| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 11 maggio 2001 |  
| Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina   in  materia  di comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione,  relative  alle  campagne  per  le  elezioni comunali e provinciali  nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001. (Delibera n. 389/01/C.S.P.) |  
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                             L'AUTORITA'  Nella  riunione  della  Commissione  per  i  servizi  e  i prodotti dell'8 maggio   2001   e,  in  particolare,  nella  sua  prosecuzione dell'11 maggio 2001;
    Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";  Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco  e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni;  Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le elezioni    comunali    nel   territorio   della   regione   autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modificazioni  alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";  Vista  la  legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia  di  elezioni  comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14";  Vista   la   legge   regionale  10  maggio  1999,  n.  13,  recante "Disposizioni  urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali,   nonche'   disposizioni   sugli   adempimenti   in   materia elettorale";  Vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  elezioni  comunali  e  provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995";  Rilevato   che   con  decreti  numeri  8  e  9  del  9 aprile  2001 dell'assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  della  regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  sono  state  fissate  per il giorno 10 giugno  2001,  con  eventuali  turni  di  ballottaggio  il  giorno 24 giugno  2001,  le  elezioni, rispettivamente, dei presidenti e dei consigli  provinciali  di  cui  all'allegato  "A" e dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" alla presente delibera;  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi, relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita;
                                Delibera:                               Art. 1.                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai  mezzi  di  informazione  durante  le campagne per le elezioni dei presidenti  e  dei  consigli  provinciali di cui all'allegato "A" del presente  provvedimento,  nonche'  per  le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" del presente provvedimento, fissate  nella  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 10 giugno 2001, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti il  giorno  24 giugno  2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Soggetti politici
    1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:      a) le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;      b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:      a) le  coalizioni  collegate  ad  un  candidato  alla carica di sindaco o di presidente della provincia;      b) le  forze  politiche  che  presentano  liste  di candidati o gruppi  di  candidati  per  l'elezione  del  consiglio comunale o del consiglio provinciale.  |  
|   |                                 Art. 3.          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
    1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica privata  nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:    a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto  della  consistenza  dei rispettivi  gruppi  consiliari,  per  il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;    b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto  II),  lettera  a), e per l'altra meta, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b).  2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con  cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  ernittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle  predette  trasmissioni  sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti  radiofoniche  e televisive nazionali, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e,  dalle  emittenti  radiofoniche  e televisive  locali,  al  competente  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,  che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.  |  
|   |                                 Art. 4.           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
    1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.  |  
|   |                                 Art. 5.     Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le seguenti modalita, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima  fascia  18-19,59; seconda  fascia  14-15,59;  terza  fascia 22-23,59; quarta fascia 9 - 10,59;    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    e) ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in ciascun contenitore;    f) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    g) ogni  messaggio  reca  la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                 Art. 6.        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC,  con riferimento alle consultazioni elettorali  comunali,  e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali  provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom. it    b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle   comunicazioni   il  documento  di  cui  alla  lettera  a),  e comunicano,  possibilmente  con  almeno  cinque  giorni  di anticipo, l'eventuale  decisione  di  cessazione  anticipata,  fatto  salvo  il completamento  del  ciclo  in  corso,  nonche'  ogni altra variazione apportata  successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei   contenitori   e   alla  loro  collocazione  nel  palinsesto.  A quest'ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC,  con  riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP,  con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax,  le proprie richieste, indicando il respon-sabile elettorale e  i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere  anche  utilizzati  i  modelli  MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni  elettorali  comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni  elettorali  provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  |  
|   |                                 Art. 7.      Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
    1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto, in  modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.  |  
|   |                                 Art. 8.        Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
    1.  Nel  periodo  intercorrente tra la data di presen-tazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche   e   televisive  locali  che  accettano  di trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione  non  in  contraddittorio  di  liste  e programmi hanno altresi'  facolta' di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.  2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima  settimana  a  quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.  3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per  messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per   cento   di   quelle,  normalmente  in  vigore  per  i  messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.  |  
|   |                                 Art. 9. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
    1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  8,  comma 1, osservano le seguenti modalita, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima  fascia  18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    e) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    f) ogni   messaggio   reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                Art. 10. Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a                              pagamento
    1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a pagamento  le  emittenti  di  cui  all'art.  8, comma 1, osservano le seguenti modalita' stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:    a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata  di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;    c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;    d) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;    e) ogni  messaggio  reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.  |  
|   |                                Art. 11.        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici autogestiti a pagamento:    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare,  per  i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC  con  riferimento  alle  consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP  con  riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche,  per  i  messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC  con  riferimento  alle  consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP  con  riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi  disponibili  nel  sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale  decisione  di  cessazione  anticipata,  fatto  salvo  il completamento  del  ciclo  in  corso,  nonche'  ogni altra variazione apportata  successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei   contenitori   e   alla  loro  collocazione  nel  palinsesto.  A quest'ultimo  fine,  le  emittenti  possono  anche  utilizzare, per i messaggi  politici  autogestiti  gratuiti,  i  modelli  MAG/2/EC  con riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAG/2/EP con riferimento  alle consultazioni elettorali provinciali, nonche, per i messaggi  politici  autogestiti  a  pagamento,  i modelli MAP/2EC con riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAP/2/EP con riferimento   alle   consultazioni   elettorali   provinciali,   resi disponibili  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle  emittenti  e  al  competente  Comitato  regionale per i servizi radiotelevisivi,  che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile elettorale,  i  relativi  recapiti  e  la durata dei messaggi. A tale fine,  possono  anche  essere  utilizzati,  per  i  messaggi politici autogestiti   gratuiti,  i  modelli  MAG/3/EC  con  riferimento  alle consultazioni  elettorali  comunali  e  MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche, per i messaggi politici autogestiti  a  pagamento,  i  modelli  MAP/3EC  con riferimento alle consultazioni  elettorali  comunali  e  MAP/3EP  con riferimento alle consultazioni  elettorali  provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  |  
|   |                                Art. 12.        Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
    1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta   del   competente   Comitato   regionale   per   i  servizi radiotelevisivi,  ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti politici richiedenti   in   ciascuna   regione,   in  relazione  alle  risorse disponibili  previste  dall'art.  1,  comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  |  
|   |                                Art. 13.      Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
    1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del  Comitato  regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.  |  
|   |                                Art. 14.                      Programmi di informazione
    1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita'    di    trattamento,   l'obiettivita,   la   completezza   e l'imparzialita'  dell'informazione,  i  programmi  radiotelevisivi di informazione,  riconducibili  alla  responsabilita'  di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:    a) la  presenza  di  candidati,  esponenti di partiti e movimenti politici,  membri  del  Governo,  delle giunte e consigli regionali e degli  enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare  la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione su fatti  od  eventi  di interesse giornalistico e legati all'attualita' della  cronaca.  La  presenza  delle persone suindicate e' vietata in tutte  le  altre  trasmissioni  radiotelevisive  diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;    b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone   indicate   alla   lettera   a),   questioni  relative  alla competizione  elettorale,  le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati  nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo,  anche  con  riferimento  alle pari opportunita' tra i due sessi,  evitando  sproporzioni  nelle  cronache e nelle riprese delle persone  indicate  alla  lettera  a).  Resta salva per l'emittente la liberta'  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle persone.  2.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da  non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.  |  
|   |                                Art. 15.            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
    1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito  sono  tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.  2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.  4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.  |  
|   |                                Art. 16.              Imprese radiofoniche di partiti politici
    1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo, secondo,  terzo  e  quarto  del presente titolo non si applicano alle imprese   di  radiodiffusione  sonora  che  risultino  essere  organo ufficiale  di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento  ai  sensi  dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67.  Per  tali  imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.  |  
|   |                                Art. 17.                  Conservazione delle registrazioni
    1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.  |  
|   |                                Art. 18. Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici                elettorali su quotidiani e periodici
    1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendono diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare  notizia  dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato  possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e' depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;    b) le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita;    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.  3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione al quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.  5.  Nel  caso  di  edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi,  ai  fini del presente  atto,  le  testate  con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine  nazionali, nonche, ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo'  avere  inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.  |  
|   |                                Art. 19. Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e                              periodici
    1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita'  uniformi  per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio   politico  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto committente.  2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  |  
|   |                                Art. 20.               Organi ufficiali di stampa dei partiti
    1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in  condizioni  di  parita'  ai  relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato, come tale, ai sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.  3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita'  all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche'   le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di candidati e candidati.  |  
|   |                                Art. 21.             Divieto di sondaggi politici ed elettorali
    1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un  periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi, la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti qualora esprimano,  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi forma, le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.  2.  Nel periodo che precede quello di cui al comma 1, la diffusione o  pubblicazione  integrale  o  parziale  dei  risultati dei sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  "nota informativa",  che  ne  costituisce  parte  integrante  e contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:    a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;    b) il committente e l'acquirente del sondaggio;    c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  "sondaggio  rappresentativo"  o di "sondaggio non rappresentativo";    d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;    e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l'universo  di riferimento;    f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;    g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;    h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.  3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita'  e  corredati  della  "nota informativa" di cui al medesimo  comma  2  sull'apposito sito web, istituito e tenuto a cura del   Dipartimento   per   l'informazione  e  l'editoria,  presso  la Presidenza         del         Consiglio         dei         ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.  5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  "nota  informativa" di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.  |  
|   |                                Art. 22.    Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
    1.  Il  Comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito  territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:    a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la concessionaria  del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.  |  
|   |                                Art. 23.                      Procedimenti sanzionatori
    1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate   con   il   presente   atto,   sono   perseguite   d'ufficio dall'Autorita,  al  fine  dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti dall'art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.  2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  3.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta    in    maniera    leggibile   e   accompagnata   dalla documentazione, comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima, anche agli altri destinatari indicati dalla legge.  4.  La  denuncia contiene, a pena di inammissibilita, l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale  o  periodico  cui  sono  riferibili  le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.  5.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente alle istruttorie sommarie, di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso l'Autorita' stessa.  6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono  istruiti  sommariamente dal competente Comitato regionale per i servizi   radiotelevisivi,   che   formulano   le  relative  proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.  7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la   denuncia  della  violazione  da  parte  di  emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui  al  comma  6,  dandone  immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  8.  Il  Comitato,  di  cui  al  comma 6, procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  mediante  immediato ripristino  dell'equilibrio  nell'accesso  ai  mezzi di comunicazione politica  secondo  le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il competente  gruppo  della  Guardia  di  finanza, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso   gli   uffici   del   Dipartimento   garanzie  e  contenzioso dell'Autorita' medesima.  9.  In  ogni  caso,  il  Comitato,  di  cui  al  comma  6,  segnala tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.  10.  L'ispettorato  territoriale  del Ministero delle comunicazioni collabora,  a  richiesta,  con  il  Comitato  regionale per i servizi radiotelevisivi.  11.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle   legge   medesima   non  abrogate  dall'art.  13  della  legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione,  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita.  |  
|   |                                Art. 24.                  Turno elettorale di ballottaggio
    1.  In  caso  di  secondo  turno  elettorale  per i due candidati a sindaco  o  a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo  intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche' quelli relativi ai messaggi  politici  autogestiti  a titolo gratuito sono ripartiti, in modo  eguale,  tra  gli  stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.  |  
|   |                                Art. 25.            Periodo di applicazione e ambito territoriale
    1.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a  tutto  il  10 giugno  2001, salva una eventuale estensione sino al 24 giugno  2001,  in  relazione  a  votazioni  di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.  2.  La disciplina, di cui al presente provvedimento, non si applica ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere trasmessi esclusivamente  in  ambiti  territoriali  nei  quali  non e' prevista alcuna consultazione elettorale.  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita: www. agcom. it    Roma, 11 maggio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
|   |                                                           Allegato "A"                      alla delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001
      Elenco  delle  tre province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  in  cui  si  terra' la consultazione elettorale del 10 giugno 2001:      1) Gorizia;      2) Trieste;      3) Udine.  |  
|   |                                                           Allegato "B"                      alla delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001
      Elenco dei trentatre comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  in  cui  si  terra' la consultazione elettorale del 10 giugno 2001:      1) Aiello del Friuli;      2) Bagnaria Arsa;      3) Bertiolo;      4) Castelnovo del Friuli;      5) Codroipo;      6) Comeglians;      7) Cordenons;      8) Dogna;      9) Drenchia;      10) Erto e Casso;      1 1) Latisana;      12) Majano;      13) Moimacco;      14) Monfalcone;      15) Muggia;      16) Palazzolo dello Stella;      17) Pinzano al Tagliamento;      18) Pordenone;      19) Pravisdomini;      20) Resiutta;      21) Romans d'Isonzo;      22) Ronchi dei Legionari;      23) Ronchis;      24) Ruda;      25) San Pier d'Isonzo;      26) San Quirino;      27) San Vito al Tagliamento;      28) Tarcento;      29) Torreano;      30) Trieste;      31) Vajont;      32) Villa Vicentina;      33) Villesse.  |  
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