| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) |  
| ACCORDO 19 aprile 2001 |  
| Accordo  tra  il  Ministro  della pubblica istruzione, le regioni, le province,  i  comuni  e  le  comunita' montane sul documento recante: "Linee-guida  per  i  provvedimenti  di  articolazione  degli  uffici scolastici regionali". |  
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                       LA CONFERENZA UNIFICATA  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera c), dello stesso decreto, che dispone  che  la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;  Tenuto  conto  delle  competenze  delegate e trasferite dallo Stato alle  regioni  ed  agli enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;  Visto  l'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 6 novembre  2000,  n.  347,  che  prevede  l'istituzione degli uffici scolastici  regionali  in ogni capoluogo di regione e ne individua le relative funzioni;  Vista  la  proposta  di  accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 380/Ris. del 12 marzo 2001, che si   propone   di   garantire  il  coordinamento  dell'organizzazione scolastica  e  l'uniformita'  dei  livelli  di  servizio degli uffici scolastici  regionali  in  tutto il territorio nazionale, in sinergia con le autonomie locali;  Considerato  che,  ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo  2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno  preso  parte  i  rappresentanti  del  Ministero della pubblica istruzione,  delle  regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede,  le  autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo  di  lavoro  per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;  Vista   la  nuova  stesura  del  documento  risultante  dal  lavoro congiunto  del  Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica  istruzione  nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale  le  regioni  e  le  autonomie  locali  hanno  espresso  parere favorevole;  Vista  la  nota n. 2299 del 18 aprile 2001 con la quale il Ministro della   pubblica   istruzione  ha  proposto  ulteriori  modifiche  al documento  oggetto  del  presente  accordo, che le regioni e gli enti locali hanno comunicato di condividere;  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;                         Sancisce l'accordo:  Tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome,  i comuni, le province e le comunita' montane sul documento recante:  "Linee-guida  per  i  provvedimenti  di articolazione degli uffici  scolastici  regionali"  che,  allegato  al  presente atto, ne costituisce parte integrante.    Roma, 19 aprile 2001                                                Il presidente: Loiero  |  
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Si  configura  un  sistema  complesso  nel  quale  le istituzioni scolastiche  acquisiscono  una  posizione  di "centralita" e ciascuno degli  attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive, agisce  su  aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che  richiedono  l'individuazione  di  momenti  di  raccordo idonei a realizzare   le   necessarie  sinergie  ed  evitare  sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie.    L'ottimale  perseguimento  degli  obiettivi da parte di tutti gli organi   della   pubblica  amministrazione  che,  nel  loro  insieme, costituiscono   un  sistema  allargato  di  erogazione  del  servizio formativo,  richiede  un'efficace  interazione  tra  i diversi attori basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza.    Il  documento,  individua  linee di indirizzo per l'articolazione della direzione generale regionale, secondo quanto disposto dai commi 2  e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del novembre 2001.    Le linee si ispirano al principio della massima flessibilita' che consente   di   adeguare   agli   specifici   contesti   un   modello organizzatorio  che deve presentare caratteristiche di omogeneita' al fine  di  garantire  l'uniformita'  dei livelli di servizio in ambito nazionale.  Pertanto  la  concreta  definizione  delle  articolazioni organizzative  dell'ufficio  scolastico regionale (dislocazione degli uffici,  rapporto  tra  questi e il numero delle scuole, etc.) dovra' comunque  essere definita in coerenza con la situazione della singola regione  secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.    Il   documento   e'   il  risultato  di  un  lavoro  di  analisi, approfondimento  di  orientamenti, esigenze e proposte svolto insieme ai direttori generali regionali.    Il documento si articola in:      1) criteri  per  l'organizzazione  "a  regime"  delle direzioni generali regionali del Ministero della pubblica istruzione;      2) criteri  per  la definizione della fase transitoria relativa al passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Criteri   di   organizzazione   dell'ufficio   scolastico   regionale    L'istituzione  scolastica  autonoma  e' al centro del processo di rinnovamento dell'organizzazione amministrativa.    Con  la  riforma  dell'amministrazione  (nota  2)  si  pongono le condizioni   per  l'esercizio  effettivo  dell'autonomia  scolastica, tassello  fondamentale  del  mosaico costitutivo del nuovo modello di governo  dell'istruzione,  che vede le scuole come istituzioni forti, capaci  di  svolgere  direttamente  funzioni e compiti fin qui propri dell'amministrazione  scolastica  ed  in grado di interloquire con le istituzioni locali ed il territorio, al fine di adeguare e arricchire l'offerta formativa.    Cio'  implica  una revisione che sostenga un diverso rapporto tra le strutture amministrative destinate all'organizzazione del servizio e   le   scuole   destinate   concretamente  ad  erogarlo  attraverso un'attivita' prevalentemente professionale. 1. Missione  della direzione regionale e principi di riorganizzazione delle attivita.    La  direzione  regionale,  fatte  salve  le competenze delegate e trasferite  dallo  Stato  alle  regioni  e  agli enti locali (decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  112), persegue lo scopo primario di realizzare  una pianificazione delle scelte educative e organizzative che  si  integri  con  la programmazione dell'offerta formativa della regione,  di sostenere e facilitare il rapporto tra gli enti locali e le scuole per la programmazione e l'attuazione dell'offerta formativa locale,   costituita   anche   dai   POF  delle  singole  istituzioni scolastiche  e  dai  progetti  di  rete  tra  scuole  e  tra scuole e territorio. Attraverso la definizione di linee di indirizzo e sistemi di  monitoraggio  e  controllo,  la  direzione regionale favorira' il coordinamento  e  l'integrazione con gli attori locali, con l'intento di evitare la frammentazione delle politiche territoriali.    In  tale  contesto,  l'obiettivo  prioritario  per  la  direzione regionale e' quello di ricercare e realizzare la migliore allocazione delle  risorse  umane  e  finanziarie provenienti dal Ministero della pubblica  istruzione,  per  far  si  che  le assegnazioni alle scuole trovino  effettivo  impiego nel perseguimento dei fini del sistema di istruzione,   consentendo   flessibilita'  e  diversificazione  nelle modalita'   organizzative,  ma  garantendo  unitarieta'  rispetto  al conseguimento   degli   standard  di  istruzione  fissati  a  livello nazionale (nota 3).    In  questa  prospettiva  la riorganizzazione dell'amministrazione periferica   deve   tendere   a   modificare   il   baricentro  della distribuzione  delle  risorse  tra  la  gestione  amministrativa,  in diminuzione,  ed  i  servizi  alle  scuole ed alle istituzioni locali (nota 4), in crescita.    Ogni  direzione  regionale,  a  norma  dell'art.  6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, si organizza per funzioni  e,  sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto  alle  istituzioni  scolastiche  (nota  5), avendo in debito conto le specificita' del contesto locale.    L'articolazione  territoriale  della  direzione  regionale non e' pertanto  una  dimensione  organizzativa  a  se' stante rispetto alla struttura  della  direzione,  ma  una  diretta articolazione dei suoi uffici  in  un  sistema  che  renda visibile e tangibile la scelta di snellezza,  flessibilita'  e  prossimita'  all'utenza,  attraverso la configurazione  delle  sue  attivita,  dei servizi erogati, dei ruoli lavorativi,   delle  competenze  professionali,  delle  modalita'  di rapportarsi  alle  esigenze  ed ai bisogni delle diverse tipologie di utenza.    Nella  ricomposizione  delle attivita' e degli organici nei nuovi uffici,   particolare   cura  dovra'  essere  data  nel  favorire  la integrazione  di tutte le professionalita' utili per il perseguimento di  un medesimo obiettivo, ancorche' facenti riferimento a gruppi con una    forte   identita'   professionale   (dirigenti   e   personale amministrativo,  dirigenti  tecnici,  dirigenti scolastici, personale docente).    In   ciascuna   direzione   generale  regionale  e'  prevista  la costituzione di due organi collegiali:      I) organo  collegiale  previsto  dall'art.  75,  comma  3,  del decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 e dall'art. 6, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 347/2000, il cui regolamento  di organizzazione e' adottato sulla base degli indirizzi concordati  in  sede di Conferenza unificata, secondo quanto previsto dallo stesso comma 4, dell'art. 6;      II) consiglio  regionale  dell'istruzione, previsto dal decreto legislativo  30 giugno  1999,  n.  233,  art.  4,  organo  collegiale elettivo  per il cui funzionamento il direttore regionale costituisce un apposita segreteria.    Per   il  perseguimento  della  propria  missione,  il  direttore generale  regionale si avvale del supporto dell'istituto regionale di ricerca  educativa  per lo svolgimento delle attivita' afferenti alle aree  funzionali "Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche   formative",   "Supporto   e  sviluppo  delle  istituzioni scolastiche  autonome", "Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola". 2. Principali   funzioni   di  competenza  della  direzione  generale regionale.    La direzione generale regionale organizza le proprie attivita' in relazione alle seguenti aree funzionali:      I) area  pianificazione,  programmazione  e  integrazione delle politiche formative;      II) area  supporto  e  sviluppo  delle  istituzioni scolastiche autonome;      III) area  organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola;      IV) area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie;      V) area  gestione  delle  risorse  e  servizi di supporto della direzione regionale.    Per  ciascuna  area  funzionale  si  riportano,  di  seguito,  le principali tematiche ad esse ascrivibili. A - Area   pianificazione,   programmazione   e   integrazione  delle politiche formative.    1. Nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, autonomia scolastica e valutazione degli apprendimenti, esami di stato.    2.  Politiche  formative  integrate e in raccordo con la regione, gli enti locali ed il mondo del lavoro:      ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche formative integrate;      istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione e istruzione permanente degli adulti;      dimensionamento   delle   istituzioni   scolastiche   autonome, edilizia scolastica.    3.  Monitoraggio  del  sistema  formativo  locale in relazione al contesto economico-sociale.    4.  pianificazione  del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio scolastico.    5.  Parita'  scolastica  e  vigilanza  sulle  scuole  e  corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia. B - Area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome    1.  Sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza agli istituti per l'autonomia:      servizi a supporto della didattica;      sistemi   di   condivisione   delle  conoscenze  ed  esperienze tecnologie didattiche;      supporto    alla    gestione   amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche;      supporto alla partecipazione ad iniziative europee;      sistemi  per  lo  sviluppo  della  pianificazione,  controllo e valutazione;      consulenza  contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche.    2.  diritto  allo  studio, politiche giovanili, associazionismo e servizi agli studenti:      diritto  allo studio, integrazione degli studenti in situazione di  handicap,  accoglienza  e  integrazione degli studenti immigrati, servizi formativi in contesti non scolastici;      diritto   allo   studio,  politiche  sociali  in  favore  delle studentesse e degli studenti;      servizi  a sostegno delle attivita' promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori.    3.  promozione  ed  assistenza  progetti  nazionali,  europei  ed internazionali:      diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;      elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti. C - Area  organizzazione  e politiche di gestione delle risorse umane della scuola.    1.  Reclutamento,  organizzazione,  gestione  e  valutazione  dei dirigenti scolastici.    2.  Organizzazione  e  politiche  di gestione delle risorse umane della   scuola:   reclutamento,   selezione   delle   risorse  umane, organizzazione,  dotazioni  organiche  e  allocazione  delle  risorse umane.    3.  Relazioni  sindacali  e  contrattazioni relative al personale della scuola.    4. Formazione e aggiornamento del personale della scuola. D - Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.    1.  Gestione  ed amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche.    2. Programmazione e controllo delle risorse finanziarie.    3.  Controllo  e  verifiche  sulla  gestione  di  bilancio  delle istituzioni scolastiche.    4.   Gestione   economica   e   finanziaria  dell'amministrazione regionale. E - Area gestione delle risorse e servizi della direzione regionale.    1.  Organizzazione e gestione delle risorse umane della direzione regionale:      gestione delle risorse umane dell'amministrazione;      formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;      relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;      supporto  per  la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti.    2.  Gestione dei servizi economali, logistici ed infrastrutturali della direzione regionale.    3. Comunicazione, organizzazione eventi.    4.  Monitoraggio  dei servizi della direzione e valutazione della soddisfazione dell'utenza.    5.  Assistenza  legale,  gestione  del  contenzioso, attivita' di conciliazione.    6.  Rapporti  con  il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche, supporto all'utilizzo delle stesse. 3. Articolazione in unita' organizzative della direzione regionale.    Le  unita'  organizzative  sono  costituite  da strutture stabili deputate  a  garantire  il  perseguimento  di obiettivi connessi alle missioni principali della direzione regionale.    La  direzione  regionale si articola per funzioni in uffici della direzione generale regionale e relative unita' operative.    Queste  ultime si possono ulteriormente articolare sul territorio in:      I) centri servizi amministrativi (C.S.A.);      II) centri   servizi   per   lo   sviluppo   delle  istituzioni scolastiche autonome (C.I.S.).    E'  opportuno che il numero di unita' organizzative sia contenuto al minimo indispensabile al fine di:      limitare il frazionamento delle competenze tra diversi uffici;      facilitare i compiti di coordinamento del direttore regionale;      favorire l'integrazione interfunzionale tra le diverse unita.    Il  direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente responsabile  di  una  unita'  organizzativa  di  seguito  denominata ufficio. 3.1 Uffici della direzione generale regionale.    La  direzione regionale assume la seguente denominazione: ufficio scolastico  regionale  per  "denominazione della regione" - direzione generale.    Essa  si  articola  in  uffici,  i  quali rappresentano strutture organizzative complesse, responsabili del perseguimento di un sistema di  obiettivi  integrato e coerente con una delle missioni principali assegnate alla direzione regionale.    Gli   uffici  esercitano  competenze  funzionali  in  riferimento all'intero  territorio  regionale, e sono alle dirette dipendenze del direttore regionale.    Dal   direttore   generale   regionale   possono   dipendere,  se necessario,  anche  quelle  unita' di supporto che richiedono un'alta competenza  professionale  e,  nel contempo, siano strategiche per il raggiungimento  degli  obiettivi dell'intera organizzazione regionale (per es. sistemi informativi, legale). 3.2 Unita' operative.    Ogni  ufficio  della  direzione  regionale  si articola in unita' operative,  le  quali  sono strutture organizzative non complesse che contribuiscono   al  perseguimento  degli  obiettivi  di  un  ufficio attraverso  il  presidio  unitario  di  un  processo di lavoro e/o la erogazione di un servizio.    Una   unita'   operativa   puo'   essere   destinata   a  gestire integralmente   un   processo  di  lavoro  di  natura  amministrativa afferente  all'intero  territorio  regionale  (per  es. reclutamento, gestione  dirigenti scolastici, contabilita, economato, etc.), oppure puo'  essere  destinata  a  fornire  competenze  specialistiche  o di supporto  per  il funzionamento interno dell'organizzazione regionale (per es. comunicazione, formazione). 3.3 Centri servizi amministrativi (C.S.A.).    I   centri   servizi   amministrativi   realizzano   la  presenza dell'amministrazione   sul   territorio  e  facilitano  l'accesso  ai procedimenti  amministrativi  in  relazione  alle  competenze proprie dell'amministrazione,  residuate  allo  Stato (decreto legislativo n. 300/1999, art. 75).    Essi  provvedono  all'assolvimento  di funzioni amministrative di gestione  dei ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attivita' loro delegate.    In  relazione  a tali funzioni svolgono attivita' di accoglienza, informazione,  acquisizione  pratiche  amministrative,  rilascio atti amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.    Nei  confronti  del  personale della scuola, degli utenti e degli enti,   agenzie   e  realta'  professionali,  educative  e  formative esistenti   sul  territorio,  i  centri  realizzano  compiutamente  e sviluppano ulteriormente la missione attribuita agli uffici relazioni con  il  pubblico fornendo informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.    In   relazione   alla  loro  missione  di  servizio,  indirizzata prevalentemente  nei  confronti  delle  istituzioni scolastiche e del loro  personale,  un  criterio  di  territorialita'  adottabile sara' funzione del numero di istituti utenti.    E'  opportuno  che  il principio di decentramento del servizio si contemperi  con  la  necessita' di non appesantire, con una eccessiva proliferazione  di  tali  centri,  i  costi dell'amministrazione. Per questo motivo sara' bene prevedere sul territorio regionale un numero di  centri  servizi  amministrativi che non superi il rapporto di 1 a 100 istituti in ambito regionale.    Laddove  il  numero  di  C.S.A.  che risulta da tale rapporto sia inferiore  al  numero  di  province  della  regione,  sara' opportuno garantire un numero di C.S.A. pari al numero delle province stesse.    I  C.S.A.  assumono  la  seguente  denominazione: Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per "denominazione della  regione"  - direzione generale - centro servizi amministrativi per "denominazione dell'area geografica".    I  centri  servizi  amministrativi  dipendono  dall'ufficio della direzione   regionale   con   competenza   specifica   in   tema   di organizzazione  e  politiche  di  gestione  delle risorse umane della scuola.    La  responsabilita'  del  C.S.A.  e' affidata a un funzionario di area C.  Ove  ragioni  di  particolare  complessita'  del servizio lo rendano  opportuno,  puo'  essere  costituito  un  posto  di funzione dirigenziale  raggruppando almeno tre C.S.A.: tale posto dirigente si rapporta    funzionalmente    all'ufficio   competente   per   l'area "organizzazione  e  politiche  di  gestione delle risorse umane della scuola". 3.4 Centri servizi per le istituzioni scolastiche (C.I.S.).    I   centri   servizi  per  le  istituzioni  scolastiche  autonome rappresentano  la  modalita'  per  promuovere e assistere lo sviluppo delle    scuole,   garantendo   la   disponibilita'   di   competenze professionali-chiave   nella   gestione   dei   processi   didattici, organizzativi.  Essi  sono  al  servizio  delle  scuole autonome e si inseriscono   armonicamente  nelle  linee  di  sviluppo  dell'offerta formativa  integrata;  in  tale  direzione  i centri servizi hanno la funzione  di  promuovere  lo  sviluppo  di  un  sistema di offerta di servizi alle scuole stesse, valorizzando appieno anche i preesistenti centri  risorse  nati  per iniziativa di singoli istituti, di reti di scuole o di enti locali.    I  C.I.S.  operano  su richiesta degli istituti o stimolandone la domanda  con  opportune  azioni,  e  assicurano servizi professionali (nota  6)  di  qualita'  per  l'assistenza, consulenza, supporto alla corretta  implementazione  ed  allo sviluppo dei processi di istituto nonche' alla promozione di reti di scuole e consorzi di servizi.    In  relazione alla loro missione di servizio, e' fondamentale che nell'istituzione  del  C.I.S.  si  tenga  in considerazione il bacino d'utenza  di  riferimento,  tenendo conto dei vincoli derivanti dalle disponibilita' di risorse umane, finanziarie e strutturali.    A  tal  fine  potranno  essere stipulate opportune intese con gli enti locali interessati.    Laddove  le  caratteristiche  del  territorio  e/o le opzioni sul portafoglio   servizi   lo   consiglino,   e'   possibile  ipotizzare un'articolazione territoriale del C.I.S., con sedi periferiche.    E' opportuno che sia garantito un numero di C.I.S. almeno pari al numero delle province.    I   C.I.S.   assorbono   le   funzioni  dei  nuclei  di  supporto all'autonomia.    Il  personale  dei  centri  proviene  dal ruolo dei docenti e dei dirigenti  scolastici  della  scuola,  mediante utilizzazioni a tempo determinato,  ai  sensi  della  legge n. 448/1998, o dalle segreterie delle   istituzioni   scolastiche.  Il  personale  dei  C.I.S.  viene selezionato  con  riferimento  agli  specifici  profili professionali richiesti  dalla  tipologia  dei  servizi da erogare. Mediante intese potra'  essere  utilizzato  personale messo a disposizione dagli enti locali a proprio carico.    I  C.I.S.  assumono  la  seguente  denominazione: Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per "denominazione della  regione"  -  direzione  generale  - Centro servizi istituzioni scolastiche per "denominazione dell'area geografica".    I  centri  dipendono  dall'ufficio  della direzione regionale con competenza specifica in tema di sviluppo e supporto delle istituzioni scolastiche  (nota  7)  autonome.  La responsabilita' di un C.I.S. e' affidata  ad  un  dirigente  con  funzioni tecniche o ad un dirigente scolastico. 4. Ulteriori modalita' di funzionamento organizzativo della direzione regionale.    La  direzione  regionale puo' inoltre organizzarsi avvalendosi di modalita' di funzionamento quali "Progetti" ed "Incarichi". 4.1 Progetti.    Per Progetto si intende una struttura organizzativa temporanea di risorse,  deputata  a  garantire  il  perseguimento  di  un obiettivo assegnato, in un arco temporale definito (per es. su tematiche quali: gestione  a stralcio dell'arretrato, gestione del piano di formazione del   personale   amministrativo   delle   scuole   per  favorire  il trasferimento  delle  competenze,  organizzazione  della  riforma dei cicli scolastici).    Il  responsabile  di  progetto  si avvale della collaborazione di addetti  assegnati  temporaneamente,  e/o coordina funzionalmente, in riferimento  all'obiettivo assegnato, le attivita' delle altre unita' organizzative   direttamente   coinvolte   nel  perseguimento  ditale obiettivo.    Gli addetti assegnati al progetto sono reperiti all'interno della pianta organica della direzione generale.    L'assegnazione  della  responsabilita'  di progetto avviene sulla base di una specifica disposizione organizzativa emessa dal direttore regionale  il quale precisa anche il termine del mandato in relazione alla scadenza definita per il conseguimento degli obiettivi previsti.    Il  responsabile  di  progetto  puo'  essere collocato in diretta dipendenza dal direttore regionale.    La  responsabilita'  di  un  progetto  puo' essere affidata ad un dirigente  amministrativo, dirigente tecnico, dirigente scolastico, o ad un funzionario. 4.2 Incarichi.    Per  particolari  esigenze  di  servizio,  il direttore regionale attribuisce,  sulla base di una specifica disposizione organizzativa, a  qualsiasi  dirigente  o  funzionario, anche se responsabile di una unita'  organizzativa,  l'incarico  di  presidiare funzionalmente una particolare  attivita' che non necessita della predisposizione di una specifica   struttura  organizzativa  dedicata,  ne'  giustifica  una struttura di progetto.    Gli incarichi possono riguardare ad esempio:      1)  rappresentante  presso  organismi  collegiali  territoriali istituiti   al   fine   di  coordinare  le  politiche  formative  sul territorio;      2) rappresentante nella gestione dei rapporti istituzionali nei confronti  di  una  specifica  autonomia  locale, in riferimento alla esigenza  di  garantire  integrazione e coordinamento nei processi di definizione della programmazione dell'offerta formativa;      3)  referente  su  alcune tematiche che necessitano di raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero della pubblica istruzione, con  riguardo  alla  esigenza di collegare le iniziative ministeriali con  le  competenze e le attivita' svolte all'interno della direzione regionale. 4.3 Dirigenti con funzioni tecniche.    Nella  riconversione  strutturale della presenza e della funzione dell'amministrazione sul territorio un ruolo strategico va attribuito alla    dirigenza   tecnica   la   cui   specifica   professionalita, opportunamente  valorizzata,  deve avere adeguato spazio nel processo di  sviluppo  del  sistema  scolastico.  Le presenti linee danno gia' indicazioni circa le diverse modalita' di impiego. In questo contesto la  funzione  del dirigente tecnico trovera' una propria piu' precisa specializzazione   e  collocazione  in  rapporto  all'evoluzione  del sistema scolastico. 4.4 Personale amministrativo.    La  missione  dell'ufficio  scolastico  regionale,  gli obiettivi attraverso  cui  questa si andra' realizzando, la gestione della fase di  passaggio al nuovo ordinamento ed il suo consolidamento a regime, hanno  come  principale  risorsa  e  primario  strumento operativo il personale  gia' presente negli attuali uffici le cui professionalita' e  potenzialita'  avranno largo spazio di impiego e di sviluppo nella nuova   organizzazione   regionale,   sia   a  livello  di  struttura direzionale,  sia  nelle  diverse  articolazioni  territoriali,  sia, infine, nei piu' flessibili moduli che la riorganizzazione funzionale prevede.    In  questa  prospettiva sono state elaborate, e concordate con le organizzazioni sindacali, aree e figure professionali coerenti con le funzioni ed il ruolo dell'amministrazione nel processo di riforma nel cui  ambito  vi  sara' ampia opportunita' di valorizzare e sviluppare attitudini e competenze. 4.5 Relazioni sindacali.    La  riforma  del  sistema  scolastico  nel  suo  complesso  e, in particolare, della struttura organizzativa, propone obiettivi a largo raggio  sul cui conseguimento la risorsa umana rappresenta il fattore decisivo  ed insostituibile. E' quindi fondamentale il coinvolgimento del personale delle rappresentanze istituzionali che si esprimono nel sistema di relazioni sindacali che va pertanto inserito organicamente nei  piu'  ampi  e  complessi  sistemi dell'organizzazione centrale e territoriale.  Su questo obiettivo vanno indirizzati i vari strumenti di  partecipazione introdotti dai recenti contratti collettivi per le implicazioni    dei    processi    generali    di    riorganizzazione dell'amministrazione.    Si  attiveranno  le  procedure  di contrattazione, concertazione, consultazione, informazione, sia a livello centrale che territoriale, come previsto dagli strumenti contrattuali di comparto ed integrativi (rispettivamente    scuola    e    ministeri)   ogni   qualvolta   la riorganizzazione  delle strutture verra' ad investire materie oggetto di relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Utilizzo dell'organico dirigenziale amministrativo e tecnico.    L'allocazione  dell'organico  dirigenziale regionale, definito in allegato  al  decreto  ministeriale 30 gennaio 2001, viene effettuata sulle   posizioni   organizzative  previste  nel  presente  documento seguendo orientativamente alcune priorita:      I) uffici  della  direzione  generale regionale che afferiscono alle  cinque aree funzionali di cui al paragrafo 1.2 (Pianificazione, programmazione  e  integrazione delle politiche formative, supporto e sviluppo  delle  istituzioni  scolastiche  autonome, organizzazione e politiche   di   gestione   delle   risorse   umane   della   scuola, amministrazione  e gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse e servizi della direzione regionale);      II) responsabilita' di gruppi di centri servizi amministrativi, come previsto al precedente paragrafo 3.3, ultimo comma;      III) eventuali altri uffici della direzione generale regionale, in  aggiunta  a  quelli  previsti  al  punto  I,  che  derivino dalla enucleazione  di  attivita'  ritenute particolarmente rilevanti dalle aree funzionali;      IV) posizioni   dirigenziali   con  funzioni  di  consulenza  e ricerca, nel limite di una posizione per organici regionali fino a 10 unita, e due posizioni per organici superiori. Tali posizioni possono essere   utilizzate   anche   per   l'attribuzione  di  incarichi  di responsabilita' relative a progetti.    Affinche'  la  direzione regionale, in relazione allo svolgimento della  propria  missione,  possa avvalersi pienamente della specifica professionalita' espressa dai dirigenti tecnici, ed integrarla con le altre  professionalita' presenti negli uffici della stessa direzione, il  direttore regionale assegna a ciascun ispettore, non responsabile di  un  C.I.S.,  un incarico da svolgere nell'ambito di uno specifico ufficio della direzione.    Al  fine di garantire la specificita' professionale dei dirigenti tecnici essi nominano un coordinatore il quale riferisce direttamente al direttore regionale.    Inoltre,  come  riportato  nel paragrafo 4.1, i dirigenti tecnici possono essere nominati responsabili di progetto.                          FASE TRANSITORIA          Criteri per la definizione della fase transitoria                relativa alla gestione organizzativa    Dalla  data  di insediamento del direttore generale regionale, il personale  dei  Provveditorati  agli  studi  e  della Sovraintendenza scolastica e' collocato organicamente nella direzione generale.    Con  i  provvedimenti  di  definizione  dell'articolazione  della direzione   regionale  vengono  istituiti  gli  uffici  di  direzione generale  come  individuati nella prima parte del presente documento. L'operativita'  dei  predetti  uffici  si  realizza  gradualmente,  a partire   dall'ufficio   per  la  gestione  risorse  finanziarie.  Il direttore  generale  regionale provvede ai necessari trasferimenti di personale dirigenziale.    Il  direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente responsabile di uno dei predetti uffici.    Il  provvedimento di articolazione della direzione generale fissa la  data  del definitivo passaggio di competenze ai nuovi uffici e di assegnazione  del  relativo  personale  alle  nuove  funzioni  con la contestuale  soppressione  dei provveditorati agli studi. Sino a tale data,  da  stabilire  non oltre il 31 dicembre 2001, i provveditorati agli  studi sono chiamati a garantire l'ordinaria amministrazione con particolare   riferimento  al  regolare  avvio  dell'anno  scolastico 2001-2002.  Nel  contempo  devono  provvedere  al trasferimento delle competenze amministrative alle scuole.    Nella fase transitoria i sottoelencati compiti dei provveditorati agli  atudi  vengono progressivamente trasferiti ai competenti uffici della  direzione  generale, con conseguente attribuzione a questi del coordinamento   gerarchico   e  funzionale  delle  specifiche  unita' presenti  presso  i  provveditorati:  gestione  risorse  finanziarie, rapporti   interistituzionali,   rapporti   con   le   organizzazioni sindacali,  gestione  e  sviluppo  dirigenti  scolastici, formazione, comunicazione,  legale  e contenzioso, sistemi informativi, attivita' connesse   all'offerta  formativa  integrata,  progetti  legati  alla didattica  ed  all'offerta formativa, politiche per gli studenti, ivi incluse  le attivita' per l'educazione motoria, ed in ogni caso tutte le  attivita'  afferenti  ai nuclei di supporto all'autonomia ed agli uffici studi.    Per   l'anno   scolastico   2001-2002,   il  direttore  regionale stabilira'  le  opportune  intese con la regione e gli enti locali al fine  di  istituire  centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche  autonome nei limiti della disponibilita' di risorse e di profili professionali appropriati alla tipologia di servizi erogabili dal C.I.S. I C.I.S sono progressivamente estesi a tutto il territorio regionale  con  articolazione  provinciale e, ove ritenuto opportuno, sub-provinciale.    Per evidenti ragioni di trasparenza e di visibilita, la direzione regionale  procede in tempi rapidi alla comunicazione dei processi di cambiamento   in   atto   nei   confronti   di   tutto  il  personale dell'amministrazione  e della scuola nonche' degli specifici contesti territoriali in cui operano le nuove strutture regionali. I contenuti comunicativi  saranno  veicolati  attraverso  strumenti  interni (es. pagine  WEB  riservate  agli  addetti dell'amministrazione sulla rete privata  Intranet)  ed  esterni  (es.  pagine WEB presenti sulla rete pubblica    Internet    all'interno   del   dominio   del   Ministero www.istruzione.it).  Le  modalita,  gli  strumenti ed i tempi con cui procedere   a   tali  comunicazioni  devono  essere  oggetto  di  una pianificazione   e  progettazione  omogenea  da  parte  di  tutte  le direzioni generali.          Note:              1.  Comma  7,  art. 6, del decreto del Presidente della          Repubblica  n. 347/2000: "Il dirigente preposto all'ufficio          scolastico  regionale,  con proprio atto da adottarsi entro          novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 1,          comma  5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico          regionale  ai  sensi  del  comma  2  del presente articolo,          nonche'  la  decorrenza  del  passaggio delle competenze ai          nuovi  uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati          agli  studi e il relativo personale e' assegnato alle nuove          funzioni".              2.  Comma  1,  art. 6, del decreto del Presidente della          Repubblica n. 347/2000: "In ciascun capoluogo di regione e'          istituito   l'ufficio   scolastico  regionale,  di  livello          dirigenziale  generale,  che costituisce un autonomo centro          di  responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate          tutte  le  funzioni  gia'  spettanti agli uffici periferici          dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  a  norma          della   vigente   legislazione.  Esso  assorbe  gli  uffici          scolastici  regionali  di  cui all'art. 613 del testo unico          approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono          soppressi  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente          regolamento,  ed  esercita  le funzioni non trasferite alle          istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione          centrale  dal  presente  regolamento,  o non conferite alle          regioni e agli enti locali".              3.  Comma  3,  art. 6, del decreto del Presidente della          Repubblica  n.  347/2000:  "L'ufficio  scolastico regionale          svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con          i  servizi  centrali.  Esso  vigila  sull'attuazione  degli          ordinamenti    scolastici,   sui   livelli   di   efficacia          dell'attivita'  formativa  e sull'osservanza degli standard          programmati,   promuove   la  ricognizione  delle  esigenze          formative   e   lo  sviluppo  della  relativa  offerta  sul          territorio  in  collaborazione  con  la  regione e gli enti          locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli          studenti,    formula    al    servizio   per   gli   affari          economico-finanziari  e ai dipartimenti le proprie proposte          per   l'assegnazione   delle   risorse   finanziarie  e  di          personale;  provvede alla costituzione della segreteria del          consiglioregionale  dell'istruzione a norma dell'art. 4 del          decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti          con  l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per          quanto  di  competenza  statale  e  nel  rispetto  comunque          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente          all'offerta   formativa   integrata,  all'educazione  degli          adulti;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  e corsi di          istruzione  non statali e sulle scuole straniere in Italia;          fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche          e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia          ad  esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche          le    risorse   finanziarie;   assegna   alle   istituzioni          scolastiche  le  risorse  di personale ed esercita tutte le          competenze  in  materia, ivi comprese quelle attinenti alle          relazioni   sindacali,   non  attribuite  alle  istituzioni          scolastiche  o  non riservate all'amministrazione centrale;          assicura,  con  i  modi  e gli strumenti piu' opportuni, la          diffusione   delle   informazioni.  Il  dirigente  preposto          all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i          contratti  individuali con i dirigenti scolastici ed emette          i  relativi  atti  di  incarico.  Nell'esercizio dei propri          compiti  il  dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei          servizi  funzionali  e  territoriali, nonche' dell'istituto          regionale di ricerca educativa".              4.  Comma  3,  art.  75,  del  decreto  legislativo  n.          300/2000:  "Gli  uffici scolastici regionali esercitano tra          le  funzioni  residuate  allo  stato  in particolare quelle          inerenti   all'attivita'   di   supporto  alle  istituzioni          scolastiche  autonome,  ai  rapporti con le amministrazioni          regionali  e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con le          universita'  e le agenzie formative, al reclutamento e alla          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la          dimensione  provinciale  dei  ruoli  del personale docente,          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione          delle  risorse  finanziarie e di personale alle istituzioni          scolastiche".              5.  Comma  3,  art. 1, del decreto del Presidente della          Repubblica  n.  347/2000:  "Il  Ministero  e' articolato, a          livello  periferico,  in  uffici  scolastici  regionali  di          livello  dirigenziale  generale,  uno per ciascuna regione.          Tali  uffici, a norma dell'art. 6, comma 2, si organizzano,          sentite   le   regioni,   per  funzioni  e  sul  territorio          provinciale,  per  servizi  di  consulenza  e supporto alle          istituzioni scolastiche".              6.  Il portafoglio servizi di un C.I.S. e' da ricercare          all'interno delle seguenti tematiche:                servizi a supporto della didattica (progettazione del          POF,  nuovi  ordinamenti, programmi scolastici, innovazione          formativa, ricerca e sviluppo, formazione docenti, sviluppo          reti di scuole);                sistemi di condivisione delle conoscenze e esperienze          e  tecnologie  didattiche  (gestione  della documentazione,          innovazione tecnologica);                supporto alla pianificazione, controllo e valutazione          (pianificazione   delle   risorse  in  ingresso,  controllo          dell'impiego  delle  risorse,  supporto  alla costruzione e          gestione  delle  relazioni  tra  l'istituto e "l'ambiente",          supporto  alla  autovalutazione  d'istituto, sviluppo delle          persone).  |  
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