| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 1 marzo 2001 |  
| Determinazione  dell'indennita'  di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2001. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                 ed                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE                        AGRICOLE E FORESTALI
      Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n. 615, e successive modifiche sulla  bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;    Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della programmazione economica ed il Ministro delle politiche  agricole,  modifica  a  gennaio  di  ogni anno con decreto l'indennita'  per  l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;    Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;    Visto  il  decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;    Visto  il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;    Visto   il   decreto   15 dicembre   1995,  n.  592,  regolamento concernente  il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;    Visto  il  decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazioNe della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;    Vista  la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;    Visto  il  decreto  interministeriale  14 giugno 1968 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;    Visti   i   criteri   e   le   modalita'  stabiliti  dal  decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228 del 1o ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;    Visto  il  decreto interministeriale 23 febbraio 2000 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  31 marzo  2000) concernente l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno  2000  per  la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento  degli  animali  della  specie bovina, bufalina, ovina e caprina;    Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e  per  la  leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;    Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da provvedimenti di abbattimento;    Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione delle indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;    Ritenuto  che  occorre  procedere  alla determinazione per l'anno 2001  della  misura  delle  indennita'  di  abbattimento dei bovini e bufalini   infetti   di  tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi  bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;    Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 23808 del 30 novembre 2000;                              Decreta:                               Art. 1.    1.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi  e  di  leucosi  enzootica  dei bovini, gia' confermata in L. 663.000  a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con  decorrenza  1o gennaio  2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.    2.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente distrutti,   confermata   in  L. 1.216.000  a  capo,  con  decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001.    3.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6  della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi  e  leucosi,  e'  stabilita  in  L. 693.000  a  capo,  con decorrenza  dal  1o gennaio  2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.    4.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti,  e'  stabilita  in L. 1.270.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio  2001  per  gli  animali  abbattuti  e distrutti nel corso dell'anno 2001.    5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo,  negli  allevamenti  bovini e bufalini che non superano i dieci capi.    6.  Nelle  tabelle  allegate  al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.  |  
|   |                                 Art. 2.    1.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari  degli  ovini  abbattuti  perche'  infetti di brucellosi, stabilita  a  decorrere  dal  1o gennaio  1999  in L. 145.000 a capo, rimane  confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.    2.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23  gennaio  1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita  a  decorrere  dal 1o gennaio 2001 in L. 175.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.  |  
|   |                                 Art. 3.    1.  Le maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento  previste dall'art.  5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi   di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni  a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi a leucosi.    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  esso  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
        Roma, 1o marzo 2001
                        Il Ministro della sanita'                              Veronesi
                 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                              Solaroli
                       Il Ministro delle politiche                        agricole e forestali                           Pecoraro Scanio
  Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 288  |  
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