Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 maggio 2001
Interventi urgenti nel comune di San Vito Lo Capo interessato da dissesti idrogeologici e altre disposizioni di protezione civile per la Sicilia. (Ordinanza n. 3133).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 concernente la deliberazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di San Vito Lo Capo interessato da un grave e diffuso dissesto idrogeologico con distacco di massi di notevoli dimensione che ha provocato ingenti danni alle strutture abitative ed alle infrastrutture pubbliche;
Visto il verbale della Conferenza di servizi, indetta dalla regione siciliana in data 11 aprile 2001, nella quale e' stata rappresenta la situazione di pericolo in corrispondenza dei versanti e di grave pericolo per l'area sottostante;
Considerato che tale situazione di grave pericolo alle persone ed ai loro beni necessita di interventi urgenti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota n. 178/UT in data 12 aprile 2001 con la quale l'amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha rappresentato le esigenze urgenti;
Acquisita l'intesa della regione siciliana con nota del 2 maggio 2001;
Viste le note della regione siciliana protocollo n. 2459 in data 21 marzo 2000 e n. 1463 in data 14 febbraio 2001 con le quali viene richiesta la riassegnazione della somma di lire 1.364.757.220 per il completamento delle attivita' di cui all'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assegna all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la gestione del sistema Poseidon per la sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale;
Considerato che e' in atto una crisi sismica sull'Etna e che occorre assicurare la piena efficienza del sistema di sorveglianza;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per gli interventi per fronteggiare l'emergenza nel comune di San Vito Lo Capo sono assegnate le seguenti somme:
a) lire 7.700 milioni per gli interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei versanti in dissesto idrogeologico, al Dipartimento di protezione civile della regione siciliana;
b) lire 560 milioni per il ripristino della strada comunale e dell'acquedotto, al comune di San Vito Lo Capo;
c) lire 1.740 milioni per gli interventi a favore dei privati danneggiati da erogare nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 4 commi 2, 3, 6, 7 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' per indennizzi per gli edifici da delocalizzare, assegnati al comune di San Vito Lo Capo;
2. Il Dipartimento regionale di protezione civile, curera' la realizzazione della presente ordinanza predisponendo entro 30 giorni dalla data di emanazione un piano che oltre agli interventi di cui al comma 1, lettera a), da realizzarsi in stretta scansione temporale, individua gli edifici, danneggiati e non, da delocalizzare, rientranti nell'area ritenuta a rischio elevato, anche a intervento eseguito. Tale individuazione puo' essere rideterminata in dipendenza dell'esito dei lavori eseguiti. Agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) provvede il comune di San Vito Lo Capo. Il piano viene sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.
3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacale di sgombero, il sindaco del comune di San Vito Lo Capo riconosce un contributo fino a lire 600.000 per la durata di mesi otto, con le modalita' di cui alla direttiva 23 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 2000. L'onere e' posto a carico della disponibilita' di cui al comma 1, lettera c).
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 pari a lire 10 miliardi si provvede quanto a lire 5 miliardi con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo per la protezione civile) e per i rimanenti 5 miliardi a carico delle risorse finanziarie della regione siciliana.
 
Art. 3.
1. Per l'approvazione dei progetti, per l'affidamento e la realizzazione degli interventi, e' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994 n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995 n. 216 e 18 novembre 1998 n. 415, art. 4, comma 17, art. 6, comma 5, ed articoli 99, 10 comma 1-quater 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995 n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 art. 10 comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55 articoli 3, 4, 6, 8;
leggi regione Siciliana strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga e in particolare: articoli 5-bis, 6, 36, 39, legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche e integrazioni; art. 6 legge regionale n. 35/1978;
2. Per l'approvazione dei progetti e' autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita, urgenza e indifferibilita' dei lavori. E' autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennita' di esproprio.
3. Il dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
 
Art. 4.
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' di cui all'ordinanza n. 2479/1996 e' assegnata, al Presidente della regione siciliana gia' nominato commissario delegato, la somma di L. 1.364.757.220 che gravera' sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 5.
1. Nelle more dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assegnano all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la gestione del sistema Poseidon per la sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale ed al fine di assicurare il servizio essendo in atto una crisi sismica sull'Etna, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire all'Istituto predetto la somma di lire 3 miliardi. All'onere si fa fronte con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base n. 20.1.1.0 (Cap. 5882) del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su cui sono affluite le risorse di cui all'art. 3, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 228.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro: Bianco
 
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