Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 174 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonche' i ricorsi amministrativi in materia di trasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale. 2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte. 3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano. 4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata. 5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione. 6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7. 7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano: a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori. b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a); c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari. 8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti. 9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima. 10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1987, n. 527, (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1987, n. 301; - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente : "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. Nota all'art. 1: - Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) con le successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto. 2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovra, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore. 3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1o gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lettera a). 4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal lo giugno 1999. 5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. 6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59. 7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto".
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| Art. 2. Disposizioni in materia di beni
1. Al comma l dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni".
Note all'art. 2: - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 - 1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili delle linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modificazioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimonio dello Stato e della Regione) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101;
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| Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "lo Stato e' esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale".
Note all'art. 3: - Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si vede nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 2. Lo Stato e' esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale". - Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove provincie) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1929, n. 91.
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| Art. 4. Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti
1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalita' previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 2. Agli atti, contratti, formalita' ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). "Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia". - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.
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| Art. 5. Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di trasportatore
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente"; b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - 1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente. 2. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298. 3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito da un funzionario dell'assessore ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo. 4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio. 4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato".
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| Art. 6. Disposizioni in materia di ricorsi amministrativi
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. E' delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto"; "1-ter. E' delegata altresi' alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada: a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione; b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province."; "1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia."; "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visco, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Del turco, Ministro delle finanze Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto: "Art. 9. - 1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla Regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province. "1-bis. E' delegata alle province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto . "1-ter. E' delegata altresi' alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal codice della strada : a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione; b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province; "1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal codice della strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia ; "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma ".
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