Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 aprile 2001 |
Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i regolamenti comunitari del consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successivi regolamenti applicativi; Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 2729 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, e in particolare l'art. 19; Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 1986, recante aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 337/79; Sentito il parere del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni del decreto interministeriale 20 maggio 1986, al fine di adeguarle alla nuova normativa comunitaria sulla destinazione dei vini avviati alle distillazioni; Decreta: Art. 1. 1. I vini avviati alle distillazioni, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono preventivamente denaturati con cloruro di litio. 2. L'operazione di denaturazione di cui al comma precedente e' effettuata almeno tre giorni feriali prima della estrazione del vino dallo stabilimento vitivinicolo per essere avviato alla distillazione. |
| Art. 2. 1. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di vino oggetto della denaturazione, e' perfettamente sciolto in una parte del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa. 2. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di cui al comma 1, e' presente nei vini di cui all'art. 1, nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto. |
| Art. 3. 1. L'avvenuta denaturazione dei vini e' comunicata all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nello stesso giorno in cui sono terminate le operazioni di cui agli articoli 1 e 2. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene: a) la ragione sociale, la partita I.V.A. o il codice fiscale nonche' la sede ed il telefono ed il fax del detentore; b) l'indirizzo del luogo in cui sono detenuti i vini denaturati; c) l'ubicazione, conformemente a quanto indicato sulla cartina planimetrica di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dei recipienti in cui sono contenuti i vini denaturati; d) la quantita' di vino denaturato contenuta in ciascun recipiente; e) il riferimento alle annotazioni sul registro delle entrate e delle uscite relative alle operazioni di denaturazione; f) la dichiarazione di avvenuta denaturazione, sottoscritta dal legale rappresentante; g) la dichiarazione di impegno ad effettuare il giornaliero rimontaggio delle vasche in cui sono contenuti i vini denaturati fino alla data di invio in distilleria, sottoscritta dal legale rappresentante; h) il programma di trasferimento alla distilleria delle partite di vino. 3. La comunicazione di cui al comma 2, incompleta od inesatta, si considera come non effettuata. |
| Art. 4. 1. Il distillatore verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 2. 2. Al distillatore riconosciuto e' fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato. |
| Art. 5. 1. Il decreto interministeriale del 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 15 giugno 1986, e' abrogato. 2. Ogni richiamo al decreto abrogato, di cui al precedente comma, e' da intendersi riferito al presente decreto. Roma, 11 aprile 2001 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro della sanita' Veronesi |
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