Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 maggio 2001
Autorizzazione all'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso ad espletare le attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, in data 26 maggio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 29 dicembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001 del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadacere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari debbono essere eseguite presso le due sale operatorie 3 e 4 del blocco operatorio del padiglione chirurgie, del presidio ospedaliero dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Valfre' dott. Carlo, dirigente medico secondo livello - Responsabile dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Canola dott. Raffaele, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Ius dott. Paolo, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Masat dott. Mauro, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Cesari dott. Francesco, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Frugoni dott. Carlo, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Rocco dott. Francesco, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Salvador dott. Loris, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Tamari dott. Wadih, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Ganassin dott. Lorenzo, dirigente medico secondo livello, responsabile dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Sogaro dott. Filippo, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Galeazzi dott. Edoardo, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Toffon dott. Arnaldo, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Bocchi dott. Fabiano, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Doro dott. Stefano, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;
Guerra dott. Marco, dirigente medico primo livello dell'unita' operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2001
Il dirigente dell'ufficio: Ballacci
 
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