| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERAZIONE 8 marzo 2001 |  
| Modifica  della  delibera  CIPE  30 giugno  1999, recante nuove norme attuative   per   il   completamento   del   programma   generale  di metanizzazione  del  Mezzogiorno,  di  cui  all'art.  11  della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 26/2001). |  
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    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto  l'art.  11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni  ed  integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;  Viste  le  proprie delibere del 25 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n.  317/1984), del l8 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 21/1987) e dell'11 febbraio  1988  (Gazzetta Ufficiale Suppl. n. 25/1988) con le quali  e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno   e   l'articolazione  dello  stesso  in  due  interventi operativi e segnatamente un triennio ed un successivo biennio;  Visti  in particolare i punti 1 e 5 della delibera 18 dicembre 1986 ed  il  punto  3  della  delibera  11 febbraio  1988, che subordinano l'ammissibilita'  ai  contributi  previsti  dall'art. 11 della citata legge  n.  784/1980, alla condizione che i comuni con popolazione non inferiore  a  18.000  abitanti  partecipino  ad  un bacino di utenza, secondo l'assetto riportato negli allegati alle suddette delibere;  Visto  l'art.  13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda    al    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e dell'artigianato,   secondo   le   direttive  del  CIPE,  l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;  Visto  l'art.  9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art.  28  della  legge  17 marzo  1999, n. 144, che autorizza la spesa  di  1.000  miliardi di lire per il completamento del programma generale  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno, demandando al CIPE il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;  Vista  la  propria  delibera  del  30 giugno  1999, n. 99 (Gazzetta Ufficiale  n.  218/1999)  che, in attuazione dell'art. 9 della citata legge  n.  266/1997,  ha dettato nuove norme per il completamento del programma  generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei finanziamenti;  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della  direttiva  n.  98/30/CE,  recante  norme comuni per il mercato interno del gas naturale;  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001), che, all'art. 145, comma 21, ha stanziato, per il completamento   del   programma   generale   di   metanizzazione  del Mezzogiorno,  la  somma  di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;  Vista  la  proposta  del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 27151 del 21 dicembre 2000;  Considerato che l'assetto dei bacini di utenza, come definiti negli allegati  alle  proprie delibere 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988, ha  subito  nel  tempo numerose modificazioni e che i comuni inseriti nel  bacino  di  utenza, finora ammessi a finanziamento, hanno spesso incontrato  difficolta' nella osservanza degli obblighi relativi alla unitarieta' di gestione degli impianti;  Considerato  che  il  punto  13 della propria, delibera n. 99/1999, gia'   introduce  delle  deroghe  all'applicazione  delle  norme  che regolano i bacini di utenza;  Considerato  che  la  somma  di  10  miliardi di lire, quale limite massimo  di  contribuzione  per il comune di Nuoro, previsto al punto 10,  comma  1,  lettera  a)  della citata delibera n. 99/1999, non e' sufficiente,  secondo  una  prima  valutazione  tecnica del Ministero dell'industria, a metanizzare l'intera area urbana;                              Delibera:  1. Il  punto  13,  comma 2, della delibera 30 giugno 1999 di questo comitato  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  in  cui non sia rispettato  l'assetto dei bacinidi utenza, cosi' come definito con la delibera  di  questo  comitato  del  18 dicembre  1986  e  successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e   dell'artigianato  valutera'  l'ammissibilita'  delle  istanze  di contributo  prodotte  dai  singoli  comuni anche in deroga al punto 5 della delibera medesima".  2. Il  limite  massimo  di  contribuzione  per  il comune di Nuoro, precedentemente  fissato  in  10  miliardi  di  lire, e' elevato a 15 miliardi   di   lire  (7.746.853,49  euro).  Il  predetto  comune  e' autorizzato   a   presentare   un   nuovo   progetto   al   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  entro tre mesi dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  delibera.  La  spesa gravera'  sullo  stanziamento  di 150 miliardi di lire riservati alla regione Sardegna.  3. I comuni e i loro concessionari possono regolarizzare le istanze di  contributo, anche per l'assunzione di mutui previsti dalla legge, in  sede  di  istruttoria  da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  4. Con riferimento al punto 10 della citata delibera n. 99/1999, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procedera' all'istruttoria  delle  domande  di  contributo presentate dai comuni inclusi nel biennio con priorita:    a) per  i  comuni  che  alla data di pubblicazione della presente delibera,  abbiano  gia'  realizzato  le  opere  e messo in esercizio l'impianto  o,  in subordine, abbiano dato inizio alla esecuzione del progetto,  qualora  o  stato  di  avanzamento  dell'opera risulti non inferiore  al  25  per  cento.  La  documentazione  atta a dimostrare l'esistenza  di  tali  condizioni  deve essere presentata al predetto Ministero  entro  tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale;    b) per i comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.  5. La  somma di lire 150 miliardi (77.468.534,86 euro) per ciascuno degli  anni 2001, 2002 e 2003, prevista dall'art. 145, comma 21 della legge  n.  388/2000,  per  il completamento del programma generale di metanizzazione  del  Mezzogiorno,  di  cui all'art. 11 della legge n. 784/1980,   e'  destinata  al  finanziamento  delle  reti  urbane  di distribuzione  del  gas  metano,  secondo  le  procedure  e i criteri stabiliti da questo comitato con la presente delibera e con quella n. 99/1999.    Roma, 8 marzo 2001                                        Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 334  |  
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