Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 7 maggio 2001 |
Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate sul Fondo; Considerato che lo stesso art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che le modalita' sopracitate, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2000 con il quale sono state approvate le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. del 27 dicembre 2000 con la quale sono state trasmesse alcune modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento dell'attivita' di verifica e di controllo adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 18 dicembre 2000; Vista la nota n. 5729 dell'8 marzo 2001 con la quale e' stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate al Fondo citato nelle premesse, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 18 dicembre 2000. 2. E' riportato in allegato al presente decreto il testo dei criteri e delle modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aggiornato con le modifiche di cui al comma 1. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
| Allegato Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI (legge n. 662/1996 - legge n. 266/1997) Modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/1999. A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli. 1. Campione statistico di operazioni. 1.1. Mediocredito Centrale svolge controlli documentali su un campione pari al 5% delle operazioni ammesse all'intervento del Fondo, ed erogate dai soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio. Le operazioni con durata non superiore a diciotto mesi si intendono erogate alla data di concessione da parte del soggetto finanziatore. 1.2. Per la selezione del campione, le operazioni ammesse all'intervento del Fondo, ed erogate dai soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio vengono ordinate per data di completamento della documentazione richiesta da Mediocredito Centrale ai fini dell'istruttoria. Nel caso di piu' operazioni completate nello stesso giorno, le stesse vengono ordinate per numero di posizione assegnato. Mediocredito Centrale inserisce nel campione un'operazione ogni venti. 1.3. Entro il mese di febbraio di ogni anno Mediocredito Centrale presenta al Comitato l'elenco delle operazioni da sottopone a controllo documentale. 1.4. Entro dodici mesi dall'approvazione dell'elenco di cui al precedente punto 1.3. Mediocredito Centrale effettua i controlli documentali e, sulla base delle risultanze dei controlli, sottopone le proposte al Comitato. 2. Operazioni individuate sulla base di apposita delibera del Comitato. 2.1. Mediocredito Centrale effettua controlli documentali o in loco su tutte le operazioni che il Comitato ha ammesso all'intervento del Fondo con esplicita previsione di controlli successivi. I termini e i tempi ditali controlli vengono definiti caso per caso dal Comitato. 2.2. Mediocredito Centrale propone al Comitato di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti, relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Comitato. 2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1. B. Controllo documentale. 3. Richiesta di documentazione. 3.1. Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente e al soggetto beneficiano finale, l'avvio del procedimento e richiede al soggetto richiedente la documen-tazione comprovante la veridicita' dei dati contenuti nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo e l'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo. Fatta salva la facolta' di presentare documenti equipollenti, detta documentazione comprende: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o copia conforme all'originale), della provincia in cui e' ubicata la sede legale del soggetto beneficiano finale, riferito alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; detto certificato dovra' riportare i seguenti dati relativi al soggetto beneficiano finale: denominazione, natura giuridica, data di costituzione, oggetto sociale, attivita' esercitata, data inizio attivita, sede legale, unita' locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), numero iscrizione nel registro imprese, numero di codice fiscale; b) certificato di iscrizione all'INPS o ad altro istituto di previdenza (o copia conforme all'originale), riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dal soggetto beneficiano finale. Dovra' essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui alla lettera b), il soggetto beneficiario finale risulti disporre di unita' locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potra' essere prodotto un unico certificato purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento; nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, il soggetto beneficiano finale, oltre al suddetto certificato, dovra' produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, ovvero copia del modello DM 10 riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; i soggetti beneficiari finali che non sono iscritti all'INPS, in quanto privi di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, da cui risulti che non hanno dipendenti; c) copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali (per i soggetti beneficiari finali esonerati dalla redazione del bilancio: copia della documentazione contabile) sulla base dei quali e' stato compilato il modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo. Detti bilanci devono essere completi della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente; d) copia dell'ultimo bilancio approvato dei soggetti beneficiari finali completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente; e) copia del libro soci riferito alla data di presentazione della richiesta di ammissione; f) copia della richiesta di finanziamento sottoscritta dal soggetto beneficiano finale; g) copia della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione; h) per le operazioni con durata superiore a 18 mesi: copia del contratto di finanziamento ovvero copia del contratto di leasing; copia dell'atto di erogazione ovvero del verbale di consegna (nel caso di operazioni di leasing); i) per le partecipazioni, copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione; j) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a titolo "de minimis", le delibere di concessione degli aiuti pubblici ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della richiesta di ammissione; k) per le operazioni agevolate da altri regimi di aiuto, la delibera di concessione dell'aiuto; l) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformita' con le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo. 4. Istruttoria. 4.1. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 3 non arrivi a Mediocredito Centrale entro tre mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso, viene proposta al Comitato: la revoca della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente; la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto beneficiano finale. 4.2. La documentazione che arriva a Mediocredito Centrale dopo le ore 17 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 4.3. Nel caso in cui risultino incompleti i documenti necessari per procedere al controllo Mediocredito Centrale richiede in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente integrazioni ovvero chiarimenti. 4.4. Qualora le integrazioni ovvero i chiarimenti non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso, viene proposta al Comitato: la revoca della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente; la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto beneficiano finale. 4.5. Sulla base delle risultanze del controllo viene presentata al Comitato la proposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento della documentazione di cui al punto 3.1, in tempo utile perche' possa essere deliberata entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa. 4.6. Mediocredito Centrale puo' propone al Comitato: la conferma della garanzia del Fondo; la revoca della garanzia del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente; la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale; l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Comitato. 4.7 Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente l'esito del controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. C. Controllo in loco. 5. Procedura. 5.1. Sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Comitato Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente, a cui si riferisce l'operazione sottoposta a controllo in loco, l'avvio del procedimento e richiede allo stesso di contattare il soggetto beneficiano finale al fine di concordare le date per l'effettuazione del sopralluogo. 5.2. Il soggetto richiedente comunica a Mediocredito Centrale la data prevista per il sopralluogo indicando le persone che rappresen-teranno il soggetto richiedente e il soggetto beneficiano finale. 5.3. Mediocredito Centrale definisce con il rappresentante del soggetto richiedente le modalita' di svolgimento del controllo in loco sulla base di quanto deliberato dal Comitato. Il controllo in loco deve essere effettuato in presenza del rappresentante del soggetto richiedente. 5.4. Il controllo in loco viene effettuato al fine: di verificare l'esistenza del soggetto beneficiano finale; di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; di verificare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformita' con le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; di verificare che il soggetto beneficiano finale svolge l'attivita' indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformita' riscontrate e non chianite dal controllo documentale. 5.5. Dopo aver effettuato il controllo, Mediocredito Centrale provvede a predisporre il verbale del controllo, che sara' sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiano finale. Mediocredito Centrale rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiano finale. 5.6. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, Mediocredito Centrale puo' proporre al Comitato: la conferma della garanzia del Fondo; la revoca della garanzia del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente; la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale. 5.7. Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente l'esito del controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. |
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