelle more del rinnovo del comitato direttivo.                              Decreta:  La  proposta  di  statuto  dell'Agenzia  di  protezione  civile  e' approvata con la modifica di cui in premessa.    Roma, 9 maggio 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
|   |                Statuto dell'Agenzia di protezione civile                               Art. 1.                    Agenzia di protezione civile    1. L'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, istituita  ai  sensi  dell'art.  79 del decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   300,   di  seguito  denominato  decreto  istitutivo,  ha personalita'  giuridica  ed  e'  dotata  di  autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.    2.  L'Agenzia esercita le funzioni, i compiti tecnico operativi e scientifici  previsti  dagli  articoli  79, comma 2, e 81 del decreto istitutivo  e  svolge  la  propria  attivita'  in  base a principi di legalita,  imparzialita'  e  trasparenza,  con criteri di efficienza, economicita'  ed  efficacia.  Per  quanto  non  previsto  dal decreto istitutivo, l'Agenzia e' regolata dal codice civile.    3.   L'attivita'   degli  organi  dell'Agenzia  viene  svolta  in conformita'  agli  indirizzi  del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi dell'art. 80 del decreto istitutivo.                               Art. 2.                             O r g a n i    1.  Ai  sensi  dell'art.  82  del  decreto istitutivo sono organi dell'Agenzia:      a) il direttore;      b) il comitato direttivo;      c) il collegio dei revisori dei conti.    Presso  l'Agenzia  operano, altresi, la commissione nazionale per la  previsione  e  la  prevenzione  dei  grandi  rischi e il comitato operativo  della  protezione  civile,  di cui all'art. 83 del decreto istitutivo.    2. Il direttore e i componenti del comitato direttivo non possono svolgere  attivita'  o  incarichi,  anche  occasionali,  che  possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia.    3.  La  revoca  dei componenti del comitato direttivo e' disposta dal  Consiglio  dei  Ministri  in  conformita'  alle procedure di cui all'art. 82, comma 3, del decreto istitutivo.    4. Non puo' essere nominato membro del collegio dei revisori e se nominato   decade   dall'ufficio,   l'interdetto,  l'inabilitato,  il fallito,  o  chi  e'  stato  condannato  ad  una  pena  che  comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi, ovvero il coniuge, i parenti e gli affini  dei  membri  del  comitato direttivo entro il quarto grado, e coloro  che  sono  legati  all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.    5.  I compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.                               Art. 3.                     Attribuzioni del direttore    1.  Il  direttore  e'  il legale rappresentante dell'Agenzia e la dirige.  Il  direttore  svolge  tutti  i  compiti  non  espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi.    2.   Il  direttore  provvede  ad  attivare  tutte  le  iniziative necessarie  a  prevenire  situazioni  di pericolo e a fronteggiare le emergenze  anche  in  riferimento,  sentito  il comitato direttivo, a quanto stabilito dall'art. 81, comma 1, lettere b) e c/2) del decreto istitutivo.  Adotta,  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  tutti i provvedimenti   necessari,   sottoponendo  a  ratifica  del  comitato direttivo,  nel  piu' breve tempo possibile, quelli di competenza del comitato medesimo.    3. Il direttore informa tempestivamente il comitato direttivo sui provvedimenti  adottati  in merito alla preposizione dei dirigenti di livello generale alle strutture di vertice dell'Agenzia.    4.  In  caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le  attribuzioni  del  direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, designato dal Ministro dell'interno.                               Art. 4.                 Attribuzioni del comitato direttivo    1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera:      a) i regolamenti e gli altri atti generali per il funzionamento dell'Agenzia, il bilancio e le relative variazioni, i rendiconti, nei termini  e con le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita, per  la  successiva  trasmissione  al  Ministro dell'interno, ai fini dell'art. 80, comma 1, del decreto istitutivo;      b) i  programmi  articolati  in  attivita'  di  gestione  e  in progetti  straordinari,  con  l'individuazione  delle  risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalita;      c) la  formulazione  degli  indirizzi e dei criteri generali di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) ed f) n. 1 e all'art. 93, comma 1,  lettera  g)  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche con  riguardo  alle  modalita'  organizzative  e di funzionamento del comitato operativo di protezione civile;      d) le  spese  per  il  funzionamento  dell'Agenzia superiori al limite che verra' indicato nel regolamento di contabilita;      e) i  criteri  e le modalita' per il reclutamento del personale anche dirigenziale in conformita' con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro;      f) la nomina dei dirigenti dell'Agenzia;      g) l'assunzione  di esperti con i contratti a tempo determinato di cui all'art. 85, comma 3 del decreto istitutivo;      h) la  designazione  dei rappresentanti dell'Agenzia in seno al comitato operativo della protezione civile;      i) la  partecipazione  agli  accordi  con  soggetti  pubblici e privati nelle forme previste dalla legge;      j) la  partecipazione a consorzi e fondazioni, l'acquisizione e la  cessione  di beni immobili, la fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni  nella  materia  di  competenza  a soggetti di diritto pubblico e privato;      k) ogni  altra  questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.    2.  Ogni  componente  del  comitato  puo' avanzare proposte sulle materie di cui al comma 1.    3.   Il   comitato  direttivo  delibera,  altresi,  le  eventuali modifiche  dello  statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'interno.    4.  Il comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal  presente  statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di organizzazione, di contabilita' e del personale.                               Art. 5.                Funzionamento del comitato direttivo    1.   Il  comitato  direttivo  si  riunisce  su  convocazione  del direttore  ogniqualvolta  egli  lo  ritenga  necessario o su motivata richiesta  di  un  suo  componente,  e  comunque almeno quattro volte all'anno.  Il comitato direttivo si riunisce entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa agli  atti  di  cui  all'art.  80,  comma  1, del decreto istitutivo, sottoposti  a  controllo  e  sospesi per ragioni di legittimita' o di merito.    2.  Su specifici argomenti, il direttore ha facolta' di invitare, ai  soli  fini dell'acquisizione del parere, alle sedute del comitato direttivo  i  rappresentanti  di  altre  amministrazioni  o  agenzie, nonche' esperti nelle materie da trattare, anche esterni all'Agenzia.    3.  L'avviso  di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta,  l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve essere inviato,  tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno  cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza  il  comitato  puo'  essere immediatamente convocato, anche telefonicamente,   per   deliberare   solo   su   questioni  connesse all'urgenza.    4.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, secondo periodo, del presente articolo,  il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro.    5.  Il  comitato  si  intende regolarmente costituito quando alla seduta  e'  presente  la maggioranza dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso  di  convocazione,  ogni  componente  puo'  opporsi  alla discussione  di  argomenti  sui quali non si ritiene sufficientemente informato.    6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza,  da chi ne fa le veci, ovvero dal componente piu' anziano di nomina.    7.  Le  deliberazioni  del  comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio.    8.  Quando il comitato e' chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni   sono   adottate   con   la maggioranza  assoluta  dei componenti.    9.  Delle sedute del comitato e' redatto apposito verbale, a cura di   un   segretario   che   sara'   previsto   nel   regolamento  di organizzazione.                               Art. 6.          Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti    1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art.  2403  del codice civile in quanto applicabili. Riferisce al direttore  ed  al comitato direttivo si eventuali gravi irregolarita' riscontrate  e collabora con il direttore e con il comitato direttivo secondo quanto disposto dal regolamento di contabilita.    2.   I   revisori   rispondono   della   veridicita'  delle  loro attestazioni  ed  adempiono  ai  loro  doveri  con  la  diligenza del mandatario.  Devono,  inoltre, preservare la riservatezza dei fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.    3.  I  membri  del  collegio  possono  assistere  alle sedute del comitato  direttivo senza diritto di voto e le loro osservazioni sono assunte a verbale.    4.  Il  collegio  dei  revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti  dell'Agenzia  ed  i singoli componenti dell'organo possono eseguire ispezioni e controlli connessi al loro mandato.                               Art. 7.          Funzionamento del collegio dei revisori dei conti    1.   Il   collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  convocato  dal presidente,  anche  su  richiesta  dei  componenti,  ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.    2.  Le  deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza dei suoi  componenti.  li  componente  dissenziente  ha  diritto  a  fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.    3.  Le  sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che  viene  trascritto  sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.                               Art. 8.                   Strutture di controllo interno    1.  Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo  i  principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di organizzazione.                               Art. 9.          Autonomia finanziaria e contabilita' dell'Agenzia    1.  L'Agenzia,  in  attuazione dell'art. 79, comma 1, del decreto istitutivo   provvede   autonomamente  alla  gestione  delle  risorse finanziarie  necessarie  ai  propri  fini  istituzionali in base alle norme del regolamento di contabilita.    2. Con il regolamento di contabilita' vengono disciplinati:      il bilancio preventivo e il conto consuntivo;      la  gestione  finanziaria con valutazioni economiche attraverso la contabilita' analitica;      la gestione del patrimonio;      l'attivita' negoziale;      ogni altro aspetto contabile.    3. Il regolamento deve tenere conto delle particolari esigenze di rapidita' nella ridistribuzione delle risorse e nell'erogazione della spesa  connesse  alle  situazioni  di  emergenza  e  ricorrendo,  ove occorra, alle norme del codice civile.    4.   L'attivita'   dell'Agenzia  si  uniforma  alla  legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, le forniture e i servizi.                              Art. 10.       Principi generali di organizzazione e di funzionamento    1.  Con  apposito  regolamento viene definita, ai sensi dell'art. 79,  comma 1,  del decreto istitutivo, l'organizzazione dell'Agenzia, che  si  articola  in  aree  funzionali, alle quali vengono assegnate competenze omogenee ed organiche.    2.   Il   regolamento   di  organizzazione  deve  assicurare,  in particolare:      a) la flessibilita' delle strutture, in modo da garantire oltre al  loro razionale funzionamento nell'esercizio dei compiti ordinari, la  massima  rapidita'  ed  efficacia  degli  interventi  nelle varie situazioni di emergenza;      b) la valorizzazione, con mantenimento della specificita, delle strutture   operative   e   tecnico-scientifiche   che   confluiscono nell'Agenzia ai sensi dell'art. 79, comma 2, del decreto istitutivo;      c) il  raccordo  con  le  strutture  di protezione civile delle regioni  e degli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 81, comma 1, lettere c/1), c/3), e), i) ed m) del decreto istitutivo.                              Art. 11.                   Personale e relazioni sindacali    1. Con apposito regolamento viene disciplinato, l'ordinamento del personale dell'Agenzia. In particolare, il regolamento del personale: stabilisce la dotazione organica complessiva, tenendo conto di quanto previsto   dal   regolamento   di  organizzazione;  detta  norme  per l'assunzione del personale e per la formazione professionale, nonche' per  l'utilizzazione  del  personale di cui all'art. 85, comma 2, del decreto   istitutivo;  definisce  le  modalita'  per  l'accesso  alla dirigenza.    2.  L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto  alle esigenze di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione  con  le  rappresentanze  dei  lavoratori  secondo  le modalita' previste nella normativa vigente e nei contratti di lavoro.                              Art. 12.   Posizione del direttore e dei componenti del comitato direttivo    1.  Lo  status  del  direttore  e  dei  componenti  del  comitato direttivo,  se  dipendenti  pubblici,  resta regolato dalle norme dei rispettivi ordinamenti.                              Art. 13.               Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato    1.  L'Agenzia  si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.                              Art. 14.                     Funzionamento dell'Agenzia    1.  Nel  periodo  intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi  dell'art.  82,  comma  4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo,  il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad  assicurare  l'ordinario  funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli  di  competenza  del  comitato  direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo.  |  
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