| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 17 aprile 2001 |  
| Attuazione  dell'art.  78,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388 (Finanziaria  2001).  Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver  svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto  l'art.  78,  comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita' di  attestazione  dello  svolgimento,  da parte dei lavoratori, delle attivita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza   sociale  19  maggio  1999,  nonche'  i  criteri  per  il riconoscimento  del  beneficio  previdenziale  per  i  lavoratori che risultino   aver   svolto  prevalentemente  mansioni  particolarmente usuranti,  per  le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;  Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;  Visto  l'art.  1,  commi  da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335;  Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Visto  il  decreto  19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica, della sanita' e per la funzione pubblica;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per  ottenere  il  riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione  dei  requisiti  anagrafici  e  di  anzianita' contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto  19  maggio  1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena  di  decadenza,  domanda  corredata da una documentazione atta a comprovare  oggettivamente  l'espletamento  delle  predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:    busta  paga  relativa  a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;    libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;    dichiarazione   del  datore  di  lavoro  attestante  le  mansioni specifiche  svolte  dal  lavoratore,  nel periodo cui si riferisce la richiesta    del   beneficio   e   la   prevalenza   della   mansione particolarmente   usurante,   connotata   dalla   maggiore   gravita' dell'usura;  avuto  riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, tra le  cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite,   tali  ultime  mansioni  sono  considerate  prevalenti  se effettuate  per  una  durata  superiore  al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;    dichiarazione  dell'ufficio  del  lavoro  o  di  altra  autorita' competente.  2.  Per  l'esposizione  alle  alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto   19   maggio   1999,  la  documentazione  presentata  dovra' comprovare  l'esistenza  delle  condizioni  non  inferiori  a  quelle previste dall'allegata tabella 1.  3.  Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.  4.  Le  domande  possono  essere  presentate  anche  incostanza  di rapporto di lavoro.  5.   Gli   effetti   previdenziali  sono  tenuti  a  comunicare  ai richiedenti, nel piu' breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione,  gli  interessati  devono  cessare  l'attivita'  lavorativa dipendente.  6.  La  decorrenza  della  pensione e' stabilita secondo le vigenti disposizioni.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa  possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti  di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel  periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  11  agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001  ed  a  condizione  che  i  requisiti  per  il  pensionamento di anzianita'  o  di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri  1,  2  e  3,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilita' di cui al comma 13 dello stesso art. 78.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Le  domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei  criteri e delle modalita' di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli  enti interessati e definite dando priorita' alla maggiore eta' anagrafica   e,  in  caso  di  pari  eta,  alla  maggiore  anzianita' contributiva.  Il   presente  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.    Roma, 17 aprile 2001                                             Il Ministro del lavoro                                           e della previdenza sociale                                                     Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio   e della programmazione economica               Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327  |  
|   |  |           ----> Vedere tabella a pag. 40 della G.U.  <----  |  
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