Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 19 aprile 2001 |
Accordo Stato-regioni per lo sviluppo di attivita' di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Premesso che: la Conferenza delle nazioni unite sull'ambiente umano svoltasi a Stoccolma nel 1972 ha segnato un primo, fondamentale passo nella storia della diplomazia mondiale con esplicito, ampio riferimento alle tematiche ambientali, che ha influenzato le politiche ambientali internazionali nei decenni successivi; il rapporto della commissione Bruntdland, pubblicato nel 1987 con il titolo "Il nostro futuro comune" e recepito dall'ONU nel 1989 con la risoluzione 228 dell'assemblea generale, ha introdotto il concetto ed il termine di "Sviluppo sostenibile", ovvero di un diverso tipo di sviluppo che, pur venendo incontro alle esigenze umane attuali, non danneggi il delicato equilibrio degli ecosistemi che rendono possibile la vita sulla terra e non comprometta la possibilita' delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze; la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo o "Earth Summit" svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 ha affrontato il problema della necessita' di cambiare il modello di sviluppo preesistente al fine di avviare un piano globale di "Sviluppo sostenibile"; nell'occasione sono stati approvati due documenti Iegalmente vincolanti, "Convenzione sul clima" e "Convenzione sulla biodiversita", due dichiarazioni di principi, "Principi sulle foreste" e "Dichiarazione di Rio" la quale, nello specifico, afferma che per avviare un processo di sviluppo sostenibile occorre cambiare i modelli di produzione e consumo, adottare nuove misure legislative in materia ambientale, internalizzare i costi ambientali, eseguire sistematicamente la valutazione di impatto ambientale, applicare il principio precauzionale, nonche' "Agenda XXI", strategia del ventunesimo secolo per lo sviluppo sostenibile; l'Agenda XXI, in particolare, contiene un programma d'azione operativo e invita i governi ad avviare un processo di sviluppo sostenibile, secondo i principi espressi nella dichiarazione di Rio, da attuare nel corso del secolo ventunesimo; l'Italia ha approvato il 28 dicembre 1993 in sede CIPE il piano di attuazione dell'agenda XXI quale documento programmatico per le scelte di governo; il Consiglio delle comunita' europee ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle comunita' europee hanno adottato in data 1o febbraio 1993 una risoluzione riguardante il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ("Per uno sviluppo durevole e sostenibile" - 5o Programma d'azione) il quale gia' affermava al punto 4 del sommario: "La realizzazione dell'equilibrio auspicato tra attivita' umana e sviluppo da un lato e protezione dell'ambiente dall'altro richiede una ripartizione delle responsabilita' chiaramente definita rispetto ai consumi e al comportamento nei confronti dell'ambiente e delle risorse naturali. Cio' presuppone l'integrazione delle considerazioni ambientali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche economiche e settoriali, nelle decisioni delle autorita' pubbliche, nell'elaborazione e nella messa a punto dei processi produttivi e, infine, nel comportamento e nelle, scelte del singolo cittadino"; la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", considerando che "...le conclusioni della relazione intermedia rivelano che sono stati realizzati progressi su varie questioni, ma che molto resta da fare per progredire nella direzione dello sviluppo sostenibile", ha stabilito fra le priorita' fondamentali, all'art. 2 l'integrazione delle esigenze ambientali in altre politiche, all'art. 3 l'ampliamento dello strumentario con particolare riferimento alla valutazione di piani e programmi, all'art. 7 il miglioramento degli elementi conoscitivi di base per le politiche ambientali; le amministrazioni locali, citta' e regioni europee, si sono impegnate ad attuare l'Agenda XXI a livello locale e ad elaborare piani d'azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile sottoscrivendo il 27 maggio 1994 la "Carta delle citta' europee per uno sviluppo durevole e sostenibile" approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta' sostenibili tenutasi a Aalborg in Danimarca; la terza Conferenza ambientale dei Ministri e dei leader politici regionali dell'Unione europea che si e' svolta a Goteborg, Svezia, dal 18 al 20 giugno 1997 ha adottato la cosiddetta "Risoluzione di Goteborg" nella quale, fra l'altro, si afferma che "Le regioni sono gli attori chiave nello sviluppo sostenibile e le azioni da loro controllate e influenzate hanno un impatto a livello nazionale e globale. Le regioni devono dunque prendere parte alla stesura e all'implementazione di strategie internazionali e nazionali sullo sviluppo sostenibile nonche' all'adozione, attuazione e valutazione del processo dell'Agenda XXI creato in ogni Stato membro"; l'integrazione delle politiche e' ormai un principio costituzionale per l'intera Europa. L'art. 6 del Trattato di Amsterdam (1998), dice che: "le necessita' della protezione ambientale devono essere integrate nella definizione e implementazione delle politiche e delle attivita' comunitarie (...), in particolare con l'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile". E' cosi' stabilito il "Principio d'integrazione" secondo il quale la protezione ambientale non va considerata come una politica settoriale, ma come un denominatore comune per tutti i settori. All'azione ambientale deve far seguito un nuovo tipo di azione degli altri settori, che devono interiorizzare i fattori ambientali; la comunicazione della Commissione delle comunita' europee in data 24 novembre 1999 "L'ambiente in europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della comunita' europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile" (5o Programma) si e' cosi' espressa al punto 9 "Partire dai principi del quinto programma: "Questa valutazione globale del quinto programma di azione a favore dell'ambiente conferma i progressi compiuti dalla comunita' nello sviluppo di una politica ambientale che comincia a dare i suoi frutti in alcuni campi. I progressi verso la sostenibilita' sono stati chiaramente limitati e il quinto programma non ha raggiunto i suoi obiettivi. Esiste una crescente consapevolezza dell'importanza di integrare gli obiettivi ambientali in altre politiche, spesso in risposta alla ricerca di modalita' piu' flessibili ed economicamente razionali per ottenere soluzioni, ma quest'approccio e la nuova gamma di strumenti ad esso legata sono ancora scarsamente sviluppati in molti settori. Le tendenze di fondo di molti settori economici e il loro continuo nesso con gli impatti ambientali destano preoccupazione"; il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali richiama la volonta' della comunita' di "(...) promuovere (...) un elevato livello di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dei fondi strutturali" la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2001 ha previsto lo stanziamento (art. 109) di 250 miliardi sul triennio 2001/2003 per "Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile" con riferimento, fra l'altro, alla "promozione presso i comuni le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale" nonche' "azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale"; il decreto del presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente" ha istituito all'art. 4 il "Servizio per lo sviluppo sostenibile"; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; la deliberazione CIPE n. 83/2000 relativa alle modalita' attuative del QCS 2000-2006 delle regioni obiettivo 1 "...al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i programmi del QGS in una prospettiva di sviluppo sostenibile e il rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente ...", definisce i compiti delle autorita' ambientali e stabilisce di rafforzare la rete nazionale delle autorita' ambientali e della programmazione dei fondi strutturali; Considerato che: il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvertono l'importanza del proprio ruolo e del contributo determinante che possono fornire nell'orientare la societa' verso scelte, modalita' produttive e comportamenti coerenti con uno sviluppo sostenibile e ritengono di operare in forma concorrente proponendo il presente accordo di indirizzo quale strumento ispiratore di strategie e di linee condivise; l'integrazione della dimensione ambientale nella predisposizione di politiche, piani e programmi settoriali, nonche' nei processi di formazione delle decisioni, rende necessaria la piena introduzione di un sistema organico di monitoraggio e di valutazione ambientale ex ante, intermedia ed ex post, sperimentata con successo nelle prime fasi dell'Agenda 2000-2006; e' necessaria una profonda revisione delle procedure prodromiche alle decisioni del CIPE e della Conferenza Stato regioni ed unificata con il pieno coinvolgimento delle autorita' ambientali che si occupano di sostenibilita; ritenuto di dare concreto impulso e riconoscibilita' alla prevista azione concorrente fra Stato e regioni sul versante della promozione e del contributo a politiche di sviluppo sostenibile; valutata l'opportunita' di istituire un tavolo tecnico permanente in materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni, allo scopo di integrare e supportare i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di Conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla sostenibilita' e con funzioni di impulso, promozione, ideazione di strategie di intervento nonche' creazione di occasioni e strumenti funzionali all'affermazione di principi e criteri di sostenibilita; sottolineato che il programma di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile a livello nazionale, al momento in fase di elaborazione, fissa alcuni obiettivi di scala ed alcune macroazioni che devono trovare continuita' nel sistema delle regioni e degli enti locali alla luce del principio di sussidiarieta; Sancisce accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini sotto indicati. Art. 1. Azione concorrente Il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede un'azione condivisa nel campo dello sviluppo sostenibile, e al principio di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente di piani ed azioni di sviluppo territoriale, urbanistico, infrastrutturale ed economico. |
| Art. 2. Costituzione di tavolo tecnico Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito un tavolo tecnico permanente Stato-regioni di confronto e di collaborazione in materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 3. Funzioni del tavolo tecnico permanente Il tavolo tecnico permanente di cui all'art. 2 e' investito dei seguenti compiti e funzioni: opera in raccordo con la rete nazionale delle autorita' ambientali e con altri tavoli istituiti il cui oggetto di attivita' presenta strette attinenze con i temi dello sviluppo sostenibile; concorre all'elaborazione dei programmi nazionale e regionali per lo sviluppo sostenibile e dei relativi strumenti; rappresenta la sede di confronto, elaborazione, proposta, scambio di informazioni fra Stato e regioni in materia di sviluppo sostenibile; supporta i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla sostenibilita; opera con funzioni di impulso, di promozione, di definizione di strumenti orientati all'affermazione di principi e criteri di sostenibilita' ambientale con azione trasversale nei confronti dei settori, le cui specifiche politiche possono avere riflessi nei confronti dell'ambiente; costituisce una sede per lo scambio di informazioni, lo sviluppo di conoscenze, la promozione di iniziative quali eventi seminariali, azioni di aggiornamento e formazione nonche' per il coordinamento di iniziative comuni. |
| Art. 4. Composizione del tavolo permanente Il tavolo e' costituito, oltre che da un dirigente dell'ufficio di segreteria di questa Conferenza designato dal direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante e da un membro supplente, formalmente designati da ogni singola regione e provincia autonoma e da due referenti designati dal Ministero dell'ambiente e potra' essere integrato occasionalmente con referenti di altri Ministeri e/o di altri tavoli o soggetti pubblici invitati, in quanto parti interessate ai temi in discussione. Roma, 19 aprile 2001 Il presidente: Loiero |
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