| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 178 |  
| Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  per  la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1             Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la          protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
    1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in seguito   denominato   Ministero,   esercita   le   funzioni  di  cui all'articolo  35  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento  per  lo  sviluppo sostenibile e per le politiche del   personale e gli affari generali; b) Dipartimento per la protezione ambientale; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio; d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione  del  relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  300  del  1999, i Dipartimenti del Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. 
                                                             A V V E R T E N Z A
                I  presenti  regolamenti sono pubblicati, per motivi di          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          14 marzo 1986, n. 217.              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -          serie  generale  -  del  5 giugno  2001  si procedera' alla          ripubblicazione   del   testo   dei   presenti  regolamenti          corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma          3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre          1985, n. 1092.
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|   |                                 Art. 2           Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
    1.  E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni     di     coordinamento     generale     sulle    questioni interdipartimentali  o  comuni  all'attivita'  dei  Dipartimenti  del Ministero  e  puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi  e  direttive  generali  diretti  ad assicurare il raccordo operativo  fra  i  Dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato delle relative funzioni.  2.  Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a  partecipare  i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono  dedicate,  in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie  generali  in  materia  di  gestione  delle  risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.  3.  La  Direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari generali  e  la  Direzione  per  i  sistemi informativi e statistici, provvisoriamente  collocate  presso  il  Dipartimento per lo sviluppo sostenibile,  per  le  politiche del personale e gli affari generali, operano  al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate   dal   capo   del  Dipartimento  in  sede  di  Conferenza permanente.  I  capi  dei  singoli  Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.  |  
|   |                                 Art. 3                   Aree funzionali e Dipartimenti
    1.  I  Dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle funzioni  e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui  all'articolo  36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento  per  lo  sviluppo  sostenibile  per le politiche del   personale  e  gli  affari  generali  -  promozione di politiche di   sviluppo  sostenibile  nazionali  e internazionali e coordinamento   delle attivita' di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei   valori  limite,  standard  e  obiettivi  di  qualita' e sicurezza;   determinazione    di    norme    tecniche;    profili   comuni   e   interdipartimentali  del  rapporto  di  lavoro  e  formazione  del   personale   nonche'   delle  risorse  strumentali  del  Ministero;   gestione   del   contenzioso   del   lavoro,  dell'ufficio  cassa,   dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo   dei sistemi informativi e statistici del Ministero; b) Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto   ambientale,    prevenzione    e    protezione    dall'inquinamento   atmosferico,   acustico   ed   elettromagnetico   e   dai   rischi   industriali;   gestione   dei  rifiuti,  interventi  di  bonifica;   interventi  di  protezione  e  risanamento  nelle  aree ad elevato   rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio; c) Dipartimento  per l'assetto dei valori ambientali del territorio -   assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori  naturali e   ambientali;  individuazione,  conservazione e valorizzazione delle   aree  naturali  protette; tutela della biodiversita, della fauna e   della  flora;  difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in   relazione  alla  sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve   naturali  dello  Stato,  ai  controlli  sulle  importazioni  e sul   commercio  delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla   tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni   internazionali; d) Dipartimento  per  le  risorse  idriche  - gestione e tutela delle   risorse   idriche;   prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento   idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.  |  
|   |                                 Art. 4            Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per          le politiche del personale e gli affari generali
    1.  Il  Dipartimento  per  lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per lo sviluppo sostenibile; b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente; c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali; d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.  2.  La  Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione   dei   programmi   e  dei  progetti  per  lo  sviluppo   sostenibile; b) supporto   al   Ministro   per   la   partecipazione  ai  comitati   interministeriali di programmazione economica; c) contabilita, fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari; d) promozione  della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo   ambientale,  nonche'  di accordi volontari con imprese singole e/o   associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche   e private in materia di tutela ambientale; m) promozione della ricerca in campo ambientale; n) redazione  della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente   e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale; o) educazione e formazione ambientale; p) gestione  della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e   promozione  di  tutte le iniziative nazionali e internazionali per   l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale; q) statistica; r) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.  3.  La  Direzione  per  la  protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione   dell'indirizzo   unitario   e  coordinamento  della   partecipazione  della rappresentanza del Ministero nei comitati di   gestione  delle  convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei   regolamenti  e  degli  accordi  in materia ambientale, nell'ambito   delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione   europea; b) elaborazione  degli  indirizzi  per  il  recepimento  e  controllo   dell'attuazione   delle   convenzioni,   dei   protocolli,   delle   direttive,  dei  regolamenti  e  delle  decisioni internazionali e   comunitarie   in   materia   ambientale,  nonche'  monitoraggio  e   controllo  nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture   competenti per materia; c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche   e   delle   imprese   italiane   ai  meccanismi  finanziari  e  di   cooperazione internazionale in campo ambientale; d) rapporti   con   gli   altri  Dipartimenti  con  riferimento  alla   protezione internazionale dell'ambiente.  4.  La  Direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita  in  gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in  collaborazione  con  gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso  gli  stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei   Capi  Dipartimento.  In  particolare,  svolge  le  funzioni  di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione  del  bilancio e sua gestione relativamente a variazioni   ed   assestamenti,   redazione   delle   proposte   per  la  legge   finanziaria,  attivita'  di  rendicontazione  al Parlamento e agli   organi di controllo; b) profili  comuni  inerenti  al  rapporto di lavoro e formazione del   personale; c) coordinamento  funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione   dei  carichi  di  lavoro,  di  organizzazione  degli  uffici  e di   semplificazione delle procedure; d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso; e) gestione  della posizione di stato e del trattamento economico dei   componenti     degli     organi     collegiali    di    consulenza   tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa; g) cerimoniale, onorificenze;    h)  supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile   dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;    i) relazioni con il pubblico;    l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna;    m)   supporto   al   Ministro  per  l'esercizio  della  vigilanza   sull'attivita' dell'Agenzia.  5.  La  Direzione  per  i  sistemi informativi e statistici cura la gestione  e  lo  sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento  e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per   gli  altri  Dipartimenti,  in  collaborazione  con  gli  uffici dirigenziali  competenti  istituiti  presso  gli  stessi e sulla base delle  indicazioni  della  Conferenza  e  dei  capi  Dipartimento. In particolare,  svolge  le  funzioni  di  competenza  del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti   con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione; b) monitoraggio,   controllo  ed  elaborazione  dei  dati  statistici   relativi  all'attivita'  amministrativa,  tecnica ed economica del   Ministero.  |  
|   |                                 Art. 5              Dipartimento per la protezione ambientale
    1.  Il  Dipartimento per la protezione ambientale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale; b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali; c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.  2.  La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi all'espletamento   delle  procedure  per  la  valutazione  dell'impatto  ambientale e   supporto alle attivita' della relativa commissione; b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica   in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente; c) supporto  tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e   programmi  di  settore,  di  competenza di altre amministrazioni a   carattere  nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto   ambientale; d) di coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti; e) attivita'   relative   all'ecolabel-ecoaudit   e   promozione   di   tecnologie  pulite  e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa   la promozione del marchio nazionale; f) valutazione  del  rischio  ambientale  dei  prodotti fitosanitari,   delle   sostanze   chimiche  pericolose  e  dei  biocidi,  nonche'   dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.  3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) inquinamento atmosferico; b) inquinamento acustico; c) prevenzione    e    protezione    dall'inquinamento    da    campi   elettromagnetici; d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali; e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; f) fissazione    dei   limiti   massimi   di   accettabilita'   della   concentrazione  e  dei  limiti  massimi di esposizione relativi ad   inquinamenti  atmosferici  di  natura chimica, fisica e biologica,   nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro; g) risanamento  ambientale  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di   attivita' industriale a rischio di incidente rilevante; h) supporto  alle attivita' in sede internazionale e attuazione degli   impegni  connessi  relativamente  alla convenzione sui cambiamenti   climatici e al protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono   stratosferico; i) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.  4.  La  Direzione  per  la  gestione  dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione,  recupero,  reimpiego  e  riciclaggio  dei  rifiuti, dei   rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi; b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei   rifiuti; c) promozione  e  sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e   delle attivita' complementari; d) promozione  e  istruttoria  degli accordi e contratti di programma   nonche'  degli  altri  strumenti  di  amministrazione negoziata in   materia di gestione dei rifiuti; e) attivita'   preparatorie,   istruttorie  e  di  supporto  ai  fini   dell'esplicazione   delle  funzioni  del  Ministro  concernenti  i   consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti; f) in  collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e   per  i  servizi tecnici e in raccordo con l'Osservatorio nazionale   sui    rifiuti,    raccolta    elaborazione   di   dati,   nonche'   predisposizione  di elaborati tecnico-economici e compimento degli   atti  istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la   gestione dei rifiuti urbani; g) supporto  organizzativo  dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e   del  Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale  delle  imprese che   effettuano la gestione dei rifiuti; h) rapporti  con  il  Consorzio  nazionale imballaggi, istruttoria ed   ogni   altra   azione   di   supporto  ai  fini  dell'approvazione   ministeriale  del  programma generale di prevenzione e di gestione   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; i) messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti   industriali  contaminati  e  di  quelli  contaminati  da  rifiuti,   bonifiche   dall'amianto,  per  quanto  attiene  alle  materie  di   competenza; l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per   quanto attiene alle materie di competenza; m) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; n) supporto   all'attivita'   ministeriale   per   l'esercizio  delle   competenze spettanti in materia di salvaguardia di Venezia e della   zona lagunare.  |  
|   |                                 Art. 6   Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio
    1.   Il  Dipartimento  per  l'assetto  dei  valori  ambientali  del territorio  e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la difesa del territorio; b) Direzione per la conservazione della natura.  2.  La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli   indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo; b) previsione,  prevenzione  e difesa del suolo da frane, alluvioni e   altri fenomeni di dissesto idrogeologico; c) indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Direzione per la tutela   delle   acque   interne,  dell'attivita'  dei  rappresentanti  del   Ministero  nei  comitati tecnici nei bacini di rilievo regionale e   interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di   rilievo nazionale; d) identificazione,  d'intesa  con  la Direzione per la conservazione   della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio   nazionale  con  riferimento ai valori naturali e ambientali e alla   difesa  del  suolo,  nonche'  con  riguardo  al  relativo  impatto   dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle   opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) attivita' relative alla predisposizione della Carta della natura; f) coordinamento,   nelle  materie  della  difesa  del  suolo,  delle   attivita'  finalizzate  alla  definizione  delle  intese sui piani   territoriali  di  coordinamento provinciali, nonche' dei concerti,   dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza   di altre amministrazioni dello Stato; g) compiti  in  materia  di  cave  e  torbiere in relazione alla loro   compatibilita' paesaggistico-ambientale; h) supporto  alle  attivita' internazionali connesse alla convenzione   per la lotta contro la desertificazione e la siccita' e attuazione   in sede nazionale dei relativi impegni; i) coordinamento dei sistemi cartografici; l) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) programmazione  e  finanziamento  degli  interventi  di difesa del   suolo; n) indicazione  dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del   materiale cartografico ufficiale; o) determinazione   di  criteri,  metodi,  e  standard  di  raccolta,   elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di   coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti   nel  settore,  nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e   studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e delle condizioni   generali  di  rischio;  valutazione degli effetti conseguenti alla   esecuzione  dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti su scala   nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; p) misure  concernenti interventi non autorizzati nelle aree naturali   protette nazionali; q) individuazione  e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e   interregionali; r) esercizio  dei  poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione,   da  parte  delle  regioni,  delle  autorita'  di bacino di rilievo   interregionale  di  cui  all'articolo  15, comma 4, della legge 18   maggio  1989,  n.  183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli   articoli  18,  comma  2,  19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa   legge; s) determinazione  dei  criteri,  metodi e standard volti a garantire   omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del   territorio e dei beni; t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.  3.  La  Direzione  per  la  conservazione  della  natura  svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione   dei  programmi  per  la  tutela  e  lo  sviluppo   sostenibile    delle    aree   naturali   protette   e   vigilanza   sull'attuazione di tali programmi; b) istruttorie relative alla istituzione del parchi nazionali e delle   riserve naturali dello Stato; c) predisposizione  degli  atti  normativi  e amministrativi relativi   alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette; d) supporto  amministrativo  e tecnico per l'esercizio delle funzioni   della Consulta delle aree naturali protette; e) promozione   e   coordinamento   delle   attivita'  di  ricerca  e   sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione   della natura, della fauna, della flora e della biodiversita; f) elaborazione  di  programmi  per  la  promozione  della educazione   ambientale  e  della formazione e dell'occupazione giovanile nelle   aree protette; g) erogazione  delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa a   contabile  nei  confronti  degli enti parco, supporto tecnico allo   sviluppo delle attivita' degli enti parco; h) predisposizione  della  relazione  al  Parlamento  sullo  stato di   attuazione   della   legge   6   dicembre  1991,  n.  394,  e  sul   funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali; i) tutela  della  fauna,  della  flora e della biodiversita; supporto   alle  attivita'  in  sede internazionale connesse alla convenzione   per  la  protezione  della  biodiversita'  e  attuazione  in  sede   nazionale dei relativi impegni; l) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) partecipazione,  d'intesa  con  la  Direzione  per  la  difesa del   territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle   linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.  |  
|   |                                 Art. 7                 Dipartimento per le risorse idriche
    1.  Il  Dipartimento  per  le  risorse  idriche  e'  articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la tutela delle acque interne; b) Direzione per la difesa del mare.  2.  La  Direzione  per  la  tutela  delle  acque  interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli   indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche; b) tutela    delle   acque   interne   superficiali   e   sotterranee   dall'inquinamento; c) tutela  delle  risorse  idriche  sotto  il  profilo  qualitativo e   quantitativo; d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali   e lagunari; e) promozione  di  attivita,  di vigilanza e controllo degli scarichi   inquinanti nei corpi idrici interni; f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi   di collettamento e depurazione delle acque reflue; g) recepimento   e  attuazione  delle  direttive  e  dei  regolamenti   dell'Unione  europea  in  materia di acque interne, superficiali e   sotterranee; h) intesa,  con  la  Direzione  per  la  difesa  del  territorio, per   l'indirizzo  e  il coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti   del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale   e  interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino   di rilievo nazionale; i) tutela degli usi delle acque; j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per   quanto attiene alle materie di competenza; l) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) censimento nazionale dei corpi idrici; n) direttive   generali   e   di  settore  per  il  censimento  e  il   monitoraggio    delle   risorse   idriche,   per   la   disciplina   dell'economia   idrica   e   per   la   protezione   delle   acque   dall'inquinamento; o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di   bacino; p) metodologie   generali   per  la  programmazione  della  razionale   utilizzazione  delle  risorse  idriche  e  linee di programmazione   degli usi plurimi delle risorse idriche; q) direttive  e  parametri tecnici per la individuazione delle aree a   rischio  di  crisi  idrica,  con  finalita'  di  prevenzione delle   emergenze idriche; r) criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato  come   definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; s) definizione  dei  livelli  minimi  dei  servizi  che devono essere   garantiti   in   ciascun   ambito  territoriale  ottimale  di  cui   all'articolo  8,  comma  1,  della  legge  5  gennaio 1994, n. 36,   nonche' ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di   approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da   quello potabile; t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di   bacino ai fini del riequilibrio tariffario; u) criteri  e  indirizzi  per  la  programmazione,  d'intesa  con  la   Direzione  difesa  del  suolo,  dei  trasferimenti di acqua per il   consumo  umano  e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1,   lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; v) criteri  e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione   delle  acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti   di  cui  all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo   restando  quanto  disposto  dall'articolo 29, comma 3, del decreto   legislativo 31 marzo 1998, n. 112; z) direttive   sulla  gestione  del  demanio  idrico  anche  volte  a   garantire  omogeneita, a parita' di condizioni, nel rilascio delle   concessioni  di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti   dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; aa) definizione   e   aggiornamento  dei  criteri  e  metodi  per  il   conseguimento  del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della   legge 5 gennaio 1994, n. 36; bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di   costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico; cc) attivita'   di  vigilanza  e  controllo  sull'uso  delle  risorse   idriche; dd) supporto  al  Ministro  per  gli  aspetti  tecnici  relativi alla   vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia; ee) concessioni  di  grande  derivazione  di acqua che interessino il   territorio  di  piu'  regioni e piu' bacini idrografici in assenza   della determinazione del bilancio idrico; ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico; gg) definizione degli obiettivi di qualita' delle acque, ivi comprese   quelle della laguna di Venezia.  3.  La  Direzione  per  la  difesa  del  mare svolge le funzioni di competenza  del  Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle  locali  capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree  marine  protette e per le attivita' di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge: a) istituzione e gestione delle aree marine protette; b) tutela della biodiversita' marina e delle specie marine protette e   dell'ambiente  marino  costiero  nel suo complesso, con esclusione   dei  tratti  prospicienti  i  parchi  e  le riserve naturali ferme   restando,  per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per   le  politiche  agricole  e  forestali  in  materia  di  pesca e di   acquacoltura; c) monitoraggio  delle acque marine, cooperazione alla valutazione di   impatto  ambientale  prevista  per impianti e strutture insistenti   sull'ambiente marino e costiero; d) promozione   della   sicurezza   dell'ambiente   marino   e  della   prevenzione  del  danno  ambientale,  anche  con  riferimento alle   conseguenze ambientali di incidenti marittimi; e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma; f) individuazione  e  attuazione  degli  interventi  per  la gestione   integrata  della  fascia  costiera  marina e per la partecipazione   alle attivita' definite a livello internazionale per la tutela del   mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca; g) difesa  delle  coste,  d'intesa con la Direzione per la difesa del   territorio; h) pianificazione   e  coordinamento  degli  interventi  in  caso  di   emergenza-inquinamento  dell'ambiente marino, anche con ausilio di   supporto informatico; i) attivazione    dei    mezzi    specializzati    per   l'intervento   antinquinamento dell'ambiente marino; l) cura,  nelle  materie di competenza, degli adempimenti concernenti   la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,   ivi  compreso  il  risarcimento,  nonche' la predisposizione degli   elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) supporto    al    Ministro   per   l'esercizio   della   vigilanza   sull'attivita'    scientifica,    amministrativa    e    contabile   sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.  |  
|   |                                 Art. 8                         Dotazione organica
    1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alla tabella A, e' costituita  dalla  sommatoria  della dotazione organica del soppresso Ministero  dell'ambiente  determinata  in  complessive 900 unita, ivi comprese  le  qualifiche  dirigenziali,  con legge 8 ottobre 1997, n. 344,  e  dalla  consistenza  numerica  del  personale appartenente al soppresso Ministero dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio  2001,  presso  la  Direzione generale della difesa del suolo pari  a  novantotto unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformita'  a  quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante  del  presente  provvedimento,  nonche'  dalla consistenza numerica  del  personale  per  l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli  35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come  verra'  determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.  2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del   territorio,  come  sopra  determinata,  e'  ridotta  in  misura corrispondente  a  quella  prevista  per  i  Ministeri  soppressi  da provvedimenti  assunti  in  attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  3.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero,  nel  quale  confluisce  tutto  il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari  a  novantotto  unita. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico,  con  decreto  del  Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione  dei  ruoli  di  provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita,   nell'ambito   delle  normative  contrattuali  vigenti, tenendo  conto  delle  specifiche  professionalita,  di utilizzare il personale  nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo  confluisce  il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per  come  verra'  determinato  con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico,   sono   comunque   portati   a   compimento   i  processi  di riqualificazione  previsti  dal  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.  4.  Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  avviata  la  omogeneizzazione  delle indennita'  di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.  5.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  A allegata al presente  regolamento  possono  essere  modificate,  ai  sensi  della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.  |  
|   |                                 Art. 9                  Uffici di diretta collaborazione
    1.  Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero  si  applica  il  regolamento  recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.  2.  Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di  cui  all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999,  si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.  |  
|   |                                 Art. 10             Verifica dell'organizzazione del Ministero
    1.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.   300   del  1999,  al  fine  di  accertarne  la  funzionalita'  e l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si  provvede  entro  un  anno  dalla  entrata  in vigore del presente regolamento.  |  
|   |                                 Art. 11                             Abrogazioni
    1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e' abrogato  il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549.  |  
|   |                                 Art. 12                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di  cui  all'articolo  55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Nesi, Ministro dei lavori pubblici                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture" ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369  |  
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              ---->  vedere tabella a pag. 45 della G.U.  <----  |  
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