Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 maggio 2001
Statuto dell'Agenzia di protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare le disposizioni recate dal Capo IV del Titolo V istitutivo dell'Agenzia di protezione civile;
Visti in particolare gli articoli 80 ed 87, i quali, rispettivamente, prevedono che l'Agenzia di protezione civile e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'interno che esercita poteri di indirizzo sulle relative attivita' e che l'Agenzia medesima e' dotata di statuto;
Vista la delibera del 3 maggio 2001, con la quale il comitato direttivo dell'Agenzia ha adottato una proposta di statuto composta di quattordici articoli;
Ravvisata la necessita' che l'art. 14 della predetta proposta di statuto venga modificato nella maniera seguente:
"Art. 14 (Funzionamento dell'Agenzia). - 1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo"; cio' al fine di corrispondere all'esigenza, di carattere permanente, che venga comunque assicurato il funzionamento dell'Agenzia nelle more del rinnovo del comitato direttivo.
Decreta:
La proposta di statuto dell'Agenzia di protezione civile e' approvata con la modifica di cui in premessa.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Bianco
 
Statuto dell'Agenzia di protezione civile
Art. 1.
Agenzia di protezione civile
1. L'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica ed e' dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. L'Agenzia esercita le funzioni, i compiti tecnico operativi e scientifici previsti dagli articoli 79, comma 2, e 81 del decreto istitutivo e svolge la propria attivita' in base a principi di legalita, imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Per quanto non previsto dal decreto istitutivo, l'Agenzia e' regolata dal codice civile.
3. L'attivita' degli organi dell'Agenzia viene svolta in conformita' agli indirizzi del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 80 del decreto istitutivo.
Art. 2.
O r g a n i
1. Ai sensi dell'art. 82 del decreto istitutivo sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Presso l'Agenzia operano, altresi, la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile, di cui all'art. 83 del decreto istitutivo.
2. Il direttore e i componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' o incarichi, anche occasionali, che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia.
3. La revoca dei componenti del comitato direttivo e' disposta dal Consiglio dei Ministri in conformita' alle procedure di cui all'art. 82, comma 3, del decreto istitutivo.
4. Non puo' essere nominato membro del collegio dei revisori e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi, ovvero il coniuge, i parenti e gli affini dei membri del comitato direttivo entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
5. I compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 3.
Attribuzioni del direttore
1. Il direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia e la dirige. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi.
2. Il direttore provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze anche in riferimento, sentito il comitato direttivo, a quanto stabilito dall'art. 81, comma 1, lettere b) e c/2) del decreto istitutivo. Adotta, in caso di necessita' ed urgenza, tutti i provvedimenti necessari, sottoponendo a ratifica del comitato direttivo, nel piu' breve tempo possibile, quelli di competenza del comitato medesimo.
3. Il direttore informa tempestivamente il comitato direttivo sui provvedimenti adottati in merito alla preposizione dei dirigenti di livello generale alle strutture di vertice dell'Agenzia.
4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, designato dal Ministro dell'interno.
Art. 4.
Attribuzioni del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera:
a) i regolamenti e gli altri atti generali per il funzionamento dell'Agenzia, il bilancio e le relative variazioni, i rendiconti, nei termini e con le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita, per la successiva trasmissione al Ministro dell'interno, ai fini dell'art. 80, comma 1, del decreto istitutivo;
b) i programmi articolati in attivita' di gestione e in progetti straordinari, con l'individuazione delle risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalita;
c) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) ed f) n. 1 e all'art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche con riguardo alle modalita' organizzative e di funzionamento del comitato operativo di protezione civile;
d) le spese per il funzionamento dell'Agenzia superiori al limite che verra' indicato nel regolamento di contabilita;
e) i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale anche dirigenziale in conformita' con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro;
f) la nomina dei dirigenti dell'Agenzia;
g) l'assunzione di esperti con i contratti a tempo determinato di cui all'art. 85, comma 3 del decreto istitutivo;
h) la designazione dei rappresentanti dell'Agenzia in seno al comitato operativo della protezione civile;
i) la partecipazione agli accordi con soggetti pubblici e privati nelle forme previste dalla legge;
j) la partecipazione a consorzi e fondazioni, l'acquisizione e la cessione di beni immobili, la fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di competenza a soggetti di diritto pubblico e privato;
k) ogni altra questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.
2. Ogni componente del comitato puo' avanzare proposte sulle materie di cui al comma 1.
3. Il comitato direttivo delibera, altresi, le eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'interno.
4. Il comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di organizzazione, di contabilita' e del personale.
Art. 5.
Funzionamento del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario o su motivata richiesta di un suo componente, e comunque almeno quattro volte all'anno. Il comitato direttivo si riunisce entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa agli atti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto istitutivo, sottoposti a controllo e sospesi per ragioni di legittimita' o di merito.
2. Su specifici argomenti, il direttore ha facolta' di invitare, ai soli fini dell'acquisizione del parere, alle sedute del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti nelle materie da trattare, anche esterni all'Agenzia.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza il comitato puo' essere immediatamente convocato, anche telefonicamente, per deliberare solo su questioni connesse all'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro.
5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta e' presente la maggioranza dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, ogni componente puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente piu' anziano di nomina.
7. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio.
8. Quando il comitato e' chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
9. Delle sedute del comitato e' redatto apposito verbale, a cura di un segretario che sara' previsto nel regolamento di organizzazione.
Art. 6.
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile in quanto applicabili. Riferisce al direttore ed al comitato direttivo si eventuali gravi irregolarita' riscontrate e collabora con il direttore e con il comitato direttivo secondo quanto disposto dal regolamento di contabilita.
2. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, preservare la riservatezza dei fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
3. I membri del collegio possono assistere alle sedute del comitato direttivo senza diritto di voto e le loro osservazioni sono assunte a verbale.
4. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Agenzia ed i singoli componenti dell'organo possono eseguire ispezioni e controlli connessi al loro mandato.
Art. 7.
Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. li componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.
Art. 8.
Strutture di controllo interno
1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo i principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di organizzazione.
Art. 9.
Autonomia finanziaria e contabilita' dell'Agenzia
1. L'Agenzia, in attuazione dell'art. 79, comma 1, del decreto istitutivo provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del regolamento di contabilita.
2. Con il regolamento di contabilita' vengono disciplinati:
il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
la gestione finanziaria con valutazioni economiche attraverso la contabilita' analitica;
la gestione del patrimonio;
l'attivita' negoziale;
ogni altro aspetto contabile.
3. Il regolamento deve tenere conto delle particolari esigenze di rapidita' nella ridistribuzione delle risorse e nell'erogazione della spesa connesse alle situazioni di emergenza e ricorrendo, ove occorra, alle norme del codice civile.
4. L'attivita' dell'Agenzia si uniforma alla legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, le forniture e i servizi.
Art. 10.
Principi generali di organizzazione e di funzionamento
1. Con apposito regolamento viene definita, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del decreto istitutivo, l'organizzazione dell'Agenzia, che si articola in aree funzionali, alle quali vengono assegnate competenze omogenee ed organiche.
2. Il regolamento di organizzazione deve assicurare, in particolare:
a) la flessibilita' delle strutture, in modo da garantire oltre al loro razionale funzionamento nell'esercizio dei compiti ordinari, la massima rapidita' ed efficacia degli interventi nelle varie situazioni di emergenza;
b) la valorizzazione, con mantenimento della specificita, delle strutture operative e tecnico-scientifiche che confluiscono nell'Agenzia ai sensi dell'art. 79, comma 2, del decreto istitutivo;
c) il raccordo con le strutture di protezione civile delle regioni e degli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 81, comma 1, lettere c/1), c/3), e), i) ed m) del decreto istitutivo.
Art. 11.
Personale e relazioni sindacali
1. Con apposito regolamento viene disciplinato, l'ordinamento del personale dell'Agenzia. In particolare, il regolamento del personale: stabilisce la dotazione organica complessiva, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di organizzazione; detta norme per l'assunzione del personale e per la formazione professionale, nonche' per l'utilizzazione del personale di cui all'art. 85, comma 2, del decreto istitutivo; definisce le modalita' per l'accesso alla dirigenza.
2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori secondo le modalita' previste nella normativa vigente e nei contratti di lavoro.
Art. 12.
Posizione del direttore e dei componenti del comitato direttivo
1. Lo status del direttore e dei componenti del comitato direttivo, se dipendenti pubblici, resta regolato dalle norme dei rispettivi ordinamenti.
Art. 13.
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14.
Funzionamento dell'Agenzia
1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo.
 
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