IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 ,n. 537 relativo al regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professione legali; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 2000 prot. n. 514; Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dagli organi accademici di questo ateneo, relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali; Visto il parere del CUN espresso, in merito, nell'adunanza dell'8 febbraio 2001; Decreta: lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'attuale art. 323 dell'Ordinamento didattico dell'Universita' degli studi di Messina, relativo alla scuola di specializzazione in "Analisi e gestione della comunicazione", con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali: Art. 324. Scuola di specializzazione per le professioni legali 1. Presso la facolta' di giurisprudenza e' istituita la scuola di specializzazione per le professioni legali, che rilascia un titolo di studio con valore legale ai sensi della vigente normativa. 2. Alla scuola verra' ammesso un numero di laureati che sara' determinato annualmente con decreto dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica. 3. L'ordinamento degli studi si articola in un biennio, che prevede un primo anno comune ed un secondo suddiviso in due indirizzi: a) giudiziario-forense; b) notarile. 4. Gli insegnamenti previsti sono i seguenti: I Anno. 1) Diritto civile; 2) Diritto processuale civile; 3) Diritto processuale penale; 4) Diritto penale; 5) Diritto commerciale; 6) Diritto amministrativo; 7) Fondamenti del diritto europeo; 8) Diritto dell'Unione europea; 9) Diritto del lavoro e della previdenza sociale; 10) Elementi di informatica giuridica; 11) Elementi di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 12) Elementi di economia e contabilita' industriale. Sono altresi' previste attivita' pratiche inerenti alle discipline professionali. II Anno (indirizzo giudiziario-forense). 1) Diritto civile; 2) Diritto processuale civile; 3) Diritto penale; 4) Diritto processuale penale; 5) Diritto amministrativo; 6) Diritto romano; 7) Diritto ecclesiastico; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto internazionale; 10) Diritto tributario; 11) Ordinamento giudiziario e forense; 12) Elementi di deontologia giudiziaria e forense; 13) Elementi di tecnica della comunicazione. Sono altresi' previste attivita' pratiche inerenti alle discipline professionali. II Anno (indirizzo notarile). 1) Diritto delle persone; 2) Diritto di famiglia; 3) Diritto delle successioni; 4) Diritto di proprieta' e diritti reali; 5) Diritto della pubblicita' immobiliare; 6) Diritto delle obbligazioni e dei contratti; 7) Diritto dei titoli di credito; 8) Diritto delle imprese e delle societa; 9) Diritto della volontaria giurisdizione; 10) Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica; 11) Diritto tributario; 12) Elementi di legislazione e deontologia notarile. Sono altresi' previste attivita' pratiche inerenti alle discipline professionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 18 aprile 2001 p. Il rettore: Ferlazzo |