| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 7 maggio 2001 |  
| Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,  n.  248,  delle  modifiche alle modalita' di svolgimento delle verifiche  e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste  presentate  al  Fondo  di  garanzia per le piccole e medie imprese. |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  Visto  l'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  che  ha  costituito  presso il Mediocredito Centrale S.p.a.  un  Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione  ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per  l'economia",  ed  in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che  la  garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive   modificazioni,   e   alle   societa'   finanziarie   per l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte  all'albo di cui all'art. 2, comma   3,   della   legge  5 ottobre  1991,  n.  317,  a  fronte  di finanziamenti  a  piccole  e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria,  e  di  partecipazioni,  temporanee  e  di minoranza, al capitale  delle  piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia  collettiva  fidi  di  cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto  legislativo  n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del medesimo decreto legislativo;  Visto  l'art.  9  del  decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede  che  il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate sul Fondo;  Considerato  che  lo  stesso  art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che le modalita' sopracitate, deliberate dal comitato di cui  all'art.  15,  comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;  Visto  il  decreto  ministeriale  6 ottobre  2000 con il quale sono state  approvate  le  modalita'  di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;  Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. del 27 dicembre 2000 con  la quale sono state trasmesse alcune modifiche ai criteri e alle modalita'   per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  e  di controllo  adottate  dal  comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 18 dicembre 2000;  Vista  la  nota  n.  5729  dell'8 marzo  2001 con la quale e' stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n.  248,  le modifiche ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento delle  verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a.  sulle  domande  presentate  al  Fondo  citato nelle premesse, adottate  dal  comitato  di  cui  all'art.  15,  comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 18 dicembre 2000.  2.  E'  riportato  in  allegato  al  presente  decreto il testo dei criteri  e  delle  modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate  al  fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese, aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 maggio 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
|   |                                                               Allegato        Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI               (legge n. 662/1996 - legge n. 266/1997) Modalita'  di  svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati    da     Mediocredito     Centrale     specificamente     orientati    all'accertamento  dell'effettiva  destinazione  dei  fondi per le    finalita'  previste  dal decreto del Ministro dell'industria, del    commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con il Ministro del    tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione  economica  n.    248/1999. A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli. 1. Campione statistico di operazioni.    1.1.  Mediocredito  Centrale  svolge  controlli documentali su un campione  pari  al  5%  delle  operazioni  ammesse all'intervento del Fondo,  ed  erogate  dai  soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio.  Le operazioni con durata non superiore a diciotto mesi si intendono  erogate  alla  data  di  concessione da parte del soggetto finanziatore.    1.2.  Per  la  selezione  del  campione,  le  operazioni  ammesse all'intervento  del  Fondo, ed erogate dai soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio vengono ordinate per data di completamento della  documentazione  richiesta  da  Mediocredito  Centrale  ai fini dell'istruttoria. Nel caso di piu' operazioni completate nello stesso giorno, le stesse vengono ordinate per numero di posizione assegnato. Mediocredito  Centrale  inserisce  nel  campione  un'operazione  ogni venti.    1.3. Entro il mese di febbraio di ogni anno Mediocredito Centrale presenta  al  Comitato  l'elenco  delle  operazioni  da  sottopone  a controllo documentale.    1.4.  Entro  dodici  mesi dall'approvazione dell'elenco di cui al precedente  punto  1.3.  Mediocredito  Centrale  effettua i controlli documentali  e,  sulla base delle risultanze dei controlli, sottopone le proposte al Comitato. 2.  Operazioni  individuate  sulla  base  di  apposita  delibera  del Comitato.    2.1.  Mediocredito  Centrale  effettua controlli documentali o in loco su tutte le operazioni che il Comitato ha ammesso all'intervento del Fondo con esplicita previsione di controlli successivi. I termini e  i  tempi  ditali  controlli  vengono  definiti  caso  per caso dal Comitato.    2.2.  Mediocredito  Centrale  propone  al  Comitato di deliberare l'effettuazione  di  controlli  documentali  o  in loco sulla base di fatti  rilevanti, relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti. I termini e i  tempi  di  tali  controlli  vengono  definiti  caso  per  caso dal Comitato.    2.3.  Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1. B. Controllo documentale. 3. Richiesta di documentazione.    3.1.  Mediocredito  Centrale  comunica  in forma scritta (posta o fax)  al  soggetto  richiedente  e  al  soggetto  beneficiano finale, l'avvio  del  procedimento  e  richiede  al  soggetto  richiedente la documen-tazione  comprovante  la  veridicita'  dei dati contenuti nel modulo   di  richiesta  di  ammissione  all'intervento  del  Fondo  e l'effettiva  destinazione dell'agevolazione del Fondo. Fatta salva la facolta'  di  presentare documenti equipollenti, detta documentazione comprende:      a) certificato  di  iscrizione nel registro delle imprese della camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura (o copia conforme  all'originale),  della  provincia in cui e' ubicata la sede legale  del  soggetto  beneficiano  finale,  riferito  alla  data  di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;        detto  certificato  dovra' riportare i seguenti dati relativi al soggetto beneficiano finale: denominazione, natura giuridica, data di  costituzione,  oggetto sociale, attivita' esercitata, data inizio attivita, sede legale, unita' locale interessata all'investimento (se diversa  dalla  sede legale), numero iscrizione nel registro imprese, numero di codice fiscale;      b) certificato  di  iscrizione  all'INPS o ad altro istituto di previdenza  (o  copia  conforme all'originale), riferito alla data di chiusura    dell'ultimo   bilancio   approvato   precedentemente   la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;        detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati  dal  soggetto beneficiano finale. Dovra' essere prodotto un certificato  INPS  per  ciascuna  diversa  provincia nella quale, dal certificato  di  cui alla lettera b), il soggetto beneficiario finale risulti  disporre  di  unita'  locali.  Qualora  vi sia accentramento contributivo  presso  una  sola  sede provinciale INPS, potra' essere prodotto  un  unico  certificato  purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento;        nel  caso  in  cui  il certificato INPS non indichi il numero effettivo  di  dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data di   chiusura   dell'ultimo  bilancio  approvato  precedentemente  la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, il soggetto beneficiano finale, oltre al suddetto certificato, dovra' produrre  copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato  rilasciato  dal  competente  ispettorato provinciale del lavoro  attestante  il numero complessivo di dipendenti occupati alla data  di  chiusura  dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, ovvero  copia  del  modello  DM  10  riferito  alla  data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;        i soggetti beneficiari finali che non sono iscritti all'INPS, in  quanto  privi  di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio,  resa  ai sensi della legge 4 gennaio 1968,  n. 15 e successive modificazioni, da cui risulti che non hanno dipendenti;      c) copia  dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali (per  i  soggetti  beneficiari  finali  esonerati dalla redazione del bilancio:  copia della documentazione contabile) sulla base dei quali e'  stato compilato il modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta  di  ammissione  all'intervento  del  Fondo.  Detti bilanci devono  essere  completi  della  nota  integrativa e, se disponibile, della  relazione  degli  amministratori  e del collegio sindacale, se presente;      d) copia    dell'ultimo   bilancio   approvato   dei   soggetti beneficiari finali completo della nota integrativa e, se disponibile, della  relazione  degli  amministratori  e del collegio sindacale, se presente;      e) copia  del  libro  soci  riferito alla data di presentazione della richiesta di ammissione;      f) copia  della  richiesta  di  finanziamento  sottoscritta dal soggetto beneficiano finale;      g) copia  della  delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione;      h) per le operazioni con durata superiore a 18 mesi:        copia   del  contratto  di  finanziamento  ovvero  copia  del contratto di leasing;        copia  dell'atto di erogazione ovvero del verbale di consegna (nel caso di operazioni di leasing);      i) per   le   partecipazioni,   copia   dell'atto  notarile  di sottoscrizione della partecipazione;      j) per  le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a titolo "de  minimis",  le  delibere  di  concessione  degli  aiuti  pubblici ottenuti  nel  triennio  antecedente alla data di presentazione della richiesta di ammissione;      k) per  le  operazioni  agevolate  da altri regimi di aiuto, la delibera di concessione dell'aiuto;      l) per  le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione comprovante che gli investimenti sono stati  effettivamente  realizzati  in  conformita'  con  le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo. 4. Istruttoria.    4.1. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 3 non arrivi a Mediocredito  Centrale  entro  tre mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso, viene proposta al Comitato:      la  revoca  della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente;      la  conferma  della  garanzia  del  Fondo,  a condizione che il soggetto  beneficiano  finale  versi  al  Fondo,  per  il tramite del soggetto  richiedente,  un  importo  pari all'equivalente sovvenzione lordo,   nel  caso  il  mancato  invio  sia  imputabile  al  soggetto beneficiano finale.    4.2. La documentazione che arriva a Mediocredito Centrale dopo le ore 17 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I  termini  di  scadenza  che  cadono  in un giorno di chiusura degli uffici  si  considerano  automaticamente  prorogati  al  primo giorno lavorativo successivo.    4.3.  Nel  caso in cui risultino incompleti i documenti necessari per  procedere  al  controllo Mediocredito Centrale richiede in forma scritta  (posta  o  fax)  al soggetto richiedente integrazioni ovvero chiarimenti.    4.4.  Qualora le integrazioni ovvero i chiarimenti non arrivino a Mediocredito  Centrale  entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta   di   Mediocredito  Centrale  stesso,  viene  proposta  al Comitato:      la  revoca  della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente;      la  conferma  della  garanzia  del  Fondo,  a condizione che il soggetto  beneficiano  finale  versi  al  Fondo,  per  il tramite del soggetto  richiedente,  un  importo  pari all'equivalente sovvenzione lordo,   nel  caso  il  mancato  invio  sia  imputabile  al  soggetto beneficiano finale.    4.5.  Sulla  base delle risultanze del controllo viene presentata al  Comitato  la  proposta,  nel  rispetto dell'ordine cronologico di arrivo  o  di completamento della documentazione di cui al punto 3.1, in  tempo  utile  perche' possa essere deliberata entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.    4.6. Mediocredito Centrale puo' propone al Comitato:      la conferma della garanzia del Fondo;      la  revoca  della  garanzia  del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente;      la  conferma  della  garanzia  del  Fondo,  a condizione che il soggetto  beneficiano  finale  versi  al  Fondo,  per  il tramite del soggetto  richiedente,  un  importo  pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale;      l'effettuazione  del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Comitato.    4.7 Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al  soggetto  richiedente  l'esito  del  controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. C. Controllo in loco. 5. Procedura.    5.1.  Sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Comitato Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax)  al  soggetto  richiedente,  a  cui  si  riferisce  l'operazione sottoposta  a  controllo in loco, l'avvio del procedimento e richiede allo  stesso  di contattare il soggetto beneficiano finale al fine di concordare le date per l'effettuazione del sopralluogo.    5.2.  Il soggetto richiedente comunica a Mediocredito Centrale la data   prevista   per   il   sopralluogo  indicando  le  persone  che rappresen-teranno  il  soggetto richiedente e il soggetto beneficiano finale.    5.3.  Mediocredito  Centrale  definisce con il rappresentante del soggetto  richiedente  le  modalita'  di svolgimento del controllo in loco  sulla  base  di quanto deliberato dal Comitato. Il controllo in loco  deve  essere  effettuato  in  presenza  del  rappresentante del soggetto richiedente.    5.4. Il controllo in loco viene effettuato al fine:      di verificare l'esistenza del soggetto beneficiano finale;      di  verificare  l'esistenza  degli  investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;      di  verificare  che  gli investimenti sono stati effettivamente realizzati  in  conformita' con le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;      di   verificare  che  il  soggetto  beneficiano  finale  svolge l'attivita' indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;      di  acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformita' riscontrate e non chianite dal controllo documentale.    5.5.  Dopo  aver  effettuato  il controllo, Mediocredito Centrale provvede   a   predisporre   il  verbale  del  controllo,  che  sara' sottoscritto  dal  rappresentante  del  soggetto  richiedente  e  dal rappresentante del soggetto beneficiano finale. Mediocredito Centrale rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiano finale.    5.6.  Sulla  base  delle  risultanze  del controllo contenute nel verbale, Mediocredito Centrale puo' proporre al Comitato:      la conferma della garanzia del Fondo;      la  revoca  della  garanzia  del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente;      la  conferma  della  garanzia  del  Fondo,  a condizione che il soggetto  beneficiano  finale  versi  al  Fondo,  per  il tramite del soggetto  richiedente,  un  importo  pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale.    5.7.  Mediocredito  Centrale  comunica  in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente l'esito del controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.  |  
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